Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 11957/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 11957/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal for settlement. The appellant argued for the continuation of the case against the second-instance judgment from Milan, but remained silent on the proposed settlement. Consequently, the court ruled that the silence constituted a renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant within forty days of the proposal for settlement constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the allocation of costs to the appellant.

Parole chiave

Generato dall'IA
renunciation of appeal silence on settlement extinction of proceedings forty-day period litigation costs allocation condono delle spese procedurali ricorso straordinario per nullità recupero delle spese esecutive

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
391c.p.c.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

on domicilio digitale p.e.c. come da Registri diGiustizia;-controricorrentee ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 982/2022 emessa da Corte di appello diMilano.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Numero registro generale 12471/2023Numero sezionale 385/2026Numero di raccolta generale 11957/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,Data pubblicazione 30/04/2026c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 2.200,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 29 aprile 2026dott.ssa Elena Boghetich