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Ordinanza — n. 11955/2026 — snciv Generato dall'IA

Court allows delayed hiring claim by civil servants, overturning lower court dismissal based on procedural time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11955/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation allowed the appeal filed by two female civil servants against the Ministry of Economy and Finance regarding delayed hiring. The lower court had dismissed their claims for back pay and damages, arguing that the statutory time limit for legal effects began upon actual appointment rather than the publication of the ranking list. The Court reversed this decision, holding that the delay in assuming the positions constituted a breach of contract capable of generating compensable damages, regardless of the specific procedural timeline for legal effects.

Regesto Legislator

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Art. 1218 cod. civ.; Art. 28, comma 5, d.lgs. n. 387/1998; Art. 1, comma 5, CCNL Area dirigenza 5/4/2001: A delay in the attribution of a public office constitutes an inadempimento capable of giving rise to a claim for damages, provided the employee demonstrates the loss of remuneration resulting from the tardy assumption.

Parole chiave

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delayed hiring damages public office attribution breach of contract civil servant rights remuneration loss onere probatorio contractual delay restituzione delle indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1218 cod. civ.
Con l’unico articolato motivo le dipendenti denunciano violazione efalsa applicazione dell’art. 1218 cod. civ. – inadempimento ed imputabilitàdel ritardo - violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 28, comma 5, d.lgs. n. 387/1998
– inadempimento ed imputabilitàdel ritardo - violazione e falsa applicazione dell’art. 28, comma 5, d.lgs.
Art. 1, comma 5, CCNL Area dirigenza del 5/4/2001
n.387/1998, applicabile ratione temporis, violazione e falsa applicazionedell’art. 1, comma 5, CCNL Area dirigenza del 5/4/2001 in relazioneall’art.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
1, comma 5, CCNL Area dirigenza del 5/4/2001 in relazioneall’art. 360, comma 1, n.
art. 1218 cod. civ
Con l’unico articolato motivo le dipendenti denunciano violazione efalsa applicazione dell’art. 1218 cod. civ.
art. 2697 cod. civ
È stato, inoltre, precisato,sotto il profilo del riparto dell’onere ex art. 2697 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 22294 del 25 luglio 2023
Cass. n. 16665 del 4 agosto 2020
Cass. n. 28380 del 5 novembre 2024
Cass. n. 17367 del 27 giugno 2025
Cass. n. 26282 del 14 dicembre 2007
17367 del 27 giugno 2025 che ha in modo chiaro ed esplicitoritenuto ormai superato il diverso e precedente orientamento costituito daCass. n. 26282 del 14 dicembre 2007).3.
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Ordinanza — n. 32528/2024 — snciv
Court dismisses public employment appeal regarding pension recalculation, upholding lower court's rejection of accessary salary claims.
Ordinanza — n. 20092/2022 — snciv
Cassation court dismisses appeal claiming public entity must hire immediately after contest results.
Ordinanza — n. 38128/2021 — snciv
Court dismisses appeal on merit but allows claim for damages due to appellate court's failure to rule.
Ordinanza — n. 7323/2026 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to procedural errors and late filing. The court rejects the appeal because the appellant failed to properly transcribe the lower court's reasoning, did not address specific procedural defects raised by the opposing party, and attempted to raise a new ground of inadmissibility after the statutory deadline had expired. Consequently, the appeal is declared inadmissible under Article 360 of the Code of Civil Procedure. The court emphasizes that while a direct examination of the record is permitted for certain procedural errors, the appellant must first demonstrate the admissibility of the specific ground of complaint. Furthermore, the court notes that the appellant's attempt to challenge the lower court's reliance on evidence introduced late in the appeal phase is unfounded, as the appellate court correctly utilized evidence from the first instance where the opposing party was absent. Finally, the court clarifies that the appellant's claim regarding insufficient motivation is time-barred because the relevant legislative amendment took effect after the lower court's decision was rendered, rendering the new procedural requirement inapplicable to this case. The appeal is therefore dismissed as inadmissible, and no further orders are issued regarding costs since the appellant merely appeared without filing a counter-appeal.
Sentenza — n. 22278/2025 — snciv
Cassation court dismisses Ministry's appeal, ruling a prior annulment judgment cannot be overturned by a later conflicting final decision.

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Testo completo

istropro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 3009/2022 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,depositata il 13/07/2022 R.G.N. 1168/2020; udita la relazione della causaNumero registro generale 22221/2022Numero sezionale 872/2026Numero di raccolta generale 11955/2026Data pubblicazione 30/04/2026svolta nella camera di consiglio del 19/02/2026 dal Consigliere Dott.CATERINA MAROTTA.1. Le odierne ricorrenti, già inserite nei ruoli del Ministerodell’Economia e delle Finanze quali funzionai, hanno agito nei confronti delMinistero per ottenere il pagamento delle differenze retributive dalla datadel 9/7/1999 di approvazione della graduatoria relativa al concorso per999 posti di primo dirigente nel ruolo amministrativo del MEF bandito conDM 19 gennaio 1993 e fino all’1.4.2001, data di assunzione nel ruolodirigenziale; in via subordinata per ottenere il risarcimento del danno datardiva assunzione.La Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza di rigetto dellocale Tribunale innanzitutto evidenziando che nello stesso bando (art. 3del D.M. pubblicato in G.U. 29/1/1993) era stato stabilito che gli effettieconomici sarebbero decorsi dalla data di assunzione delle pertinentifunzioni (a differenza, sul punto, di quelli giuridici).Poi ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte in materia dineppure in via risarcitoria.Ha infine ritenuto pienamente giustificato il decorso del tempo tra ladata di approvazione della graduatoria e l’immissione nelle funzioniessendovi stato un rallentamento per effetto di sopravvenuti contenziosiinnanzi al TAR.Ha infine richiamato la motivazione del Tribunale quanto alle carenzeallegatorie del ricorso di primo grado in punto di risarcimento del danno.4.

Per la cassazione di tale decisione ricorrono Mariarosaria Papa eElisa Licenziato, affidando l’impugnazione ad un motivo.5. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 22221/2022Numero sezionale 872/2026Numero di raccolta generale 11955/2026Data pubblicazione 30/04/20261. Con l’unico articolato motivo le dipendenti denunciano violazione efalsa applicazione dell’art. 1218 cod. civ. – inadempimento ed imputabilitàdel ritardo - violazione e falsa applicazione dell’art. 28, comma 5, d.lgs. n.387/1998, applicabile ratione temporis, violazione e falsa applicazionedell’art. 1, comma 5, CCNL Area dirigenza del 5/4/2001 in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. - error in judicando.Sostengono che la sentenza impugnata abbia erroneamente ritenutoche si vertesse in tema di diritto all’attribuzione dell’incarico dirigenziale eche ciò fosse preclusivo dell’accoglimento della formulata domandarisarcitoria.Riguardo a quest’ultima rileva che il ritardo nell’assunzione era già insé causativo di danno ed il comportamento inadempiente non potevaessere escluso in ragione della pendenza dei contenziosi aventi ad oggettola graduatoria finale.2.

Il motivo è fondato.2.1. Innanzitutto, nella presente causa, non si discute di affidamentodi un incarico dirigenziale come tradizionalmente inteso ma delsuperamento, da parte di interni (funzionari), del concorso per primodirigente del ruolo amministrativo, che è diversa vicenda giuridica.Tanto precisato, la sentenza è erronea non solo là dove richiamaprincipi di legittimità resi con riguardo all’affidamento di incarichidirigenziali (che, come tali, si innestano su rapporti di lavoro dirigenzialegià in essere mentre nella specie vi era stato un concorso per il passaggiodal ruolo di funzionario a quello di dirigente) ma anche là dove non hadato spazio alle richieste risarcitorie ritenendo giustificato il ritardo ecomunque non provato il danno.2.2. la previsione del bando che distingueva tre decorrenza giuridica edecorrenza economica, poteva valere al fine di escludere la fondatezzadelle pretese retributive, non anche di quelle risarcitorie prospettate conriguardo al ritardo nell’assunzione.Numero registro generale 22221/2022Numero sezionale 872/2026Numero di raccolta generale 11955/2026Data pubblicazione 30/04/2026Quest’ultimo, nella specie, non correttamente è stato ritenutogiustificato da vicende giudiziarie medio tempore intervenute (ricorsi alTAR), che tuttavia non possono costituire esimenti essendo semprericonducibile alla P.A. il tempo decorso per eventuali ricorsi al GiudiceAmministrativo interessanti la graduatoria approvata.2.3.

Questa Corte di legittimità ha già da tempo affermato chedall’approvazione della graduatoria discende il diritto all’assunzione delpartecipante collocato in posizione utile nella stessa a cui corrispondel’obbligo di adempimento da parte dell’amministrazione che ha bandito ilconcorso.Ne consegue che tra vincitore e pubblica amministrazione siinstaurano diritti e doveri corrispettivi, riconducibili allo schema propriodella responsabilità contrattuale prevista ex art. 1218 cod. civ.; pertanto,in caso di ritardata assunzione, spetta al vincitore del concorso ilrisarcimento del danno, salvo che l’ente pubblico dimostri che il ritardo siastato determinato da impossibilità sopravvenuta della prestazione,derivante da causa ad esso non imputabile (cfr.

Cass. n. 36 del 5 gennaio2016).2.4. Questa Corte ha anche chiarito che in caso di mancata assunzioneper comportamento addebitabile alla P.A. il lavoratore può dimostrarel’entità del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito anchemediante il ricorso a presunzioni, attraverso le quali, dalla complessivavalutazione di precisi elementi dedotti, si possa coerentemente risalire alfatto ignoto, ossia all’esistenza del danno, a seguito di un giudizio diprobabilità, basato sull’ “id quod plerumque accidit”, in virtù della regoladell’inferenza probabilistica, che tenga conto di indizi gravi, precisi econcordanti.

Si veda, sul punto, Cass. n. 1492 del 22 gennaio 2018 haconfermato la decisione di merito che aveva ritenuto provato perpresunzioni il lucro cessante, costituito dalle retribuzioni non percepite,liquidato al netto dell’ “aliunde perceptum”, derivante dal compimento dialtra attività lavorativa. Si veda anche Cass. n. 7858 del 26 marzo 2008Numero registro generale 22221/2022Numero sezionale 872/2026Numero di raccolta generale 11955/2026Data pubblicazione 30/04/2026secondo cui il datore di lavoro, che ritardi ingiustificatamente l’assunzionedel lavoratore, è tenuto a risarcire il danno che questi ha subito durantetutto il periodo in cui si è protratta l’inadempienza datoriale, a far datadalla domanda di assunzione.

Tale pregiudizio deve essere determinato,senza necessità di una specifica prova da parte del lavoratore, sulla basedel complesso retributivo che il richiedente avrebbe potuto conseguire,ove tempestivamente assunto, salvo che il datore di lavoro adempiaall’onere, interamente gravante su di lui, di provare che, nelle more, illavoratore abbia avuto altra attività lavorativa. È stato, inoltre, precisato,sotto il profilo del riparto dell’onere ex art. 2697 cod. civ. (v. Cass. n.22294 del 25 luglio 2023; Cass. n. 16665 del 4 agosto 2020), chel’introduzione della domanda e della pretesa risarcitoria, di altro nonnecessita se non della denuncia, con l’atto introduttivo, di un dannoconsistente nella tardiva (ed a maggior ragione omessa) attribuzione delposto e quindi della perdita delle retribuzioni (elementi di prova del dannoda ritardata assunzione).

Sempre quanto al profilo dell’allegazione deidanni è stato ulteriormente chiarito (Cass. n. 28380 del 5 novembre2024) che non deve ravvisarsi in capo al lavoratore che agisca per ilrisarcimento l’onere di allegare esplicitamente la condizione diinoccupazione od occupazione con reddito inferiore, perchéall’identificazione del danno rivendicato è sufficiente essersi agito sulpresupposto del pregiudizio consistente nella mancata tempestivaretribuzioni, e ciò in quanto “la vicenda fattuale di inoccupazione odoccupazione a condizioni deteriori è l’effetto concreto della mancataassunzione ed i variabili connotati di essa riguardano il piano della prova,anche sotto il profilo del riparto del conseguente onere ex art. 2697 cod.civ. e non quello dell’introduzione della domanda e della pretesarisarcitoria, che di altro non necessita se non della denuncia, con l’attointroduttivo, di un danno consistente nella tardiva attribuzione del posto equindi della perdita delle retribuzioni” (v.

Cass. n. 22294/2023 cit.) e ciòNumero registro generale 22221/2022Numero sezionale 872/2026Numero di raccolta generale 11955/2026Data pubblicazione 30/04/2026in quanto l’inoccupazione o l’occupazione a condizioni deterioricostituiscono elementi di prova del danno da ritardata assunzione, fermala già vista necessità che il giudice di merito, in presenza di un quadrofattuale coerente e di una «pista probatoria», venga ad esercitare i poteriistruttori d’ufficio previsti dal codice di rito (in tal senso la più recenteCass. n. 17367 del 27 giugno 2025 che ha in modo chiaro ed esplicitoritenuto ormai superato il diverso e precedente orientamento costituito daCass. n. 26282 del 14 dicembre 2007).3.

Da tanto consegue che il ricorso deve essere accolto e la sentenzadeve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello Napoli che, in diversacomposizione, procederà ad un nuovo esame e provvederà anche sullespese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia,anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Napoli, indiversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, del 19 febbraio 2026.La PresidenteIrene Tricomi