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Decreto — n. 11918/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to withdrawal, ordering appellant to pay costs under CPC articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 11918/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation proceeding extinguished following the appellant's formal withdrawal of the appeal. Although the opposing party did not accept the withdrawal, the court ruled that the procedural requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure were met. Consequently, the judgment was declared final, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: The withdrawal of an appeal extinguishes the cassation proceeding; if the opposing party does not accept the withdrawal, the appellant bears the costs of the procedure.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceeding legal costs allocation Code of Civil Procedure cassation procedure ritiro delle conclusioni civili revoca del gratuito patrocinio condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

egale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea De Vivo-ricorrente-controInps - Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato EsterAda Sciplino unitamente agli avvocati Antonino Sgroi, Carla d'Aloisio,Emanuele De Rose-controricorrente-nonché controIspettorato Nazionale Del Lavoro - Ispettorato Territoriale Del Lavoro DiComo - Lecco in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.21/2023 depositata il20/03/2023.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente, comunicata alla partecontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;Numero registro generale 18483/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 11918/2026Data pubblicazione 30/04/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che, stante la mancata accettazione della rinuncia da parte dellacontroricorrente, deve provvedersi sulle spese, che vanno poste a caricodella rinunciante ai sensi dell’art. 391, c. 2, c.p.c.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione;condanna la ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrentedella somma di € 2000,00, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettarioe altri accessori di legge.Così deciso in Roma, il 29/04/2026La Presidente TitolareAdriana Doronzo