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Ordinanza — n. 11889/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding labor law violations and communication obligations in disguised employment relationships.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11889/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by BEPOP S.R.L. against a lower court ruling that found violations of labor communication laws. The company argued that the lower court erred in characterizing certain relationships as subordinate employment rather than coordinated collaboration, and claimed procedural defects regarding the specific articles cited. The court upheld the lower court's decision, ruling that formal communications of autonomous contracts do not satisfy the legal obligation to report actual subordinate employment relationships, thereby confirming the existence of labor law violations.

Regesto Legislator

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Art. 4-bis comma 2 d.lgs. n. 181/2000; Art. 3 commi 3 e 3-ter d.l. n. 12/2022: Communications of coordinated and continuous collaboration contracts do not fulfill the obligation to report the existence of a hidden subordinate employment relationship.

Parole chiave

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disguised employment labor communication obligations subordinate relationship coordinated collaboration labor inspection violations Cassation dismissal contractual formalities censure procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 4-bis comma 2 d.lgs. n. 181/2000
Analoghe considerazioni valgonoper la contestata violazione dell’art. 4-bis, comma 2, d.lgs.
Art. 9 bis comma 2 d.l. n. 510/1996
19688/2024 ha ritenuto che: «questa Corte,infatti, a proposito dell’obbligo imposto dal datore di lavoro dall’art. 9-bis,comma 2, d.l.
Art. 3 commi 3 e 3-ter d.l. n. 12/2022
Art. 2 comma 1 d.lgs. n. 81/2015
Tale differente declinazione dell’interesse ad agire,insussistente per impugnare il verbale ispettivo nel caso di sanzioniamministrative ancora non disposte, e sussistente per impugnarecontestazioni di irregolarità tali da determinare recuperi contributivi, trovaconferma nell’art. 24, comma 3, del d.lgs.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 24826/2024
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Testo completo

in proprio e n.q. di amministratore unico della BEPOP S.R.L.,con domicilio digitale presso la PEC dell'avvocato SEVERINO NAPPI che lirappresenta e difende-ricorrente-controI.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato pressol’avvocatura centrale dell’istituto, in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29,rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO SGROI unitamente agliavvocati CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO-controricorrente-nonché controISPETTORATO D’AREA METROPOLITANA DI ROMA, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dallaNumero registro generale 7696/2025Numero sezionale 2072/2026Numero di raccolta generale 11889/2026Data pubblicazione 30/04/2026AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, con domicilio digitale presso lasua PEC-controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2982/2024pubblicata il 26/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/04/2026 dalConsigliere Fabrizio Gandini.1.

La Corte d’appello di Roma ha in parte accolto l’appello principaleproposto da Bepop s.r.l. (la Società) nella controversia con INPS e conl’Ispettorato d’area metropolitana di Roma.2. La controversia ha per oggetto l’accertamento della insussistenza delleviolazioni indicate nel verbale unico di accertamento e notificazionedell’11/03/2019, con riferimento ai rapporti di collaborazione professionaleintrattenuti dalla Società con una serie di soggetti esterni per losvolgimento delle attività di social media strategy e communitymanagement, ed in particolare:

a) la violazione dell’art.4-bis primoperiodo comma 2 del d.lgs. n.181/2000 (nel testo pro tempore vigente)per la mancata consegna ai lavoratori di copia del contratto individuale dilavoro;

b) la violazione dell’art.9-bis comma 2, 2-bis e 2-ter del d.l. n.510/1996, per non aver effettuato le preventive comunicazioni diassunzione dei lavoratori;

c) la violazione dell’art.3 commi 3 e 3-ter deld.l. n.12/002 (nel testo pro tempore vigente), per l’utilizzazione dellalavoratrice Zurzolo senza aver effettuato la preventiva comunicazione diassunzione on line.3. Il Tribunale di Roma ritenne sussistente l’interesse ad agire inaccertamento negativo della Società con riferimento alle violazioni dicompetenza dell’Ispettorato, ritenute fondate nel merito; con riferimentoNumero registro generale 7696/2025Numero sezionale 2072/2026Numero di raccolta generale 11889/2026Data pubblicazione 30/04/2026alle prestazioni svolte da Batelli, Cataldi, Magni, Monova e Patta, ilTribunale ritenne che sussistessero i presupposti per l’applicazione delladisciplina della subordinazione ex art.2 comma 1 del d.lgs. n.81/2015, inmancanza dei requisiti di genuinità dei contratti di collaborazionecoordinata e continuativa formalmente conclusi.4.

La Corte territoriale ha ritenuto che con riferimento alla posizione dellacollaboratrice Monova non sussistessero elementi «per riscontrarepositivamente l’ipotesi di cui all’art.2 d.lgs. n.81/2015». In parzialeriforma della sentenza appellata, ha dichiarato l’insussistenza delleviolazioni afferenti alla Monova, confermandola nel resto. La Corteterritoriale ha poi rigettato l’appello incidentale proposto dall’Ispettorato,ritenendo la sussistenza dell’interesse ad agire in accertamento negativo.5. Per la cassazione della sentenza ricorre la Società, con ricorso affidato atre motivi ai quali INPS e l’Ispettorato resistono con controricorso, al qualeultimo è affidato un motivo di ricorso incidentale.6.

Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo del ricorso principale (art.360 comma primo n.4cod. proc. civ.) la Società lamenta la violazione dell’art.112 cod. proc. civ.2. La Società deduce che la Corte territoriale «non accertando affatto lasussistenza degli indici sintomatici della subordinazione (art.2094 c.c.),apoditticamente accertata dagli ispettori nel verbale impugnato, haricondotto ultrapetita e in parte in violazione dell’art.112 c.p.c. lafattispecie oggetto dell’ispezione in una diversa e distinta categoriagiuridica ossia nell’ambito dell’art.2 d.lgs. 81/2015».Numero registro generale 7696/2025Numero sezionale 2072/2026Numero di raccolta generale 11889/2026Data pubblicazione 30/04/20263.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale il Collegiointende dare continuità, il giudice di merito ha il potere-dovere diinterpretare e qualificare la domanda, e ciò anche in modo diversorispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primogrado, a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridicaoggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque, in relazionedi continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo, incorrendo,altrimenti, nella violazione del divieto di ultrapetizione (Cass. n.32932/2024).4.

Nel caso in esame la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza deipresupposti per l’applicazione dell’art.2 comma 1 del d.lgs. n.81/2015sulla base delle medesime circostanze di fatto oggetto del verbale unico diaccertamento e notificazione, come poi allegate e dedotte dalle parti neirispettivi atti introduttivi del giudizio (cfr. le pagg.da 22 a 66 del ricorsoper cassazione), e dunque né ha introdotto nuovi fatti costitutivi, ne hamutato quelli già dedotti dalle parti.5. La Corte territoriale ha fondato le sue conclusioni sugli «elementi diprova emersi dall’istruttoria e dalle dichiarazioni rese dai lavoratori in sedeispettiva», e dunque non ha travalicato il limite stabilito dall’art.112 cod.proc. civ., perché ha legittimamente esercitato i suoi poteri diqualificazione giuridica dei fatti allegati dalle parti.

Del resto, è la stessaricorrente ad aver proposto, in sede di gravame, la censura di violazionedell’art.2 del d.lgs. n.81/2015 (pag.9 sentenza impugnata), censura cherende del tutto infondata la violazione in questa sede lamentata. Nonsussiste, dunque, il vizio processuale lamentato con il primo mezzo.6. Con il secondo motivo del ricorso principale (art.360 comma primo n.3cod. proc. civ.) la Società lamenta la violazione e falsa applicazionedell’art.9-bis del d.l. n.510/1996, convertito con modificazioni dalla leggen.608/1996.Numero registro generale 7696/2025Numero sezionale 2072/2026Numero di raccolta generale 11889/2026Data pubblicazione 30/04/20267.

Con il terzo motivo del ricorso principale (art.360 comma primo n.3cod. proc. civ.) la Società lamenta la violazione e falsa applicazione dellalegge n.215/2021.8. Con l’unico motivo di ricorso incidentale (art.360 comma primo n.3 cod.proc. civ.) l’Ispettorato lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.6del d.lgs. n.150/2011, dell’art.22 della legge n.689/1981 e dell’art.100cod. proc. civ.9. Questi motivi devono essere esaminati congiuntamente, perché rispettoad essi si pone, come preliminare ed assorbente, la questione dellasussistenza dell’interesse ad agire in accertamento negativo da parte dellaSocietà con riferimento alla parte c.d. sanzionatoria del verbale unico diaccertamento e notifica, di competenza dell’Ispettorato.10.

L’Ispettorato, in entrambi i gradi di merito, ha richiamato lagiurisprudenza di questa Corte con riferimento alla non impugnabilità deiverbali di accertamento e notificazione che racchiudano sia accertamentisanzionatori che accertamenti contributivi, con riferimento alla parte c.d.sanzionatoria (Cass. n. 23045/2018 e Cass. n. 11639/2020).11. Sulla questione controversa questa Corte ha, di recente, precisato ilprecedente orientamento, nei termini che seguono: «Nella fattispecie sidiscute della sussistenza o insussistenza del rapporto previdenziale e delcorrelato obbligo contributivo, e il giudice adito, in accertamento negativo,valuta non l’atto amministrativo ma il rapporto lavorativo e contributivo.

E,ove il verbale ravvisi violazioni idonee a dar luogo a recuperi contributivi, ildestinatario ha interesse ad agire in accertamento negativo per rimuoverel’incertezza sulla sussistenza e sui contorni reali del rapporto lavorativo, etanto radica un interesse concreto perché serve ad evitare che si blocchi ildiritto all’emissione del documento unico di regolarità contributiva e, inultima analisi, ad evitare che da quell’atto e quell’accertamento nascanoobbligazioni contributive che il destinatario sarà, di seguito, tenuto aNumero registro generale 7696/2025Numero sezionale 2072/2026Numero di raccolta generale 11889/2026Data pubblicazione 30/04/2026fronteggiare.

7. Tale differente declinazione dell’interesse ad agire,insussistente per impugnare il verbale ispettivo nel caso di sanzioniamministrative ancora non disposte, e sussistente per impugnarecontestazioni di irregolarità tali da determinare recuperi contributivi, trovaconferma nell’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999 ed è ribadita,anche con richiami a pronunce più risalenti, da Cass. 18/03/2024, n. 7211che, in motivazione, dopo aver riportato il principio tralatizio vigente inmateria di sanzioni amministrative, afferma: «diversa è pure la disciplinavigente nella materia contributiva, spesso connessa a quella sanzionatoriadel lavoro; essendo pacifico che in tale materia sia ammessa ex art. 24,comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999 l’azione di accertamento negativo conimpugnazione del verbale di accertamento contenente la pretesa alpagamento di crediti contributivi (ordinanza n. 1558 del 23/01/2020),condizionato all’emissione di un provvedimento esecutivo del giudice sulverbale di accertamento impugnato in giudizio (sentenza n. 4032 del01/03/2016), fatto sempre salvo - in caso di violazione e di avvenutaiscrizione nonostante l’impugnazione - il normale giudizio di cognizionesulla esistenza della pretesa (Cass. n. 6753/2020; n. 12025/2019, n.9159/2017)» (Cass. n.27132/2025).12.

Il Collegio intende dare continuità a questi principi di diritto, e rilevache nel caso in esame il verbale unico di accertamento e notificazione purnon avendo per oggetto immediato e diretto un obbligo contributivo, sirisolve nell’accertamento di una serie di violazioni idonee a dar luogo arecuperi contributivi, perché le violazioni riscontrate presuppongono laqualificazione dei rapporti intrattenuti dai collaboratori in termini disubordinazione, e non di collaborazione coordinata e continuativa.13. Deve pertanto rigettarsi il motivo di ricorso incidentale e procedersiall’esame dei restanti motivi del ricorso principale.Numero registro generale 7696/2025Numero sezionale 2072/2026Numero di raccolta generale 11889/2026Data pubblicazione 30/04/202614.

Con riferimento alla questione agitata nel secondo motivo di ricorso, ilCollegio intende dare continuità ai principi di diritto di Cass. n.19688/2024 (e precedenti conformi richiamati) secondo i quali l’obbligo didare comunicazione della instaurazione di un rapporto di lavororiqualificato come rapporto di lavoro subordinato non può essere surrogato- al fine dell’adempimento degli obblighi imposti dall’art.9-bis comma 2 deld.l. n. 510/1996 - dalla originaria comunicazione della instaurazione di uncontratto di collaborazione coordinata e continuativa.15.

Sulla questione, Cass. n. 19688/2024 ha ritenuto che: «questa Corte,infatti, a proposito dell’obbligo imposto dal datore di lavoro dall’art. 9-bis,comma 2, d.l. n. 510 del 1996, conv. con mod. nella l. n. 608/1996, hapiù volte messo in luce che, esso, in caso di violazione, vaautonomamente sanzionato in quanto diretto ad assicurare il costantemonitoraggio dei flussi di manodopera nell’ambito del mercato del lavoro(cfr. Cass., sez. lav., 14.10.2015, n. 20727; id., 25.6.2009, n. 14960)” conprincipi ulteriormente ribaditi da Cass. n. 24826/2024, secondo cui “(…) idatori di lavoro sono tenuti non ad una comunicazione quale che sia circale varie forme di lavoro ivi indicate, ma tale comunicazione “deve indicare”una serie di dettagliate informazioni, tra le quali, per quello che quimaggiormente interessa, “la tipologia contrattuale, la qualificaprofessionale e il trattamento economico e normativo applicato”.

Pertanto,la stessa molteplicità e specificità dei dati da fornire all’ufficio pubblicoinducono a concludere che gli stessi debbano essere veridici; il che, a suavolta, risponde all’intenzione del legislatore di consentireall’amministrazione competente di monitorare i flussi relativi alle tipologiecontrattuali adottate in modo corrispondente all’effettiva e reale natura ditali rapporti; esigenza, quest’ultima, tanto più avvertita a fronte delmoltiplicarsi e del vario atteggiarsi nel tempo delle tipologie contrattuali dilavoro. Perfettamente plausibile è, perciò, che sia sanzionata la“violazione” dell’art. 9-bis, comma 2, cit. anche sotto tali profili (cfr. art.Numero registro generale 7696/2025Numero sezionale 2072/2026Numero di raccolta generale 11889/2026Data pubblicazione 30/04/202619, comma 3, d.lgs. n. 276/2003), non essendo esatto l’assunto deiricorrenti secondo il quale “Le condotte sanzionate devono … individuarsi”soltanto “nella omissione e nella tardività della comunicazione”.

Tanto,invero, non dicono sia la previsione degli obblighi informativi in questioneche quella sanzionatoria in senso stretto, e, al contrario, la violazioneglobalmente punita copre tutti gli aspetti in ordine ai quali l’appositacomunicazione è prevista come doverosa. Analoghe considerazioni valgonoper la contestata violazione dell’art. 4-bis, comma 2, d.lgs. n. 181/2000,come sostituito dall’art. 40, comma 2, d.l. n. 112/2008 conv. con mod. inl. n. 133/2008, ossia, nella versione ratione temporis applicabile (la normaè stata in seguito più volte modificata).

Tale comma, infatti, recita(va)all’epoca dei fatti contestati: “All’atto dell’assunzione, prima dell’iniziodella attività di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti aconsegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazionedel rapporto di lavoro di cui all’art. 9-bis, comma 2, del decreto legge 1°ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, adempiendo in talmodo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio1997, n. 151.

L’obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoroconsegni al lavoratore, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, copia delcontratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazionipreviste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152”. 8.1. Orbene,quanto al riferimento alla comunicazione ex art. 9 bis, comma 2, d.l. n.510/1996 convertito, è sufficiente richiamare le considerazioni svolte aproposito della diretta violazione di quest’ultima disposizione. E’ evidente,infatti, che la copia di tale comunicazione da far tenere al lavoratoredev’essere appunto conforme alla stessa comunicazione e, pertanto, comequest’ultima dev’essere completa e veridica quanto ai dati riportati,segnatamente circa la natura del rapporto lavorativo.

Circa l’alternativa edequipollente forma di adempimento del medesimo obbligo consistenteNumero registro generale 7696/2025Numero sezionale 2072/2026Numero di raccolta generale 11889/2026Data pubblicazione 30/04/2026nella consegna di copia del contratto individuale di lavoro al lavoratore,appare dirimente il rilievo che la disposizione impone che la copia“contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 26maggio 1997, n. 152”. Invero, com’è agevole constatare, il solo art. 1 diquest’ultimo d.lgs. (sempre nel testo vigente ratione temporis, essendostato in seguito modificato), sotto la rubrica (all’epoca) “Obbligo diinformazione”, già contemplava un nutrito elenco d’informazioni da fornireal lavoratore, tra le quali al comma 1, lett. f) “le caratteristiche o ladescrizione sommaria del lavoro”.

Anche in questo caso, perciò, non èesatto l’assunto dei ricorrenti secondo cui “La condotta sanzionata è quindidata dall’omessa consegna di tali documenti”. La violazione ricorre, infatti,anche quando la copia dell’apposita comunicazione o in alternativa la copiadel contratto individuale di lavoro con tutte le informazioni previste nonsiano complete e veridiche quanto alla natura effettiva del rapporto. A lorovolta, poi, le previsioni in questione, benché sanciscano obblighi daassolversi nei confronti del lavoratore, parimenti rispondono alle finalitàsostanziali di controllo sopra illustrate, tanto che, come s’è visto, l’art. 4bis, comma 2, d.lgs. n. 181/2000, nel testo da considerare rationetemporis, esplicitamente richiamava l’art. 9 bis, comma 2, d.l. cit. e la loroviolazione è sanzionata a livello pubblicistico» (così Cass. n.24826/2024cit.).16.

La Corte territoriale si è attenuta a questi principi di diritto, perché haritenuto che la comunicazione della instaurazione di una serie di contrattidi lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa non valesse adintegrare l’adempimento dell’obbligo di comunicare la instaurazione di unrapporto di lavoro subordinato, rapporto effettivamente intercorso tra leparti e dissimulato anche per mezzo delle comunicazioni de quibus.17. La censura è dunque infondata.18. Infine, è inammissibile il terzo motivo di ricorso principale.Numero registro generale 7696/2025Numero sezionale 2072/2026Numero di raccolta generale 11889/2026Data pubblicazione 30/04/202619.

La ricorrente lamenta la violazione della «legge n.215/2021», ma nonspecifica quali sarebbero le disposizioni violate dalla Corte territoriale,affidando la doglianza ad un generico riferimento alle disposizioni cheavrebbero introdotto - solo a far tempo dal 2021 - l’obbligo di preventivacomunicazione all’ispettorato del lavoro della conclusione «di un contrattodi collaborazione occasionale » (pag. 78 ricorso).20. La censura, oltre che per la sua genericità, è inammissibile ancheperché non si confronta con la ratio decidendi. La Corte territoriale haritenuto che l’obbligo violato, ossia l’obbligo di dare preventivacomunicazione del rapporto instaurato con Tania Zurzolo, trovasse ilproprio fondamento nell’art.3, commi 3 e 3-ter del d.l. n. 12/2022(convertito con modificazioni dalla legge n. 73/2002), poi sostituitodall’art.22 comma 1 del d.lgs. n.151/2015, sicuramente in vigore al tempodei fatti di causa.21.

Nessuna censura viene proposta in parte qua dalla ricorrente, edanche per questo il terzo mezzo è inammissibile.22. P.Q.Mprincipale sia quello proposto in via incidentale. La soccombenza reciprocagiustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio dilegittimità.P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa lespese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater deld.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 7696/2025Numero sezionale 2072/2026Numero di raccolta generale 11889/2026Data pubblicazione 30/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/04/2026.La PresidenteRossana Mancino