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Ordinanza — n. 11838/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding procedural admissibility of non-appealed facts in labor stabilization claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11838/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments that lower courts erred in assessing procedural facts. The appellants challenged the dismissal of their stabilization claims based on the absence of a secondary request, but failed to specifically contest the lower court's finding on this procedural point. The court ruled that such factual assessments belong to the trial judge and can only be reviewed in cassation for absolute defects or logical absurdity.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, sub 5) c.p.c.; Art. 115 c.p.c.; The court's review of whether a fact was contested is reserved for the trial judge and cassation review is limited to absolute defects or logical absurdity.

Parole chiave

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procedural admissibility non contestation of facts labor stabilization claims cassation review limits procedural defect absolute diffida dell'istituzione mantenimento del contratto domanda di designazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, sub 5) c.p.c.
Con il primo motivo si denuncia la illegittimità dellasentenza impugnata per violazione dell’art. 360, comma 1,sub 5) c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
“principio di noncontestazione”.A sostegno della censura viene richiamato l’art. 115 c.p.c. esi sostiene che il giudice del merito non poteva fondare ladecisione sulla mancata presentazione della domanda perchési trattava di un requisito che ESACRI non aveva maicontestato.1.1.
Art. 2, commi 366, 367 della legge n. 244/2007
art. 115 c.p
“principio di noncontestazione”.A sostegno della censura viene richiamato l’art. 115 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3680 del 2019
Cass. n. 3126 del 2019
3680 del 2019e Cass. n. 3126 del 2019; più di recente:
Cass. n. 7997 del 2025
Cass. n. 34357/2025
Cass. n. 8175 del 2025
Cass. n. 7597 del 2025
8175 del2025; in conformità: Cass. n. 7597 del 2025; Cass.
Cass. n. 6638 del 2025
Cass. n. 27490 del 2019
Cass. n. 27490 del 2019; Cass.
Cass. n. 10182 del 2007
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Testo completo

DIA, LA BELLA MAURO, LIZI MASSIMO, LUNGHIAMBROGIO, MASOTTI CLAUDIO, MELONI FABIO, MULTARI2026 GIANLUCA, PACETTI LUIGI, PERON ERNESTO, PETROZZI574 GAETANO, PUCCI PAOLO, RASO ANDREA, SANGUEDOLCECLAUDIO, SBARAGLIA PAOLO, SCARAFONI DANILO, SERATAUGO; REALI PATRIZIA, MARIOZZI LUCA, MARIOZZI SARA,nella qualità di eredi di MARIOZZI AMEDEO, tuttirappresentati e difesi dagli avvocati FRANCESCO CODINI,MARCO PARAMUCCHI;- ricorrenti -controNumero registro generale 14520/2022AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA - ARES 118, Numero sezionale 574/2026Numero di raccolta generale 11838/2026in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentataData pubblicazione 29/04/2026e difesa dall'avvocato FABIO BORGOGNONI;- controricorrente -nonché controENTE STRUMENTALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA;- intimato -avverso la sentenza n. 4357/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 01/12/2021 R.G.N. 2897/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 04/02/2026 dal Consigliere Dott.

GUGLIELMO GARRI.1. La Corte di appello di Roma, confermando la sentenza diprimo grado, ha rigettato le domande proposte dagli attualiricorrenti i quali avevano agito in giudizio per ottenerel’accertamento del diritto ad essere stabilizzati nei ruolidell’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana o, insubordine, di ARES 118.2. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendoassorbente la mancata presentazione di una secondadomanda, ritenuta necessaria per partecipare alla proceduraex lege n. 244/2007, domanda richiesta sia dalla legge citata,sia dalla deliberazione con la quale l’ente aveva indetto laprocedura in parola.3.

Il giudice d’appello, nel riassumere i motivi diimpugnazione, ha evidenziato che, con un unico articolatomotivo, gli appellanti avevano lamentato l’erroneainterpretazione della normativa dettata dalla legge n.244/2007, che aveva fatto salve le domande presentate aisensi della legge n. 296/2006 ed ha ritenuto infondato ilmotivo, condividendo le conclusioni alle quali il Tribunale eraNumero registro generale 14520/2022Numero sezionale 574/2026pervenuto sulla base del tenore testuale della legge (chNuem efrao di raccolta generale 11838/2026Data pubblicazione 29/04/2026riferimento alla stabilizzazione a domanda del personale chene faccia istanza), nonché degli atti deliberativi adottati dallaCRI che, egualmente, aveva richiesto una conferma delledomande pervenute a seguito del precedente avvisopubblico, bandito ai sensi della legge n. 296/2006.

Haaggiunto, infine, che nessun obbligo di stabilizzazione avevaassunto ARES, ossia il soggetto presso il quale i ricorrentierano stati inviati sulla base di una convenzione stipulata daldatore di lavoro.4. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso ilitisconsorti indicati in epigrafe sulla base di due motivi,illustrati da memoria, cui resiste con controricorso ARES 118.5. ESACRI è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia la illegittimità dellasentenza impugnata per violazione dell’art. 360, comma 1,sub 5) c.p.c. per “omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” e, inparticolare, relativamente al c.d.

“principio di noncontestazione”.A sostegno della censura viene richiamato l’art. 115 c.p.c. esi sostiene che il giudice del merito non poteva fondare ladecisione sulla mancata presentazione della domanda perchési trattava di un requisito che ESACRI non aveva maicontestato.1.1. Il motivo è inammissibile per plurime ragioni concorrenti.1.2. Quanto al novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale lamancata contestazione specifica di circostanze di fattoproduce l'effetto della relevatio ab onere probandi, va ribaditoche spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito delNumero registro generale 14520/2022giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore Numero sezionale 574/2026Numero di raccolta generale 11838/2026di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti,Data pubblicazione 29/04/2026allegati dalla controparte (tra molte, Cass. n. 3680 del 2019e Cass. n. 3126 del 2019; più di recente:

Cass. n. 7997 del2025); poiché tale apprezzamento esige l'interpretazione delcontenuto e dell'ampiezza della domanda e delle deduzionidelle parti, ne deriva che l'accertamento della sussistenza diuna contestazione ovvero d'una non contestazione risultasindacabile in cassazione solo per difetto assoluto oapparenza di motivazione o per manifesta illogicità dellastessa (da ultimo, Cass. n. 34357/2025; Cass. n. 8175 del2025; in conformità: Cass. n. 7597 del 2025; Cass. n. 6638del 2025; in precedenza v. Cass. n. 27490 del 2019; Cass. n.10182 del 2007).In buona sostanza l’accertamento della condotta processualedi non contestazione è riservata al giudice del merito e ladenuncia nel giudizio di legittimità della violazione dell’art.115 c.p.c.

è consentita solo ove attenga all’interpretazionedella norma processuale violata.1.3. Inoltre, il motivo sovrappone e in più parti confonde lanon contestazione del fatto (nella specie quello storico dellapresentazione della domanda) con la non contestazione deldiritto, che non assume alcun rilievo poiché il giudice è tenutoa rilevare anche d’ufficio l’insussistenza degli elementicostitutivi della posizione giuridica azionata dalla parte.1.4. Infine, non risulta dalla sentenza impugnata che la parteappellante avesse specificamente impugnato sul punto lasentenza del Tribunale che aveva fondato la decisione sullamancata presentazione della domanda perché dallapronuncia di appello si desume, invece, che conNumero registro generale 14520/2022Numero sezionale 574/2026l’impugnazione era stata dedotta la sola violazione di leNgumgeero, di raccolta generale 11838/2026Data pubblicazione 29/04/2026ossia la non necessità della domanda.2.

Con il secondo motivo si deduce l’illegittimità dellasentenza impugnata per violazione dell’art. 360, comma i,sub 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione di norme didiritto e, in particolare, dell’art.2, commi 366, 367 della leggen.244/2007.2.1. Il motivo è inammissibile.2.2. La censura non indica alcuna ragione di erratainterpretazione della legge citata (che fa espresso riferimentoalla domanda dell’interessato), ma è tutto incentratosull’esame degli atti della procedura che la Corte di meritoavrebbe erroneamente valutato contestando, quindi,l’accertamento di merito compiuto dal giudice d’appello.3.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate comein dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna partericorrente al pagamento delle spese del giudizio dicassazione, liquidate in complessivi € 7.000,00, a titolo dicompensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfetariodelle spese generali, nella misura del 15%, ed accessori dilegge.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dàversamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.Numero registro generale 14520/2022Numero sezionale 574/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dellNau mIerVo di raccolta generale 11838/2026Data pubblicazione 29/04/2026Sezione Civile, il 4 febbraio 2026.La PresidenteAnnalisa Di Paolantonio