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Ordinanza Interlocutoria — n. 11732/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends disciplinary suspension of sole defender, ordering new hearing to ensure defense rights.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 11732/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court ordered a remand to a new hearing date to allow the parties to appoint new counsel following the suspension of their sole defender. While the disciplinary suspension did not interrupt the proceedings, the court recognized it negatively impacted the right of defense and the integrity of the adversarial process. Consequently, the case was remanded to ensure the parties could properly prepare their defense before the next public session.

Regesto Legislator

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Art. 377 c.p.c.; Art. 377, second comma, c.p.c.: The disciplinary suspension of the sole defender does not interrupt the proceedings but requires a remand to a new hearing to guarantee the parties' right to defense and the inviolability of the adversarial process.

Parole chiave

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disciplinary suspension right of defense remand to new hearing sole defender adversarial process c.p.c. Art. 377 procedural suspension rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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Art. 377 c.p.c.
disposta la comunicazione della fissazione dell’udienza alle partipersonalmente, non si è reso possibile esitare l’adempimentopositivamente ovvero nei tempi prescritti ai sensi dell’art. 377 c.p.c.;4.
Art. 377, second comma, c.p.c.
disposta la comunicazione della fissazione dell’udienza alle partipersonalmente, non si è reso possibile esitare l’adempimentopositivamente ovvero nei tempi prescritti ai sensi dell’art. 377 c.p.c.;4.
art. 377 c.p
disposta la comunicazione della fissazione dell’udienza alle partipersonalmente, non si è reso possibile esitare l’adempimentopositivamente ovvero nei tempi prescritti ai sensi dell’art. 377 c.p.c.;4.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, 13/01/2006, n. 477
Cass. Sez. 3, 24/01/2023, n. 2107
Cass. Sez. 3, 28/04/2023, n. 11300
2107, e Cass. Sez. 3, 28/04/2023, n. 11300); P.Q.Mrinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza previorinnovo della comunicazione alle parti ricorrenti difese dall’Avv.
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Testo completo

betta, Del GiudiceClaudia, Di Fausto Donatella, Del Grosso Sabrina, Di Chiara Letizia,Lococciolo Loredana, Fiorini Cinzia, Pesce Roberta, Interesse Emanuela,Lotito Lucia, Marrale Marta, Grant Stefania, Marinangeli Paola, LadoganaSonia, Palmieri Gabriella, Santini Karin, Romoli Sandra, PieragostiniOriana, rappresentate e difese dall’avvocato Giuseppe Pio Torcicollo;-ricorrenti-e daDi Muzio Monica, Marzolini Annalisa, rappresentate e difese dall’avvocatoGiovanna Passiatore;-ricorrenti-controRoma Capitale in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Rizzo;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 556/2024 depositatail 06/03/2024.Numero registro generale 21266/2024Numero sezionale 2008/2026Numero di raccolta generale 11732/2026Data pubblicazione 29/04/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2026dal Presidente relatore Caterina Marotta.Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GeneraleOlga Pirone, che ha chiesto disporsi il rinvio a nuovo ruolo della causa perconsentire il rinnovo della notifica alle parti ricorrenti personalmente.Uditi l’Avv.

Giovanna Passiatore per le ricorrenti Marzolini e Di Muziononché l’Avv. Alessandro Rizzo, per la controricorrente.Rilevato che:1. con ordinanza interlocutoria n. 33015 del 2025 emessa all’esitodell’adunanza camerale fissata in data 20 novembre 2025 questa Corte hadisposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per consentirne la trattazionein pubblica udienza, attesa la rilevanza della questione sollevata inparticolare con il primo motivo di ricorso;2. il difensore costituito originariamente per tutte le parti ricorrenti, Avv.Giuseppe Pio Torcicollo, risulta sospeso dall’esercizio della professioneforense;3. disposta la comunicazione della fissazione dell’udienza alle partipersonalmente, non si è reso possibile esitare l’adempimentopositivamente ovvero nei tempi prescritti ai sensi dell’art. 377 c.p.c.;4. l’Avv.

Giovanna Passiatore ha depositato comparsa di costituzione dinuovo difensore unicamente per le ricorrenti Marzolini e Di Muzio,comunque eccependo la tardività della comunicazione ricevuta dallapropria assistite e chiedendo il rinvio dell’udienza a nuova data, conassegnazione dei termini di cui all’art. 377 c.p.c. al fine di consentire lapredisposizione della difesa.Ritenuto che:1. nel giudizio di cassazione la sospensione disciplinare dell’unico difensore(analogamente all’ipotesi di morte o cancellazione del difensore dall’albodegli avvocati patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori) noncomporta l’interruzione del giudizio ma impone di rinviare il processo adNumero registro generale 21266/2024Numero sezionale 2008/2026Numero di raccolta generale 11732/2026Data pubblicazione 29/04/2026altra udienza, previa comunicazione alla parte dell’ordinanza didifferimento, al fine di garantire a quest’ultima la possibilità di nominareun nuovo difensore, atteso che tale evento incide negativamentesull’esercizio del diritto di difesa e sull’integrità del contraddittorio, la cuiinviolabilità, secondo i principi del giusto processo, va garantita anche nelgiudizio di legittimità in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi dimerito, fermo restando che ove la parte, una volta ricevuta talecomunicazione, rimanga inerte e non provveda alla nomina di un nuovodifensore, vengono meno i presupposti per reiterare gli adempimentiprescritti dall’art. 377, secondo comma, c.p.c. (in tal senso, già Cass.

Sez.U, 13/01/2006, n. 477; in senso conforme, più di recente, Cass. Sez. 3,24/01/2023, n. 2107, e Cass. Sez. 3, 28/04/2023, n. 11300); P.Q.Mrinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza previorinnovo della comunicazione alle parti ricorrenti difese dall’Avv. Torcicollo.Si comunichi.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/04/2026.La PresidenteCaterina Marotta