Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 11730/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses suspension of disciplinary suspension of sole defender as procedural delay only, not case interruption.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 11730/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the request to suspend proceedings due to the disciplinary suspension of the sole defender. While the defense team argued that the suspension halted the defense, the court held that such events merely require a postponement to a new hearing. Consequently, the case was remitted to a new role for public hearing after notifying the parties of the deferral.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 377 c.p.c.; Art. 377, comma 2 c.p.c.: The disciplinary suspension of the sole defender does not interrupt the proceedings but only necessitates a remittal to a new hearing to ensure the party's right to defense.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural suspension disciplinary suspension sole defender remittal to new hearing right to defense CPC Article 377 Cassation procedure rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 377 c.p.c.
disposta la comunicazione della fissazione dell’udienza alle partipersonalmente, non si è reso possibile esitare l’adempimentopositivamente ovvero nei tempi prescritti ai sensi dell’art. 377 c.p.c.;4.
Art. 377, comma 2 c.p.c.
disposta la comunicazione della fissazione dell’udienza alle partipersonalmente, non si è reso possibile esitare l’adempimentopositivamente ovvero nei tempi prescritti ai sensi dell’art. 377 c.p.c.;4.
art. 377 c.p
disposta la comunicazione della fissazione dell’udienza alle partipersonalmente, non si è reso possibile esitare l’adempimentopositivamente ovvero nei tempi prescritti ai sensi dell’art. 377 c.p.c.;4.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U, 13/01/2006, n. 477
Cass. Sez. 3, 24/01/2023, n. 2107
Cass. Sez. 3, 28/04/2023, n. 11300
2107, e Cass. Sez. 3, 28/04/2023, n. 11300); P.Q.Mrinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza previorinnovo della comunicazione alle parti ricorrenti difese dall’Avv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

inti Daniela, ContiUmberto, Lega Salvatore, Bigotti Roberto, Liberatore Luana, Lello Olinda,Moro Manuela, Perticarà Elvira, Tuschi Simona, Squarcialupi Francesca,Teofilatto Alessandra Paola, Vidotto Silvia, Venanzoni Maria Cristina,rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Pio Torcicollo;-ricorrenti-e daBianchi Anna Maria, rappresentata e difesa dall’avvocato GiovannaPassiatore;-ricorrente-controRoma Capitale in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Rizzo;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2844/2024depositata il 10/09/2024.Numero registro generale 6742/2025Numero sezionale 2009/2026Numero di raccolta generale 11730/2026Data pubblicazione 29/04/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2026dal Presidente relatore Caterina Marotta.Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GeneraleOlga Pirone, che ha chiesto disporsi il rinvio a nuovo ruolo della causa perconsentire il rinnovo della notifica alle parti ricorrenti personalmente.Uditi l’Avv.

Giovanna Passiatore per la ricorrente Bianchi nonché l’Avv.Alessandro Rizzo, per la controricorrente.Rilevato che:1. con ordinanza interlocutoria n. 33021 del 2025 emessa all’esitodell’adunanza camerale fissata in data 20 novembre 2025 questa Corte hadisposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per consentirne la trattazionein pubblica udienza, attesa la rilevanza della questione sollevata inparticolare con il primo motivo di ricorso;2. il difensore costituito originariamente per tutte le parti ricorrenti, Avv.Giuseppe Pio Torcicollo, risulta sospeso dall’esercizio della professioneforense;3. disposta la comunicazione della fissazione dell’udienza alle partipersonalmente, non si è reso possibile esitare l’adempimentopositivamente ovvero nei tempi prescritti ai sensi dell’art. 377 c.p.c.;4. l’Avv.

Giovanna Passiatore ha depositato comparsa di costituzione dinuovo difensore unicamente per la ricorrente Bianchi, comunqueeccependo la tardività della comunicazione ricevuta dalla propria assistitee chiedendo il rinvio dell’udienza a nuova data, con assegnazione deitermini di cui all’art. 377 c.p.c. al fine di consentire la predisposizione delladifesa.Ritenuto che:1. nel giudizio di cassazione la sospensione disciplinare dell’unico difensore(analogamente all’ipotesi di morte o cancellazione del difensore dall’albodegli avvocati patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori) noncomporta l’interruzione del giudizio ma impone di rinviare il processo adNumero registro generale 6742/2025Numero sezionale 2009/2026Numero di raccolta generale 11730/2026Data pubblicazione 29/04/2026altra udienza, previa comunicazione alla parte dell’ordinanza didifferimento, al fine di garantire a quest’ultima la possibilità di nominareun nuovo difensore, atteso che tale evento incide negativamentesull’esercizio del diritto di difesa e sull’integrità del contraddittorio, la cuiinviolabilità, secondo i principi del giusto processo, va garantita anche nelgiudizio di legittimità in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi dimerito, fermo restando che ove la parte, una volta ricevuta talecomunicazione, rimanga inerte e non provveda alla nomina di un nuovodifensore, vengono meno i presupposti per reiterare gli adempimentiprescritti dall’art. 377, secondo comma, c.p.c. (in tal senso, già Cass.

Sez.U, 13/01/2006, n. 477; in senso conforme, più di recente, Cass. Sez. 3,24/01/2023, n. 2107, e Cass. Sez. 3, 28/04/2023, n. 11300); P.Q.Mrinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza previorinnovo della comunicazione alle parti ricorrenti difese dall’Avv. Torcicollo.Si comunichi.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/04/2026.La PresidenteCaterina Marotta