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Decreto — n. 11711/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement proposal within 40 days under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 11711/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Carlo TestaPiccolomini, challenged a lower court decision against the Comune di Morcone, but remained silent after the proposal was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of the right to proceed, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the imposition of costs on the silent party.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction settlement proposal deadline renunciation of appeal Italian Civil Procedure Code costs allocation principle procedural default judicial economy

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma c.p.c.
2932/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Napoli il15/07/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 380bis c.p
2932/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Napoli il15/07/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.
art. 391 c.p

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Testo completo

vocato Carlo TestaPiccolomini unitamente agli avvocati Michele Truppi, Giovanni Papa;-ricorrente-controComune Di Morcone in persona del legale rappresentante pro tempore, inproprio nonché quale Ente capofila dell’Ambito Territoriale B5, in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato Roberto Prozzo;-controricorrente-avverso la sentenza n. 2932/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Napoli il15/07/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 2366/2023Numero sezionale 378/2026Numero di raccolta generale 11711/2026Data pubblicazione 29/04/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo secondo il principio della soccombenza;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in euro 2.200,00 per compensi ed euro 200,00per esborsi, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.Così deciso in Roma, il 29 aprile 2026.Il Consigliere DelegatoCaterina Marotta