Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction and costs award.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal's communication. The appellant argued for a review of the lower court's judgment regarding social security benefits, while the opposing party contended the procedural lapse was fatal. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the right to appeal, thereby extinguishing the proceedings and ordering the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal's communication constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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to Loredana Lo Faro-ricorrente-controInps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Lidia Carcavallo unitamente agli avvocati GiuseppinaGiannico, Sergio Preden, Antonella Patteri-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria n.294/2021depositata il 28/06/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come inNumero registro generale 2851/2022Numero sezionale 377/2026Numero di raccolta generale 11709/2026Data pubblicazione 29/04/2026dispositivo ( la dichiarazione in atti non è idonea a dichiarare l’esenzionein ragione del reddito dichiarato); P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 28/04/2026Gabriella Marchese