Decreto — n. 11686/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAore, rappresentato edifeso dall'avvocato Emanuele De Rose unitamente agli avvocati Carlad'Aloisio, Lelio Maritato, Antonino Sgroi, Antonietta Coretti-ricorrente-controBuccheri Roberto, rappresentato e difeso dall'avvocato AlessandroTravaglini unitamente all’avvocato Alessandro Marini-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n.117/2020depositata il 27/07/2020Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 11686/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
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ore, rappresentato edifeso dall'avvocato Emanuele De Rose unitamente agli avvocati Carlad'Aloisio, Lelio Maritato, Antonino Sgroi, Antonietta Coretti-ricorrente-controBuccheri Roberto, rappresentato e difeso dall'avvocato AlessandroTravaglini unitamente all’avvocato Alessandro Marini-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n.117/2020depositata il 27/07/2020Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 3560/2021Numero sezionale 374/2026Numero di raccolta generale 11686/2026Data pubblicazione 29/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo (compensate in ragione del recente intervento della Corte inordine alla questione devoluta con il motivo di ricorso); P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 28/04/2026Gabriella Marchese