Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days. The appeal was declared extinguished under Article 380-bis of the Civil Procedure Code. The court ordered the appellant to pay the procedural costs of the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal for case settlement. The appellant, represented by Carla d'Aloisio, did not act to preserve the right to a ruling, while the opposing party, Borroni Paolo, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the procedural costs of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
ore, rappresentato edifeso dall'avvocato Carla d'Aloisio unitamente agli avvocati AntoninoSgroi, Emanuele De Rose, Lelio Maritato-ricorrente-controBorroni Paolo, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Marianiunitamente all’avvocato Andrea Zambrano-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.834/2021 depositatail 09/08/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 4767/2022Numero sezionale 372/2026Numero di raccolta generale 11668/2026Data pubblicazione 29/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione in favore del difensore antistatario.Così deciso in Roma, il 28/04/2026Gabriella Marchese