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Decreto — n. 11664/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction and costs award.

Numero d'incarto Decreto — n. 11664/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the lower court's proposal. The appellant, Michele Ponsano, challenged an INAIL decision regarding a work injury claim, but did not act within the statutory timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of a proposal for judgment constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction forty day deadline proposal for judgment waiver of appeal litigation costs award procedural default art 380-bis cpc prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo (non sono idonee ai fini dell’esenzione ex art.
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 26468/2025Numero sezionale 371/2026Numero di raccolta generale 11664/2026Data pubblicazione 29/04/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

Michele Ponsano-ricorrente-controINAIL in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Luciana Romeo unitamente agli avvocati RenataTomba, Emilia Favata-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello Sez.dist. Di Sassari n.98/2025depositata il 12/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 26468/2025Numero sezionale 371/2026Numero di raccolta generale 11664/2026Data pubblicazione 29/04/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo (non sono idonee ai fini dell’esenzione ex art. 152 ledichiarazioni in atti, in ragione del reddito dichiarato) P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 28/04/2026Gabriella Marchese