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Ordinanza Interlocutoria — n. 11656/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case due to suspended lawyer's suspension preventing proper defense notification.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 11656/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a new hearing date because the original defense lawyer was suspended from practice. The court held that disciplinary suspension does not interrupt proceedings but requires postponement to ensure the parties can appoint new counsel and maintain adversarial equality. Since the parties failed to act promptly after notification, the court ordered a new role assignment to guarantee procedural integrity.

Regesto Legislator

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Art. 377 c.p.c.; Art. 377, comma 2, c.p.c.: The suspension of a defense lawyer does not interrupt the proceedings but necessitates a remand to a new hearing to allow parties to appoint new counsel, ensuring the inviolability of the adversarial principle.

Parole chiave

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suspended lawyer new hearing date adversarial principle procedural interruption defense notification Cassation procedure legal representation diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 377 c.p.c.
disposta la comunicazione della fissazione dell’udienza alle partipersonalmente, non si è reso possibile esitare l’adempimento positivamenteovvero nei tempi prescritti ai sensi dell’art. 377 c.p.c.;4.
Art. 377, comma 2, c.p.c.
disposta la comunicazione della fissazione dell’udienza alle partipersonalmente, non si è reso possibile esitare l’adempimento positivamenteovvero nei tempi prescritti ai sensi dell’art. 377 c.p.c.;4.
art. 377 c.p
disposta la comunicazione della fissazione dell’udienza alle partipersonalmente, non si è reso possibile esitare l’adempimento positivamenteovvero nei tempi prescritti ai sensi dell’art. 377 c.p.c.;4.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, 13/01/2006, n. 477
Cass. Sez. 3, 24/01/2023, n. 2107
477; in sensoconforme, più di recente, Cass. Sez. 3, 24/01/2023, n. 2107, e Cass.
Cass. Sez. 3, 28/04/2023, n. 11300
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Testo completo

rilli Annamaria, DeLuca Angela, Fabiani Cristina, Gentili Stefania, Iacorossi Angela, MarellaLoredana, Marini Anna Rita, Martolini Barbara, Mastropietro Cecilia, MazzoliClaudia, Neccia Giovanna, Nicastro Maria Cristina, Santilli Patrizia, SbarraGiorgia, Schmid Maria, nonché Michelangeli Francesco, MichelangeliRiccardo, Michelangeli Andrea, in qualità di eredi di Frasson Monica,rappresentati e difesi dall’Avv. Giuseppe Pio Torcicollo-ricorrenti-nonchéD’Angelo Francesca, Marcelli Loredana, rappresentate e difese dall’Avv.Giovanna PassiatorecontroRoma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesadall’Avv.

Alessandro Rizzo-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 36/2024 depositata il09/01/2024.Numero registro generale 16986/2024Numero sezionale 2017/2026Numero di raccolta generale 11656/2026Data pubblicazione 29/04/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2026dal Consigliere Ileana Fedele;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GeneraleMario Fresa, che ha chiesto disporsi il rinvio a nuovo ruolo della causa perconsentire il rinnovo della notifica alle parti ricorrenti personalmente;uditi l’Avv.

Giovanna Passiatore per le ricorrenti D’Angelo e Marcelli nonchél’Avv. Alessandro Rizzo, per la controricorrente.Rilevato che:1. con ordinanza interlocutoria n. 33019 del 2025 emessa all’esitodell’adunanza camerale fissata in data 20 novembre 2025 questa Corte hadisposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per consentirne la trattazione inpubblica udienza, attesa la rilevanza della questione sollevata in particolarecon il primo motivo di ricorso;2. il difensore costituito originariamente per tutte le parti ricorrenti, Avv.Giuseppe Pio Torcicollo, risulta sospeso dall’esercizio della professioneforense;3. disposta la comunicazione della fissazione dell’udienza alle partipersonalmente, non si è reso possibile esitare l’adempimento positivamenteovvero nei tempi prescritti ai sensi dell’art. 377 c.p.c.;4. l’Avv.

Giovanna Passiatore ha depositato comparsa di costituzione dinuovo difensore unicamente per le ricorrenti D’Angelo e Marcelli, comunqueeccependo la tardività della comunicazione ricevuta dalle proprie assistite echiedendo il rinvio dell’udienza a nuova data, con assegnazione dei terminidi cui all’art. 377 c.p.c. al fine di consentire la predisposizione della difesa.Ritenuto che:1. nel giudizio di cassazione la sospensione disciplinare dell’unico difensore(analogamente all’ipotesi di morte o cancellazione del difensore dall’albodegli avvocati patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori) non comportal’interruzione del giudizio ma impone di rinviare il processo ad altra udienza,previa comunicazione alla parte dell’ordinanza di differimento, al fine diNumero registro generale 16986/2024Numero sezionale 2017/2026Numero di raccolta generale 11656/2026Data pubblicazione 29/04/2026garantire a quest’ultima la possibilità di nominare un nuovo difensore,difesa e sull’integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità, secondo iprincipi del giusto processo, va garantita anche nel giudizio di legittimità intermini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito, fermo restandoche ove la parte, una volta ricevuta tale comunicazione, rimanga inerte enon provveda alla nomina di un nuovo difensore, vengono meno ipresupposti per reiterare gli adempimenti prescritti dall’art. 377, secondocomma, c.p.c. (in tal senso, già Cass.

Sez. U, 13/01/2006, n. 477; in sensoconforme, più di recente, Cass. Sez. 3, 24/01/2023, n. 2107, e Cass. Sez.3, 28/04/2023, n. 11300); P.Q.Mrinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza previorinnovo della comunicazione alle parti ricorrenti difese dall’Avv. Torcicollo.Si comunichi.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/04/2026.La PresidenteCaterina Marotta