Cassation court suspends disciplinary suspension of lawyer, ordering new hearing to ensure defense rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation suspended the disciplinary suspension of the sole defense lawyer and ordered a new hearing to allow for the appointment of a new counsel. The parties argued that the suspension of the original lawyer, Avv. Torcicollo, violated their right to defense and required a procedural pause. The court ruled that while the disciplinary measure does not interrupt the proceedings, it necessitates a deferral to guarantee the parties' ability to secure new representation, citing established principles of fair trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 377 c.p.c.; Art. 377, comma 2 c.p.c.: The disciplinary suspension of a defense lawyer does not interrupt the proceedings but requires a deferral to a new hearing to ensure the parties can appoint new counsel, thereby safeguarding the inviolability of the right to defense and the integrity of the adversarial process.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
I SERENA,SPILA PATRIZIA, RAU MARTA, MARCHESINI GIORGIA, DI MARCOEMILIANA, SANTIROCCO EDDA, GIALLELLA GIULIANA, MARCHETTI RITA,ELLERO ANNA, CAPANNA ALESSANDRO, DEL SIGNORE FRANCESCA, DIGIAMMARCO ELENA,rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Pio Torcicollo;-ricorrenti-nonchéLESCE LOREDANA, SINIBALDI ANDREA,rappresentati e difesi dall'avvocata Giovanna Passiatore;-ricorrenti-controROMA CAPITALE,in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.Alessandro Rizzo;-controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1707/2023depositata il 12/05/2023.Numero registro generale 23613/2023Numero sezionale 2021/2026Numero di raccolta generale 11655/2026Data pubblicazione 29/04/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2026dal Consigliere Giovanni Maria Armone;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GeneraleOlga Pirone, che ha chiesto disporsi il rinvio a nuovo ruolo della causa perconsentire il rinnovo della notifica alle parti ricorrenti personalmente;uditi l’Avv.
Giovanna Passiatore per i ricorrenti Lesce e Sinibaldi nonchél’Avv. Alessandro Rizzo, per la controricorrente.Rilevato che:1. con ordinanza interlocutoria n. 79 del 2026 emessa all’esitodell’adunanza camerale fissata in data 6 novembre 2025 questa Corte hadisposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per consentirne la trattazionein pubblica udienza, attesa la rilevanza della questione sollevata inparticolare con il primo motivo di ricorso;2. il difensore costituito originariamente per tutte le parti ricorrenti, Avv.Giuseppe Pio Torcicollo, risulta sospeso dall’esercizio della professioneforense;3. disposta la comunicazione della fissazione dell’udienza alle partipersonalmente, non si è reso possibile esitare l’adempimentopositivamente ovvero nei tempi prescritti ai sensi dell’art. 377 c.p.c.;4. l’Avv.
Giovanna Passiatore ha depositato comparsa di costituzione dinuovo difensore unicamente per i ricorrenti Lesce e Sinibaldi, comunqueeccependo la tardività della comunicazione ricevuta dai propri assistiti echiedendo il rinvio dell’udienza a nuova data, con assegnazione dei terminidi cui all’art. 377 c.p.c. al fine di consentire la predisposizione della difesa.Ritenuto che:1. nel giudizio di cassazione la sospensione disciplinare dell’unico difensore(analogamente all’ipotesi di morte o cancellazione del difensore dall’albodegli avvocati patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori) noncomporta l’interruzione del giudizio ma impone di rinviare il processo adaltra udienza, previa comunicazione alla parte dell’ordinanza diNumero registro generale 23613/2023Numero sezionale 2021/2026Numero di raccolta generale 11655/2026Data pubblicazione 29/04/2026differimento, al fine di garantire a quest’ultima la possibilità di nominareun nuovo difensore, atteso che tale evento incide negativamentesull’esercizio del diritto di difesa e sull’integrità del contraddittorio, la cuiinviolabilità, secondo i principi del giusto processo, va garantita anche nelgiudizio di legittimità in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi dimerito, fermo restando che ove la parte, una volta ricevuta talecomunicazione, rimanga inerte e non provveda alla nomina di un nuovodifensore, vengono meno i presupposti per reiterare gli adempimentiprescritti dall’art. 377, secondo comma, c.p.c. (in tal senso, già Cass.
Sez.U, 13/01/2006, n. 477; in senso conforme, più di recente, Cass. Sez. 3,24/01/2023, n. 2107, e Cass. Sez. 3, 28/04/2023, n. 11300); P.Q.Mrinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza previorinnovo della comunicazione alle parti ricorrenti difese dall’Avv. Torcicollo.Si comunichi.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/04/2026.La PresidenteCaterina Marotta