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Ordinanza Interlocutoria — n. 11653/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends proceedings due to lawyer suspension, requiring new notification to parties.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 11653/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appeal against the lower court's order to suspend proceedings and reassign the case to a new hearing. The original defense counsel was suspended from practice, preventing the timely service of the hearing notice required by law. The court ruled that such disciplinary suspension interrupts the process only by necessitating a new hearing and notification, not by halting the entire litigation.

Regesto Legislator

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Art. 377 c.p.c.; Art. 377, second comma c.p.c.: The suspension of a defense lawyer does not interrupt the proceedings but requires the case to be reassigned to a new hearing after notifying the parties, ensuring the right to defense and adversarial proceedings.

Parole chiave

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lawyer suspension procedural interruption new hearing assignment adversarial proceedings notification requirements defense counsel cassation procedure rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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Art. 377 c.p.c.
disposta la comunicazione della fissazione dell’udienza alle partipersonalmente, non si è reso possibile esitare l’adempimento positivamenteovvero nei tempi prescritti ai sensi dell’art. 377 c.p.c.;4.
Art. 377, second comma c.p.c.
disposta la comunicazione della fissazione dell’udienza alle partipersonalmente, non si è reso possibile esitare l’adempimento positivamenteovvero nei tempi prescritti ai sensi dell’art. 377 c.p.c.;4.
art. 377 c.p
disposta la comunicazione della fissazione dell’udienza alle partipersonalmente, non si è reso possibile esitare l’adempimento positivamenteovvero nei tempi prescritti ai sensi dell’art. 377 c.p.c.;4.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, 13/01/2006, n. 477
Cass. Sez. 3, 24/01/2023, n. 2107
477; in sensoconforme, più di recente, Cass. Sez. 3, 24/01/2023, n. 2107, e Cass.
Cass. Sez. 3, 28/04/2023, n. 11300
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Testo completo

Bucci Eleonora, ButtarelliElisabetta, Califano Gerardina, Cottini Cinzia, Curti Augusta, CusanoGiuseppina, De Santis Simonetta, Ferri Silvia, Grandoni Giulia, LanternariMiriam, Mesto Manuela, Minicone Donatella, Pace Maria Serena, PaoloniStefania, Petrucci Carla, Pignatelli Caterina, Piredda Giovanna, SardellaStefania, Tornatore Maria Teresa, Tomassi Pamela, Trombetta Cinziarappresentate e difese dall’Avv. Giuseppe Pio Torcicollo-ricorrenti-nonchéDell’Anno Sabrina, Merlo Debora rappresentate e difese dall’Avv. GiovannaPassiatorecontroRoma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesadall’Avv.

Alessandro Rizzo-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3474/2023 depositatail 24/10/2023.Numero registro generale 10842/2024Numero sezionale 2016/2026Numero di raccolta generale 11653/2026Data pubblicazione 29/04/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2026dal Consigliere Ileana Fedele;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GeneraleOlga Pirone, che ha chiesto disporsi il rinvio a nuovo ruolo della causa perconsentire il rinnovo della notifica alle parti ricorrenti personalmente;uditi l’Avv.

Giovanna Passiatore per le ricorrenti Dell’Anno e Merlo nonchél’Avv. Alessandro Rizzo, per la controricorrente.Rilevato che:1. con ordinanza interlocutoria n. 33016 del 2025 emessa all’esitodell’adunanza camerale fissata in data 20 novembre 2025 questa Corte hadisposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per consentirne la trattazione inpubblica udienza, attesa la rilevanza della questione sollevata in particolarecon il primo motivo di ricorso;2. il difensore costituito originariamente per tutte le parti ricorrenti, Avv.Giuseppe Pio Torcicollo, risulta sospeso dall’esercizio della professioneforense;3. disposta la comunicazione della fissazione dell’udienza alle partipersonalmente, non si è reso possibile esitare l’adempimento positivamenteovvero nei tempi prescritti ai sensi dell’art. 377 c.p.c.;4. l’Avv.

Giovanna Passiatore ha depositato comparsa di costituzione dinuovo difensore unicamente per le ricorrenti Dell’Anno e Merlo, comunqueeccependo la tardività della comunicazione ricevuta dalle proprie assistite echiedendo il rinvio dell’udienza a nuova data, con assegnazione dei terminidi cui all’art. 377 c.p.c. al fine di consentire la predisposizione della difesa.Ritenuto che:1. nel giudizio di cassazione la sospensione disciplinare dell’unico difensore(analogamente all’ipotesi di morte o cancellazione del difensore dall’albodegli avvocati patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori) non comportal’interruzione del giudizio ma impone di rinviare il processo ad altra udienza,previa comunicazione alla parte dell’ordinanza di differimento, al fine diNumero registro generale 10842/2024Numero sezionale 2016/2026Numero di raccolta generale 11653/2026Data pubblicazione 29/04/2026garantire a quest’ultima la possibilità di nominare un nuovo difensore,difesa e sull’integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità, secondo iprincipi del giusto processo, va garantita anche nel giudizio di legittimità intermini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito, fermo restandoche ove la parte, una volta ricevuta tale comunicazione, rimanga inerte enon provveda alla nomina di un nuovo difensore, vengono meno ipresupposti per reiterare gli adempimenti prescritti dall’art. 377, secondocomma, c.p.c. (in tal senso, già Cass.

Sez. U, 13/01/2006, n. 477; in sensoconforme, più di recente, Cass. Sez. 3, 24/01/2023, n. 2107, e Cass. Sez.3, 28/04/2023, n. 11300); P.Q.Mrinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza previorinnovo della comunicazione alle parti ricorrenti difese dall’Avv. Torcicollo.Si comunichi.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/04/2026.La PresidenteCaterina Marotta