Cassation court dismisses social security contribution appeal, ruling prescription period reset by prior judgment extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed the appellant's cassation appeal against the Second Instance Court's rejection of the social security agency's claim. The appellant argued that a prior lawsuit regarding the same debt had interrupted the prescription period, but the court found that the extinction of that appeal judgment triggered a new ten-year prescription clock under Article 2953 of the Civil Code. Consequently, the court held that the ten-year period had not yet expired at the time the current mortgage notice was issued, validating the agency's collection action.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2943, 2945 c.c.; Art. 338 c.p.c.; Art. 2953 c.c.: The extinction of an appeal judgment renders the underlying claim judicially determined, resetting the prescription period to ten years for the actio iudicati, thereby interrupting the original limitation clock.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
A PREVIDENZA SOCIALE,in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER ADA SCIPLINO,1633 EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI;- controricorrente -nonchè controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;- intimata -avverso la sentenza n. 581/2024 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 29/04/2024 R.G.N. 657/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/03/2026 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.Numero registro generale 23998/2024R.G. 23998/24 Numero sezionale 1633/2026Numero di raccolta generale 11517/2026Rilevato che:
Data pubblicazione 28/04/2026Con sentenza del giorno 29.4.2024 n. 581, la Corte d’appello diBari rigettava il gravame proposto da Milella Michele avverso lasentenza del Tribunale di Bari che aveva rigettato l’opposizioneproposta da quest’ultimo avverso il preavviso di iscrizioneipotecaria con cui era stato intimato al dante causa dell’odiernoricorrente il pagamento della contribuzione Inps-IVS/SSN, pergli anni dal 1982 al 1991.Il tribunale rigettava il ricorso, ritenendo le cartelle notificatecorrettamente, pertanto l’eccezione di prescrizione del creditodoveva essere rigettata; inoltre, nel merito la pretesa dovevaessere confermata non essendovi state contestazioni sui fatticostitutivi del credito.La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado, e perquanto ancora d’interesse nel presente giudizio di legittimità,riteneva che la richiesta di rigetto nel merito dell’opposizione alpreliminare avviso di addebito, spiegata dall’Inps nel distintogiudizio instaurato dal dante causa dell’odierno ricorrente,opposizione rigettata in primo grado, il cui appello, dichiaratointerrotto per la morte del predetto dante causa si è estinto permancata riassunzione, aveva interrotto la prescrizione delcredito contributivo fino all’interruzione del predetto giudizio diappello, di talché al momento della notifica dell’odiernopreavviso di iscrizione ipotecaria del 3.5.18, oggetto dell’odiernogiudizio, il credito oggetto della presente controversia non eraancora prescritto.Avverso la sentenza della Corte d’appello, Milella Michele haproposto ricorso in cassazione sulla base di un motivo, illustratoda memoria, mentre l’Inps ha resistito con controricorso.Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giornidall’adozione della decisione in camera di consiglio.Considerato che:Con il motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazionedi legge, in particolare, dell’art. 2943 e 2945 comma 2 c.c., inrelazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la CorteNumero registro generale 23998/2024di appello non aveva valutato che il processo (avverso il previoN umero sezionale 1633/2026Numero di raccolta generale 11517/2026avviso di addebito) prima interrotto (in grado di appello) eData pubblicazione 28/04/2026successivamente estinto per mancata riassunzione, era ungiudizio che non era passato in giudicato, cosicché il dispostodell’art. 2945 comma 2 c.c., secondo cui la prescrizione noncorre fino al passaggio in giudicato dell’atto che instaura ungiudizio non era applicabile al caso di specie, e la prescrizioneaveva continuato a scorrere senza soluzione di continuità dalmomento dell’instaurazione del predetto giudizio, cosicché almomento della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria del3.5.18 (oggetto dell’odierno giudizio) era maturata laprescrizione quinquennale del credito contributivo,originariamente in capo al dante causa dell’odierno ricorrente.Il motivo è infondato nei termini che seguono.Rileva il Collegio che il dispositivo della Corte di appello èconforme a diritto sicché a questa Corte spetta correggere lamotivazione.In proposito va premesso che: a seguito dell'impugnazione dellasentenza d'appello per violazione della disciplina sullasospensione della prescrizione […], l'intera fattispeciedella prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del "diesa quo", rimane "sub iudice" e rientra, pertanto, nei poteri delgiudice di legittimità valutare d'ufficio, sulla scorta deglielementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione deltermine iniziale di decorrenza, in quanto aspetto logicamentepreliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso;inoltre, la mancata proposizione di specifiche censure nondetermina la formazione del giudicato interno su tale "dies aquo" (Cass. 03/10/2022, n. 28565).
In tema di ricorso percassazione, in base al principio "iura novit curia" la Corte puòindividuare d'ufficio i profili di diritto rilevanti per decidere lequestioni sottoposte con i motivi di impugnazione, purché ladecisione impugnata non sia coperta sul punto da giudicatointerno (Cass. 18/02/2021, n. 4272).Nel caso di specie, il giudizio di opposizione avviato da SabinoMilella, dante causa del ricorrente, insieme ad altri opponenti,nel 2001 non si è estinto in primo grado, ma giunse a unapronuncia di primo grado (prodotta in atti da parte ricorrente).Numero registro generale 23998/2024Numero sezionale 1633/2026Numero di raccolta generale 11517/2026Ora, ai sensi dell’art. 338 c.p.c., “l’estinzione del giudizio dDait a pubblicazione 28/04/2026appello (…) fa passare in giudicato la sentenza impugnata (…)”(che era appunto la sentenza del tribunale di Bari n. 1692/11,cfr. p. 5 controricorso), cosicché il titolo della pretesa, essendodivenuto giudiziale, ha determinato un nuovo decorso dellaprescrizione, ex art. 2953 c.c., in dieci anni; pertanto, nellaspecie, la pretesa portata da ultimo dal preavviso di iscrizioneipotecaria notificato nel 2018 è valida e i contributi nonprescritti.In questo senso, è la giurisprudenza di questa Corte, secondocui il diritto alla riscossione di un'imposta (ma il principio ètrasponibile anche all’avviso di addebito), azionato medianteemissione di cartella di pagamento e fondato su unaccertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passatain giudicato, è azionabile nel termine di prescrizione decennaleprevisto dall'art. 2953 c.c. per l'actio iudicati, anche ove ladefinitività della pretesa erariale consegua alla declaratoria diinammissibilità dell'originario ricorso del contribuente. (cfr.Cass. n. 25222/24, in materia tributaria, e vedi anche, Cass. n.8105/19).In definitiva, la decisione della Corte del merito che ha ritenutoinfondata l’eccezione di prescrizione è corretta; il terminedecennale, qui applicabile per quanto innanzi, non era maturatoal momento della notifica all’odierno ricorrente dellacomunicazione preventiva, il 3.5.18, quale erede del padre, ecomunque al momento della costituzione in giudizio dell’INPSnel giudizio di opposizione avviato da Giuseppe Milella nel 2018.Segue il rigetto del ricorso, con le spese di lite che seguono lasoccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Sussistono i presupposti per il versamento da parte delricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato atitolo di contributo unificato.
P.Q.MLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONERigetta il ricorso. Numero registro generale 23998/2024Numero sezionale 1633/2026Condanna il ricorrente a pagare le spese di lite che Nluimqeuroi ddi ara ccolta generale 11517/2026nell’importo di € 6.00,00, oltre € 200,00, oltre il 15% per spesDeat a pubblicazione 28/04/2026generali, oltre accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ovedovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, anorma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.3.26.Il PresidenteDott.ssa Gabriella Marchese