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Ordinanza — n. 11362/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-compliance with notification proof deposit requirements under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11362/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the certified copy of the appealed judgment within the statutory deadline. Although the appellant claimed the judgment was notified, no supporting documentation was submitted to prove this procedural fact. The court ruled that the appellant's declaration of notification created an automatic obligation to provide evidence, which was not fulfilled.

Regesto Legislator

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Art. 369, co. 2, n. 2 c.p.c.; The failure to deposit the certified copy of the appealed judgment within twenty days of the appeal's notification renders the appeal inadmissible, as the party's declaration of notification imposes an automatic duty to substantiate this procedural fact.

Parole chiave

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improcedibility appeal notification proof deposit art 369 cpc procedural fact declaration self-incrimination rule certified copy requirement inadmissible cassation legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Art. 369, co. 2, n. 2 c.p.c.
Art. 325 c.p.c.
Art. 326 c.p.c.
Art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Art. 13, co. 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
art. 369 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. ord. n. 1389/2026
determina l'improcedibilità del ricorso (exmultis Cass. ord. n. 1389/2026;
Cass. ord. n. 27883/2024
Cass. ord. n. 27883/2024).
Cass. sez. un. n. 21349/2022
sez. un. n. 21349/2022
sez. un. n. 21349/2022).Nel caso in esame tale onere non è stato adempiuto.Numero registro generale 13982/2022Numero sezionale 524/2026Numero di raccolta generale 11362/2026Data pubblicazione 27/04/20262.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
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Testo completo

difeso dall’avv. Antonio Carugno.ricorrentecontroMastroiani Giovanni, Tarquini Emanuele e Tarquini Marco, nellaqualità di soci de L'Arco dei Sapori srl, cancellata dal registro delleimprese in data 28/01/2022, elett. dom.ti in Via Archimede n. 10, Roma,presso avv. Viviana Callini, rappresentati e difesi dall’avv. Raffaele DeGirolamo.controricorrentiavverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 4200/2021 pubblicatain data 24/11/2021, n.r.g. 2642/2019, notificata in data 24/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 04/02/2026 dalConsigliere dott.

Francescopaolo Panariello.1.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello, in accoglimentodel gravame proposto da L’Arco dei sapori srl, aveva rigettato la domandaNumero registro generale 13982/2022Numero sezionale 524/2026Numero di raccolta generale 11362/2026Data pubblicazione 27/04/2026proposta da Visca Emilio, che era stata invece accolta dal Tribunale di2.- Avverso la predetta sentenza d’appello Visca Emilio ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a due motivi.3.- Mastroiani Giovanni, Tarquini Emanuele e Tarquini Marco, nella qualitàdi soci de L'Arco dei Sapori srl cancellata dal registro delle imprese in data28/01/2022, hanno resistito con controricorso.4.- Le parti hanno depositato memoria.5.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONEVa premesso che il ricorso per cassazione è stato notificato in data23/05/2022 al procuratore della società costituito in appello, sebbene a quelladata la società fosse già stata cancellata dal registro delle imprese(28/01/2022) e quindi era già estinta.Ciò posto, il ricorso è improcedibile.Nel ricorso per cassazione il Visca ha dichiarato che la sentenza d’appellogli era stata notificata in data 24/11/2021, ma non ha depositato la relativarelata di notifica, né questa risulta depositata dai controricorrenti.Orbene, questa Corte ha più volte affermato che il mancato tempestivodeposito di copia della sentenza impugnata completa di relata di notifica dellastessa nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, ai sensidell’art. 369, co. 2, n. 2), c.p.c. determina l'improcedibilità del ricorso (exmultis Cass. ord. n. 1389/2026;

Cass. ord. n. 27883/2024). In particolare,questa Corte ha precisato che la dichiarazione contenuta nel ricorso percassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un"fatto processuale" - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere iltermine breve di impugnazione (artt. 325 e 326 c.p.c.) e, qualemanifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima asubire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essal'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia dellasentenza munita della relata di notifica, ovvero delle copie cartacee deimessaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC(Cass. sez. un. n. 21349/2022).Nel caso in esame tale onere non è stato adempiuto.Numero registro generale 13982/2022Numero sezionale 524/2026Numero di raccolta generale 11362/2026Data pubblicazione 27/04/20262.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsareai controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data04/02/2026.La Presidentedott.ssa Margherita Leone