Decreto — n. 11292/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAcalce al ricorso, dall’avvocato GIANFRANCESCO GARATTONI, condomicilio eletto presso lo studio dell’avvocata MARIA GIUSEPPINAGUERRIERO, in ROMA, VIA DEI CAMPANI, 83ricorrentecontroCASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI DOTTORICOMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce alcontroricorso, dagli avvocati ROBERTO PESSI e FRANCESCOGIAMMARIA, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, inROMA, VIA PO, 25/BcontroricorrenteAvverso la sentenza n. 244 del 2024 della Corte d’appello di Torino,depositata il 18 giugno 2024 (RG 69/2024),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.);la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giornidalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primoperiodo, cod. proc. civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.),Numero registro generale 26379/2024Numero sezionale 369/2026Numero di raccolta generale 11292/2026Data pubblicazione 27/04/2026dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese (art.391, secondo comma, cod. proc. civ.), che vanno poste a carico delricorrente, nell’importo liquidato in dispositivo alla stregua del valoredella controversia e dell’attività difensiva svolta;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 11292/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 244 del 2024 della Corte d’appello di Torino,depositata il 18 giugno 2024 (RG 69/2024),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.);la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giornidalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primoperiodo, cod. proc. civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.),Numero registro generale 26379/2024Numero sezionale 369/2026Numero di raccolta generale 11292/2026Data pubblicazione 27/04/2026dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese (art.391, secondo comma, cod. proc. civ.), che vanno poste a carico delricorrente, nell’importo liquidato in dispositivo alla stregua del valoredella controversia e dell’attività difensiva svolta;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
calce al ricorso, dall’avvocato GIANFRANCESCO GARATTONI, condomicilio eletto presso lo studio dell’avvocata MARIA GIUSEPPINAGUERRIERO, in ROMA, VIA DEI CAMPANI, 83ricorrentecontroCASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI DOTTORICOMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce alcontroricorso, dagli avvocati ROBERTO PESSI e FRANCESCOGIAMMARIA, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, inROMA, VIA PO, 25/BcontroricorrenteAvverso la sentenza n. 244 del 2024 della Corte d’appello di Torino,depositata il 18 giugno 2024 (RG 69/2024),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.);la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giornidalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primoperiodo, cod. proc. civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.),Numero registro generale 26379/2024Numero sezionale 369/2026Numero di raccolta generale 11292/2026Data pubblicazione 27/04/2026dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese (art.391, secondo comma, cod. proc. civ.), che vanno poste a carico delricorrente, nell’importo liquidato in dispositivo alla stregua del valoredella controversia e dell’attività difensiva svolta;
P.Q.MDichiara estinto il giudizio e condanna il ricorrente a rifondere alla partecontroricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro2.800,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborsodelle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.Roma, 27 aprile 2026 Il Consigliere delegatoAngelo Cerulo- 2 -