Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal for case termination. The appellant, represented by Michela Izzo, challenged a lower court decision against the Caserta hospital, but remained silent on the procedural proposal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for termination within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
difesi dall’avv. MichelaIzzo-ricorrente-controAzienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avvocato Augusto Chiosi unitamente all’avvocato Giuseppe Merola-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n.3211/2024depositata il 15/10/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 8712/2025Numero sezionale 368/2026Numero di raccolta generale 11288/2026Data pubblicazione 27/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, con distrazione in favore degli avvocati Augusto Chiosi eGiuseppe Merola, difensori antistatari; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione in favore degli avvocati Augusto Chiosi e Giuseppe Merola,antistatari.Così deciso in Roma, il 24/04/2026Il Consigliere delegatoIleana Fedele