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Decreto — n. 11282/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against social security decision due to withdrawal by the appellant.

Numero d'incarto Decreto — n. 11282/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against the Florence Court of Appeal's decision extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory forty-day period. The appellant had previously proposed a settlement, which was communicated to both parties under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs of Euro 2,800.00.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the prescribed period following a settlement proposal constitutes a deemed withdrawal of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
deemed withdrawal of appeal settlement proposal procedure extinction of proceedings litigation costs allocation Code of Civil Procedure

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.
61 del 2024 della Corte d’appello di Firenze,depositata il 30 gennaio 2024 (RG 772/2022),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.
61 del 2024 della Corte d’appello di Firenze,depositata il 30 gennaio 2024 (RG 772/2022),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.
civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

te domiciliato presso il suo indirizzo PECricorrentecontroCASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI DOTTORICOMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce alcontroricorso, dagli avvocati ROBERTO PESSI e FRANCESCOGIAMMARIA, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, inROMA, VIA PO, 25/BcontroricorrenteAvverso la sentenza n. 61 del 2024 della Corte d’appello di Firenze,depositata il 30 gennaio 2024 (RG 772/2022),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.);la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giornidalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primoperiodo, cod. proc. civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.),dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese (art.Numero registro generale 18019/2024Numero sezionale 366/2026Numero di raccolta generale 11282/2026Data pubblicazione 27/04/2026391, secondo comma, cod. proc. civ.), che vanno poste a carico delricorrente, nell’importo liquidato in dispositivo alla stregua del valoredella controversia e dell’attività difensiva svolta;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio e condanna il ricorrente a rifondere alla partecontroricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro2.800,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborsodelle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.Roma, 27 aprile 2026 Il Consigliere delegatoAngelo Cerulo- 2 -