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Decreto — n. 11232/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 11232/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, a digital co-respondent, did not act to contest the lower court's judgment, while the opposing party argued for dismissal based on procedural inaction. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal of settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinguishment of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal procedural time limit proposal of settlement extinguishment of proceedings litigation costs allocation condono delle spese procedurali obbligo di indicare l'ammontare delle conclusioni indigenza processuale non provata

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 13479/2025Numero sezionale 364/2026Numero di raccolta generale 11232/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391Data pubblicazione 27/04/2026c.p.c.Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

a, condomicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;-controricorrente-avverso la sentenza n. 4342/2024 emessa dalla CORTE D'APPELLOdi NAPOLI.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 13479/2025Numero sezionale 364/2026Numero di raccolta generale 11232/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391Data pubblicazione 27/04/2026c.p.c.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 1.300,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 24 aprile 2026dott.ssa Elena Boghetich