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Ordinanza — n. 11214/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal, ruling tax authority notice interrupts social security prescription period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11214/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Tiziano Berozzi's appeal against the Bologna Court of Appeal's dismissal of his claim regarding unpaid social security contributions. The appellant argued that the tax authority's 2019 notice could not interrupt the five-year prescription period for INPS contributions due to specific legislative changes. The court held that the tax authority's notice, which included an assessment of contributions arising from increased income, effectively interrupted the prescription period for the social security institute as well.

Regesto Legislator

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Art. 1 d.lgs. 462/1997; Art. 30 d.l. 78/2010: The notification of a tax assessment notice by the Revenue Agency regarding increased income interrupts the five-year prescription period for social security contributions owed to the INPS, as the notice inherently covers both tax and social security liabilities.

Parole chiave

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social security prescription tax authority notice INPS contributions interruption of limitation Revenue Agency assessment

Disposizioni normative citate

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Art. 1 d.lgs. 462/1997
462 del1997, art. 1, l’Agenzia delle Entrate svolge, a norma del d.P.R.
Art. 30 d.l. 78/2010
Art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3
78 del 2010 (art. 360,Numero di raccolta generale 11214/2026comma 1, n.
Art. 13 comma 1-bis d.P.R. 115/2002

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24623/2023
Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315

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Testo completo

ENZA SOCIALE, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE,1629 ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D'ALOISIO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 300/2024 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 17/05/2024 R.G.N. 556/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/03/2026 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MIMMO.Numero registro generale 25357/2024Numero di raccolta generale 11214/20261.- la Corte di appello di Bologna ha rigettato il gravameData pubblicazione 27/04/2026proposto da Tiziano Berozzi avverso la sentenza del Tribunale diBologna che aveva rigettato il ricorso nei confronti di un avviso diaddebito notificato dall’INPS in data 2 gennaio 2023 relativo acontributi IVS in favore della Gestione commercianti anno 2014,conseguenti all’accertamento di un maggior reddito operatodall’Agenzia delle entrate con avviso notificato in data 18 maggio2019.La Corte di appello, in particolare, ha disatteso l’eccezione diprescrizione dei contributi richiesti dall’INPS, rilevando che nei casiin cui il maggior contributo dovuto all’istituto previdenziale siastato accertato dall’Agenzia delle entrate prima dello spirare deltermine di prescrizione quinquennale, la notifica dell’avviso diaccertamento disposta dalla stessa Agenzia incide non solo sulrapporto tributario ma anche su quello previdenziale,determinando l’interruzione della prescrizione anche in favoredell’INPS.Nello specifico ha ritenuto che la prescrizione quinquennale delcredito contributivo dell’INPS relativo all’anno 2014 sia statavalidamente interrotta dalla notifica dell’avviso di accertamentoemesso dall’Agenzia delle entrate del 18 maggio 2019.2.- Per la cassazione della sentenza ricorre Tiziano Berozzi conun unico motivo di censura.3.- L’INPS resiste con controricorso.4.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il ricorso Tiziano Berozzi deduce violazionNeu meer o freaglisstrao generale 25357/2024Numero sezionale 1629/2026applicazione degli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78 del 2010 (art. 360,Numero di raccolta generale 11214/2026comma 1, n. 3, c.p.c.) rilevando che a seguito dell’entrata in vDiagtao pruebb licazione 27/04/2026delle norme citate sarebbe preclusa all’Agenzia delle entratel’attività di accertamento di omissioni contributive, per cuiall’avviso di accertamento notificatogli dall’Agenzia delle entratenon può essere attribuita alcuna efficacia interruttiva dellaprescrizione di contributi previdenziali.2.- La censura non è fondata.Secondo un orientamento costante di questa Corte, ribadito,da ultimo, da Cass. n. 24623/2023, in tema di iscrizione a ruolodei crediti degli enti previdenziali, in forza del d.lgs. n. 462 del1997, art. 1, l’Agenzia delle Entrate svolge, a norma del d.P.R. n.600 del 1973, art. 36 bis (a partire dalle dichiarazioni del 1999,ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui datidenunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento deicontributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissioneall'INPS, sicché ove il maggior contributo previdenziale dovuto siaaccertato dall'Agenzia delle Entrate prima dello spirare del terminedi prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sulrapporto tributario che su quello contributivo previdenziale,determinando l’interruzione della prescrizione anche in favoredell'INPS (nello stesso senso, tra le altre, Cass. n. 18950/2021,Cass. n. 18140/2020, Cass. n. 13463/2017 e Cass. n.17769/2015).2.1.- Parte ricorrente nel proprio ricorso non disconosce questoorientamento, ma afferma che esso non possa più ritenersi attualein conseguenza della modifica del quadro normativo a seguitodell’introduzione degli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78 del 2010 in virtùdei quali Agenzia delle entrate non avrebbe più alcuna competenzain ordine all’accertamento di omissioni contributive, per cuil’intimazione ad adempiere conseguente all’accertamentotributario non riguarda più i contributi previdenziali eN umi erpo rreegimstroi generale 25357/2024Numero sezionale 1629/2026assicurativi.Numero di raccolta generale 11214/2026Ritiene, infatti, il ricorrente che poiché nell’avvisDoa ta pdubib licazione 27/04/2026accertamento notificato dall’Agenzia delle entratesuccessivamente al 1° ottobre 2011 non viene più intimato ilpagamento delle somme relative ai contributi previdenziali, allostesso non possa più essere riconosciuto il carattere di attointerruttivo della prescrizione dei contributi previdenzialimedesimi.2.2.- La tesi, come rilevato dalla Corte di appello, non puòessere condivisa, in quanto gli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78 del 2010mirano a rafforzare il sistema della riscossione dei tributi e deicontributi (tanto che sono inseriti nel titolo II rubricato “Contrastoall’evasione fiscale e contributiva”) e non hanno intaccato imeccanismi dell’accertamento che sono rimasti invariati.

Inparticolare, l’art. 29 (“concentrazione della riscossionenell’accertamento”) mira a rafforzare le attività di riscossione deitributi attraverso gli avvisi di accertamento di imposte predispostidirettamente dall’Agenzia delle entrate; allo stesso modo l’art. 30(“potenziamento dei processi di riscossione dell’INPS”) introduceun nuovo strumento di riscossione diretta da parte dell’INPS dicontributi evasi, l’avviso di addebito, ma non fa alcun riferimentoa modifiche relative all’accertamento dei contributi previdenziali.Ne consegue che, in materia di accertamento dei contributi,sono ancora in vigore l’art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997 e l’art. 36bis del d.P.R. n. 600 del 1973 che demandano all’Agenzia delleentrate il compito di accertare, attraverso le risultanze delledichiarazioni dei redditi, oltre la sussistenza di imposte anchecontributi previdenziali e premi assicurativi.La mancanza nel citato art. 29 d.l. n. 78 del 2010 di riferimentiall’accertamento dei contributi previdenziali da parte dell’Agenziadelle entrate si spiega agevolmente con la circostanza che lanorma si occupa della riscossione dei tributi da parte deNllu’mAegroe rengzisitrao generale 25357/2024Numero sezionale 1629/2026delle entrate, attività che per quanto riguarda i contributiNumero di raccolta generale 11214/2026previdenziali è riservata dall’art. 30 all’INPS attraverso l’avvDisatoa pdubib licazione 27/04/2026addebito.Ne consegue che nelle ipotesi in cui l’omissione contributivaderivi da un maggior reddito riscontrato dall’Agenzia delle entrate,quest’ultima accerta, ai sensi della normativa sopra riportata,anche i contributi previdenziali dovuti all’INPS, impregiudicatoovviamente il potere dell’istituto previdenziale di riscuotere glistessi ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 78 del 2010.2.3.- Nella fattispecie sottoposta all’esame di questa Corte,l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate notificato aTiziano Berozzi il 18 maggio 2019, come evidenziato nellasentenza della Corte di appello, contiene, oltre l’accertamentodelle imposte dovute, l’accertamento dei contributi previdenzialiderivanti dal maggior reddito riscontrato, nonché l’intimazione apagare i contributi, fatta salva l’avvertenza che in caso contrariol’INPS avrebbe avviato un’azione di riscossione attraverso avvisodi addebito.Pertanto, non solo non è vero che l’accertamento dell’Agenziadelle entrate non debba riguardare anche i contributi previdenziali,ma in concreto l’accertamento che si assume quale attointerruttivo della prescrizione conteneva l’accertamento deicontributi previdenziali dovuti in favore dell’INPS conseguenti almaggior reddito riconosciuto, con l’invito a regolarizzare laposizione contributiva.2.4.- Non vi sono ragioni, allora, seppure nel mutato quadronormativo, per discostarsi dall’orientamento consolidato secondoil quale la notifica dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate cheriporti il maggior contributo dovuto all’INPS determinal’interruzione della prescrizione anche in favore dell’istitutoprevidenziale.Poiché la Corte di appello ha fatto corretta applicaNzuimoenroe re gdisetroi generale 25357/2024Numero sezionale 1629/2026principi sopra riportati, il ricorso deve essere rigettato.Numero di raccolta generale 11214/20263.- Conclusivamente il ricorso va respinto con condannaDa taa plluebb licazione 27/04/2026spese di lite del presente giudizio di cassazione secondosoccombenza.In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare atto deipresupposti dell’obbligo della ricorrente di versare un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente arifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio,che liquida in € 2.000,00 per compensi, in € 200,00 per esborsi,oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agliaccessori di legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovedovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del 27 marzo 2026La PresidenteGabriella Marchese