Cassation court remands case to public hearing regarding standing of dissolved USL liquidator vs new ASL for pre-1995 social security debts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the appeal by ordering a remand to a public hearing due to the complexity of the case. The appellant argued that the liquidator of the dissolved USL lacked standing to claim social security debts incurred before the 1995 transfer to the new ASL. The court found the issue too complex for a written decision and required direct oral debate between the parties and the public prosecutor to resolve.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, c.p.c.; Art. 2116 c.c.: When the standing of the liquidator of a dissolved health unit versus the successor ASL for pre-transfer social security debts is unclear, the case must be remanded for public hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a dall'avvocato CATALDO BALDUCCI;-ricorrente-controPARADISO CESARE MARIA, rappresentato e difeso dagli avvocati VALERIOBASSI e ERNESTO ROMANELLO;-controricorrente-avverso la sentenza n. 512/2021 della CORTE D'APPELLO DI TARANTO,depositata il 04/11/2021 R.G.N. N. 17/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/04/2026 dal Consigliere dott. Giovanni Maria Armone.1. Con ricorso depositato il 18 luglio 2013, Cesare Maria Paradiso ha aditoil Tribunale di Taranto in funzione di giudice del lavoro, deducendo diessere un operatore legale presso il consultorio familiare di Taranto sin dalNumero registro generale 1121/2022Numero sezionale 1776/2026Numero di raccolta generale 11197/2026Data pubblicazione 26/04/20261° ottobre 1984 e sostenendo di avere diritto allo stesso trattamentoprevidenziale riconosciuto ai medici convenzionati.Ha chiesto pertanto al Tribunale adito di voler dichiarare che il rapportointrattenuto dapprima con la ex USL TA/4 e successivamente, dal 1°gennaio 1995, con la ASL TA/1, era regolato sin dalla data di suacostituzione dall’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporticon i medici specialisti ambulatoriali, ai sensi dell’art. 48 della legge n.833 del 1978 e dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, nonché di voleraccertare il proprio diritto alla regolarizzazione del trattamentoprevidenziale sin dalla data di inizio della collaborazione, con conseguentecondanna della ASL TA/1 e della gestione liquidatoria della ex USL TA/4,quest’ultima per i periodi antecedenti al 1° gennaio 1995, in persona delsuo direttore generale pro tempore, anche in qualità di commissarioliquidatore dell’ex Usl TA/4:
a) al pagamento in favore della gestioneseparata Inps delle somme specificate in narrativa secondo le causalidettagliate, ovvero delle somme che dovessero essere ritenute congrue digiustizia all’esito dell’espletanda istruttoria tecnica;
b) al risarcimento deldanno derivante dalle omissioni contributive per i periodi nei quali nonfosse più possibile alcuna forma di contribuzione;
c) in via gradata esussidiaria, al pagamento di un indennizzo a titolo di arricchimento senzacausa ex art. 2041 c.c.2. Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 2751/2015, ha accolto in partela domanda, riconoscendo al Paradiso il diritto al risarcimento del dannoderivante dalla omessa contribuzione per il periodo dal 1° ottobre 1984 al31 dicembre 1995.Avverso la sentenza di primo grado, entrambe le parti hanno propostoappello.La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenzan. 512/2021, pubblicata il 4 novembre 2021, ha rigettato l’appello dellaAsl, così confermando la condanna al risarcimento del danno per il periodo1984-1995; in parziale riforma della decisione di primo grado, ha poiNumero registro generale 1121/2022Numero sezionale 1776/2026Numero di raccolta generale 11197/2026Data pubblicazione 26/04/2026accolto anche le domande del Paradiso disattese in prime cure,condannando la ASL a versare alla gestione separata dell’Inps i contributimaturati dal Paradiso dal 1° febbraio 2006 al gennaio 2015 e alrisarcimento dell’eventuale danno a lui derivante sul trattamentopensionistico per il mancato adempimento degli obblighi contributivi dal 1°gennaio 1996 al 31 gennaio 2006.3.
Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorre la ASL conricorso affidato a sette motivi.Il Paradiso resiste con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 6, comma1, ultimo periodo della legge n. 724 del 1994 e 2, comma 14, della leggen. 549 del 1995.Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2697 c.c.,115 e 278 c.p.c., lamentando il fatto che, rispetto alla condanna alversamento della contribuzione per il periodo tra il febbraio 2006 e ilgennaio 2015, la Corte territoriale abbia pronunciato una condannagenerica, nonostante che l’originario ricorso del Paradiso contenesse unarichiesta di condanna specifica e che non vi fosse stato diverso accordo trale parti o almeno la non opposizione della Asl convenuta in ordine a unacondanna solo generica.
La ricorrente sostiene che, secondo lagiurisprudenza di legittimità, il giudice non può, in assenza dell'accordodelle parti, definire il giudizio limitando la condanna all'an debeatur, madeve decidere anche in ordine al quantum debeatur e respingere ladomanda se l'attore non ha assolto agli oneri di allegazione e prova deglielementi a tal fine necessari (parte ricorrente cita Cass. n. 4051 del 2011e Cass. n. 10323 del 2020).Numero registro generale 1121/2022Numero sezionale 1776/2026Numero di raccolta generale 11197/2026Data pubblicazione 26/04/2026Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2697 c.c. e, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. la mancata valutazionedella circostanza che la delibera n. 1019 del 1982 era stata adottata dasoggetto giuridico differente dal datore di lavoro del Paradiso.Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2697 c.c. e 12preleggi, in subordine i criteri ermeneutici dei contratti.
Sostiene laricorrente che la Corte territoriale avrebbe posto a fondamento della suadecisione la delibera della Regione Puglia n. 589/99, che ha esteso alpersonale non medico dei consultori l’applicazione dell’Accordo SUMAI,facendone tuttavia un’erronea applicazione e fornendone comunqueun’interpretazione non conforme ai canoni interpretativi, legali econtrattuali.Con il quinto motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 48 della legge n.833 del 1978, 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, d.P.R. 22 ottobre 1981, 500del 1996 e 271 del 2000, 12 preleggi.Con il sesto motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2116, 2114, 2115c.c., legge n. 335 dl 1995.Con il settimo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2948 e2946 c.c.2.
La Corte rileva che il ricorso pone il problema della legittimazionepassiva nei giudizi che abbiano per oggetto le obbligazioni relative airapporti di lavoro che siano stati instaurati dalle disciolte Unità SanitarieLocali in epoca anteriore al 31 dicembre 1994 e che siano stati trasferitialle nuove Aziende Sanitarie Locali a decorrere dal 1° gennaio 1995.In particolare, il primo motivo di ricorso riguarda la legittimazione passivain ordine alla domanda di risarcimento del danno ex art. 2116, secondoNumero registro generale 1121/2022Numero sezionale 1776/2026Numero di raccolta generale 11197/2026Data pubblicazione 26/04/2026comma, c.c., che abbia per oggetto il debito risarcitorio relativo aomissioni contributive verificatesi prima della successione delle ASL neirapporti delle disciolte USL.L’Azienda ricorrente chiama questa Corte a stabilire se, rispetto a taledebito risarcitorio, in quanto relativo all’omesso versamento di contributiper periodi in cui il controricorrente era ancora dipendente della discioltaUSL TA/1, la legittimazione sostanziale e processuale spetti alla Gestioneliquidatoria della USL, alla quale sono stati trasferiti ex lege tutti i debitisorti anteriormente al 1° gennaio 1995, o se invece tale legittimazione siadella ASL subentrata, atteso che il debito risarcitorio, pur relativo aomissioni contributive anteriori, sorge in ipotesi solo in epoca successiva.3.
La Corte ritiene che tali questioni siano connotate da complessità inrelazione alla peculiarità della fattispecie, il che ne rende opportuna «latrattazione in udienza pubblica, ossia nel luogo privilegiato ove vannoassunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e direttainterlocuzione tra le parti e tra queste e il Pubblico Ministero, le decisioniaventi particolare rilievo nomofilattico» (ex plurimis, Cass., Sez. U,Sentenza n. 4739 del 3 marzo 2026). P.Q.MLa Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblicaudienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 aprile 2026.La PresidenteIrene Tricomi