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Ordinanza — n. 11196/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against lower court ruling awarding mileage allowance to public agency employee.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11196/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Regional Agency's appeal against a lower court judgment ordering the agency to pay a mileage allowance to its specialized employee. The employee argued that the collective agreement applied to private-sector-like entities, while the agency contended it was a public administration subject to strict budget containment measures. The court ruled that the collective agreement remained valid for the specific periods in question and that the budget containment provisions did not automatically exclude the application of the private-sector contract terms.

Regesto Legislator

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Art. 6 comma 12 d.l. n. 78/2010; The collective agreement for hydraulic workers applies to regional agencies regarding economic treatment, and budget containment measures do not preclude the application of specific contractual clauses for historical periods.

Parole chiave

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collective agreement application public agency status budget containment measures mileage allowance calculation regional agency liability indennità di dislocazione e di espatrio spese di trasporto professionale indennità di residenza

Disposizioni normative citate

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Art. 6 comma 12 d.l. n. 78/2010
122/2010,l’Agenzia ricorrente lamenta la non conformità a diritto dellapronunzia della Corte territoriale di riconoscimento del dirittodel Mastropaolo all’indennità in questione a prescinderedall’operatività del CCNL di diritto privato per contrasto con ildisposto dell’invocato art. 6, d.l.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
n.31881/2018, alla cui più ampia motivazione – anche conriguardo ai pertinenti richiami alla giurisprudenza della Cortecostituzionale – si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp.
art. 52 d.lgs. n. 165/2001
art. 118 disp. att. c.p
n.31881/2018, alla cui più ampia motivazione – anche conriguardo ai pertinenti richiami alla giurisprudenza della Cortecostituzionale – si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 31881/2018
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Testo completo

2026 - ricorrente -1486 controMASTROPAOLO DONATO, rappresentato e difeso dall'avvocatoLEONARDO GOFFREDO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 647/2024 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 27/05/2024 R.G.N. 595/2023;Numero registro generale 25496/2024Numero sezionale 1486/2026Numero di raccolta generale 11196/2026Data pubblicazione 26/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 19/03/2026 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.- Con sentenza del 27 maggio 2024, la Corte d’Appello di Bariconfermava la decisione resa dal Tribunale di Bari e accoglievala domanda proposta da Donato Mastropaolo nei confrontidell’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali – ARIFPuglia, avente ad oggetto la condanna dell’ARIF a corrispondereall’istante, dipendente della stessa inquadrato come operaiospecializzato categoria A, posizione economica A4 del CCNL pergli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale edidraulico-agraria della Regione Puglia, l’indennità di percorrenzachilometrica prevista dalla contrattazione collettiva noncorrettamente liquidatagli dall’Agenzia datrice nei distintiperiodi dall’1.4.2017 al 30.11.2018, dall’1.7.2019 al31.12.2019 dall’1.12.2018 al 30.6.2019 e dall’1.1.2020 al23.3.2022 data di deposito del ricorso .- La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questaritenuto applicabile il CCNL privatistico per gli addetti ai lavoridi sistemazione idraulica venendo esso in rilievo con riferimentoad aspetti relativi soltanto al trattamento economico delrapporto, di dover escludere l’essere l’ARIF annoverabile tra lepubbliche amministrazioni nei cui confronti trovanoapplicazione le misure di contenimento della spesa pubblica dicui all’art. 6, comma 12, d.l. n. 78/2010, di dover interpretarela normativa contrattuale nel senso che l’ammontaredell’indennità chilometrica dovesse essere determinata ai sensi,non, come preteso dall’ARIF, del punto B dell’accordo del4.5.2011, ma del punto A dell’accordo medesimo, cheNumero registro generale 25496/2024Numero sezionale 1486/2026Numero di raccolta generale 11196/2026Data pubblicazione 26/04/2026prevedeva doversi computare la minor distanza intercorrentetra il posto di lavoro e il luogo di residenza del lavoratore ovverotra il posto di lavoro ed il centro per l’impiego più vicino allaresidenza del lavoratore ed, a questa stregua, dovuto unrimborso calcolato sulla distanza chilometrica del percorso diandata e ritorno tra la residenza ed i centri lavorativi diadibizione, con diritto alle differenze tra quanto versato a taletitolo e quanto effettivamente dovuto- Per la cassazione di tale decisione ricorre l’ARIF Puglia,affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, concontroricorso, il Mastropaolo che ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE- Con il primo motivo, l’Agenzia ricorrente, nel denunciare laviolazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 54, CCNL2.8.2006 e 7.12.2010 per gli addetti ai lavori di sistemazioneidraulico-forestale ed idraulico-agraria, 23 CIRL Regione Pugliadel 5.10.2009 e 10.6.2014, 117, comma 2, lett.

l) Cost e 7 bisd.l. n. 120/2021 (conv. in l. n. 155/2021), lamenta a caricodella Corte territoriale l’applicazione alla fattispecie del CCNL dimatrice privatistica, essendo viceversa applicabile ai rapporti dilavoro alle dipendenze di soggetti di diritto pubblico solo gliaccordi stipulati con la partecipazione dell’ARAN, recanti, inconformità al disposto dell’art. 7 bis d.l. n. 120/2021, richiamiespressi ai vincoli di spesa e comprendenti nella delegazione diparte datoriale un rappresentante degli enti di riferimento cosìda allinearli, come previsto dall’art. 117, comma 2, Cost., almodello generale del d.lgs. n. 165/2001- Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsaapplicazione degli artt. 15 e 54, CCNL 2.8.2006 e 7.12.2010 perNumero registro generale 25496/2024Numero sezionale 1486/2026Numero di raccolta generale 11196/2026Data pubblicazione 26/04/2026gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale edidraulico-agraria, 23 CIRL Regione Puglia del 5.10.2009 e10.6.2014, l’Agenzia ricorrente imputa alla Corte territorialel’erronea interpretazione della normativa invocata atteso che lalettura sistematica dei citati artt. 15 e 54 induce a riconoscereil rimborso chilometrico con riferimento all’ipotesi in cui illavoratore venga momentaneamente spostato da un luogo dilavoro ad un altro e non per coprire il tragitto dal luogo diresidenza al luogo di lavoro, dovendo intendersi come volte alristoro del disagio del momentaneo trasferimento.- Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione efalsa applicazione degli artt. 6, comma 12, l. n. 122/2010,l’Agenzia ricorrente lamenta la non conformità a diritto dellapronunzia della Corte territoriale di riconoscimento del dirittodel Mastropaolo all’indennità in questione a prescinderedall’operatività del CCNL di diritto privato per contrasto con ildisposto dell’invocato art. 6, d.l. n. 78/2010 che include l’ARIFPuglia nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nelconto economico consolidato tenute al contenimento dellaspesa pubblica e con i principi di buona amministrazione di cuialla Carta costituzionale, precludendo al personale l’erogazionedell’indennità in questione.- Nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione degli artt.54 CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria e 23 CIRL Regione Puglia del5.10.2009 e 10.6.2014 è prospettata in relazione all’erroneainterpretazione di tali norme accolta dalla Corte territorialeavendo questa dato rilievo ai fini del computo della distanzaNumero registro generale 25496/2024Numero sezionale 1486/2026Numero di raccolta generale 11196/2026Data pubblicazione 26/04/2026chilometrica al punto A dell’accordo 4.5.2011 anziché al puntoB dell’accordo medesimo.- Il primo motivo si rivela infondato alla luce dell’orientamentoaccolto da questa Corte in ordine alla compatibilità tra ladisciplina speciale per gli addetti ai lavori di sistemazioneidraulico-forestale e idraulico-agraria dipendenti dagli entipubblici non economici che trova radici nella l. n. 124/1985 edi principi propri del pubblico impiego contrattualizzato (cfr., daultimo Cass. n. 12493/2025 che costituisce un precedente deltutto sovrapponibile alle cui motivazioni qui espressamente ci sirichiama ma già Cass. n. 25512/2024, Cass. n. 23894/2024 eCass. 23871/2024) in base al quale la qualificazione delrapporto in termini di lavoro pubblico non osta all’applicazionedel CCNL di diritto privato, dovendosi intenderequell’applicazione come strettamente inerente alle qualifiche diinquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili nonchéal trattamento economico ivi previsto, ed escludendosenel’operatività, per la prevalenza del regole comuni del lavoroprivatizzato ed in particolare dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, conriguardo alla disciplina di acquisizione del dirittoall’inquadramento per effetto dell’esercizio di fatto di mansionisuperiori.- Inammissibile, di contro, risulta il secondo motivo risolvendosila censura nella prospettazione di una interpretazionedell’articolata disciplina contrattuale, per la quale l’indennitàchilometrica sarebbe dovuta solo nel caso di uno spostamentomomentaneo del lavoratore da un luogo di lavoro ad un altroovvero in caso di invio in trasferta, alternativa a quella accoltadalla Corte territoriale, da ritenersi, viceversa del tutto congruaNumero registro generale 25496/2024Numero sezionale 1486/2026Numero di raccolta generale 11196/2026Data pubblicazione 26/04/2026sul piano logico e giuridico nell’assumere quale ipotesilegittimante il riconoscimento dell’indennità chilometrical’ipotesi ordinaria per cui il lavoratore è tenuto a raggiungere ilposto di lavoro coprendo con il proprio mezzo la distanza diquesto dalla propria residenza, distanza misurata peraltro dalcentro di raccolta più vicino alla residenza stessa.- Anticipando qui, per omogeneità dei contenuti con il secondomotivo, l’esame del quarto motivo è a dirsi come lo stesso siappalesi parimenti inammissibile, concretandosi la censuramossa dall’Agenzia ricorrente nel contrapporre una propriainterpretazione dei criteri di calcolo della distanza chilometricarilevante ai fini della quantificazione dell’indennità in questioneposti dall’accordo sindacale del 4.5.2011, interpretazione per laquale il criterio di cui al punto A detterebbe una disciplinaintertemporale da applicarsi soltanto alle situazioni pendenti, aquella accolta dalla Corte territoriale che risulta, viceversa,immune da vizi logici e giuridici nel ritenere i due criteri previstidal citato accordo fare riferimento ad una ipotesi di successionenel tempo di distinte discipline del medesimo istituto, per cuinelle more dell’applicazione della nuova disciplina di cui al puntoB, che lo stesso accordo differisce ad una successiva intesa,avrebbe continuato a trovare applicazione la disciplina di cui alpunto A, con conseguente riferibilità ratione temporis allafattispecie de qua.- Venendo ora al terzo motivo, è a dirsi che, in disparte il profilodi inammissibilità in mancanza della prospettazione della ritualeproposizione nel corso del giudizio della stessa - preclusionedell’erogazione dell’indennità in questione per effettodell’inclusione dell’ARIF tra gli enti pubblici inseriti nel contoNumero registro generale 25496/2024Numero sezionale 1486/2026Numero di raccolta generale 11196/2026Data pubblicazione 26/04/2026economico consolidato e perciò soggette alle misure dicontenimento della spesa pubblica – se ne deve rilevarel’infondatezza, non trovando la norma diretta applicazione alleregioni, alle province autonome ed agli enti del Serviziosanitario nazionale, così da precludere l’efficacia delladisposizione di cui al contratto collettivo, ma costituendosoltanto, come si legge nel successivo comma 20 del medesimoarticolo, una disposizione di principio ai fini del coordinamentodella finanza pubblica, per risultare il relativo vincolo inseritonella determinazione complessiva del tetto massimo di risparmidi spesa che le Regioni devono conseguire (cfr.

Cass. n.31881/2018, alla cui più ampia motivazione – anche conriguardo ai pertinenti richiami alla giurisprudenza della Cortecostituzionale – si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.).- Il ricorso va, dunque, rigettato.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo con distrazione in favore del procuratore delcontroricorrente avv. Leonardo Goffredo dichiaratosiantistatario. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, cheliquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 percompensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di leggecon distrazione in favore dell’avv.

Leonardo Goffredo,dichiaratosi antistatario.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 25496/2024Numero sezionale 1486/2026Numero di raccolta generale 11196/2026Data pubblicazione 26/04/2026unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 19.3.2026La PresidenteIrene Tricomi