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Ordinanza — n. 11194/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal claiming internal promotion rules differ from public competition rules regarding list permanence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11194/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal by a public employee challenging the validity of internal promotion lists. The lower court affirmed that recent laws extending list permanence apply only to public competitions, not internal career advancements. The Supreme Court upheld this distinction, ruling that the specific facts regarding the administrative decision to use existing lists for both vacant and available positions precluded the employee's claim of a subjective right to appointment.

Regesto Legislator

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Art. 17 comma 19 d.l. n. 78/2009; Art. 97 comma 3 Cost.: The extension of list permanence to internal promotions does not create a subjective right to appointment when the administration utilizes existing lists for both vacant and available positions, thereby exempting itself from the obligation to hold a new competition.

Parole chiave

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internal promotion lists public competition rules subjective right to appointment administrative discretion list permanence extension judicial review scope public service progression accesso ai concorsi interni

Disposizioni normative citate

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Art. 17 comma 19 d.l. n. 78/2009 conv. in l. n. 102/2009
Art. 1 comma 1 d.l. n. 225/2010 conv. in l. n. 10/2011
5311/2024, assunta suquestione del tutto sovrapponibile, alla cui motivazione e aiprincipi enunciati espressamente ci si richiama, anche ai sensidell’art. 118, primo comma, disp att.
Art. 1 comma 4 d.l. n. 216/2011 conv. in l. n. 14/2012
5311/2024, assunta suquestione del tutto sovrapponibile, alla cui motivazione e aiprincipi enunciati espressamente ci si richiama, anche ai sensidell’art. 118, primo comma, disp att.
Art. 4 comma 4 d.l. 101/2013 conv in l. n. 125/2013
Art. 97 comma 3 Cost.

Giurisprudenza citata

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n. 5311/2024
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Testo completo

tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO2026 RIZZO;1485 - controricorrente -avverso la sentenza n. 3907/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 24/10/2022 R.G.N. 3303/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/03/2026 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.Numero registro generale 9714/2023Numero sezionale 1485/2026Numero di raccolta generale 11194/2026Data pubblicazione 26/04/2026- Con sentenza del 24 ottobre 2022, la Corte d’Appello di Romaconfermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettavala domanda proposta da Marco Imbastaro nei confronti di RomaCapitale avente ad oggetto il riconoscimento del dirittodell’istante, risultato idoneo non vincitore nella procedurariservata ai dipendenti del Comune di Roma per la copertura diquattro posti di dirigente tecnico a tempo indeterminato indettacon un bando che all’art. 6, comma 4, prevedeva la permanenzadella graduatoria per la copertura dei posti che si sarebbero resisuccessivamente vacanti e disponibili, all’assunzione eall’inquadramento nella qualifica di dirigente tecnico, l’ordine neiconfronti dell’Ente di attribuzione della qualifica e di stipula delrelativo contratto di lavoro a decorrere dall’1.1.2007, lacondanna dell’Ente medesimo al risarcimento del danno.- La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questaritenuto di dover confermare l’orientamento espressonell’esaminare la medesima questione portata al suo vaglio daaltri candidati dello stesso concorso risultati idonei non vincitorie così disattendere la prospettazione sostenuta dall’istante circala persistente validità ed efficacia delle graduatorie dei concorsiinterni riservati per affermare che, alla luce della più recentenormativa inerente la proroga delle graduatorie dei concorsi(d.l. nn. 78/2009, 225/2010,216/2011 e 101/2013), taleproroga vada riferita esclusivamente ai concorsi pubblici, conesclusione quindi di quelli riservati- Per la cassazione di tale decisione ricorre il lavoratore, affidandol’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, concontroricorso, Roma Capitale.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 9714/2023Numero sezionale 1485/2026Numero di raccolta generale 11194/2026Data pubblicazione 26/04/2026- Con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione efalsa applicazione degli artt. 17, comma 19, d.l. n. 78/2009conv. in l. n. 102/2009, 1, comma 1, d.l. n. 225/2010 conv. inl. n. 10/2011, 1, comma 4, d.l. n. 216/2011 conv. in l. n.14/2012, 4, comma 4, d.l. 101/2013 conv in l. n. 125/2013 e97 Cost., lamenta a carico della Corte territoriale l’incongruitàlogica e giuridica del convincimento espresso per cui la stessaratio della permanenza delle graduatorie, data dall’intento dievitare la reiterazione di procedure lunghe e costose,nell’attagliarsi ai concorsi pubblici, ne esclude l’estensione alleprogressioni interne quali quelle di cui al caso di specie,assumendo il rientrare esse, in quanto dirette ad attuare unaprogressione “verticale”, implicante il passaggio dalla categoriadirettiva a quella dirigenziale con novazione oggettiva deirapporti di lavoro, tra le procedure concorsuali di assunzione alpari di quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapportidi lavoro.- Il motivo si rivela infondato alla luce dell’orientamento accoltoda questa Corte con la decisione n. 5311/2024, assunta suquestione del tutto sovrapponibile, alla cui motivazione e aiprincipi enunciati espressamente ci si richiama, anche ai sensidell’art. 118, primo comma, disp att. cod. proc. civ., dandovicontinuità, orientamento in base al quale la domanda, perquanto soggetta alla giurisdizione ordinaria per effetto dellapeculiarità della controversia, data dall’effetto preclusivoderivante dalla formazione del giudicato interno, che appunto laradica nell’ambito di giurisdizione ordinaria, ha ad oggetto uninteresse legittimo e non un diritto soggettivo, restandopertanto inapplicabili le norme che regolano il controllo delNumero registro generale 9714/2023Numero sezionale 1485/2026Numero di raccolta generale 11194/2026Data pubblicazione 26/04/2026potere pubblico, rimesso al giudice amministrativo, al quale,viceversa, deve ritenersi rivolta l’azione in questione, di modoche, risolvendosi in questa sede il giudizio nella valutazionedell’esistenza o meno del diritto all’assunzione in forza dello“scorrimento” della graduatoria, è sufficiente, ai fini del rigettodella domanda – ancor prima della affermazione della Corteterritoriale relativa alla perdita d’efficacia della graduatoria delconcorso “riservato” - l’ammissione, da parte del ricorrente,circa il mancato perfezionamento di quella fattispecie complessasu cui si fonda l’operatività dell’istituto dello scorrimento ed ilconseguente diritto all’assunzione, fattispecie che si concretanella sancita perdurante efficacia di una graduatoria cui si vengaa cumulare la decisione dell’amministrazione di avvalersene percoprire posti non solo vacanti ma anche disponibili, per effettodi apposita determinazione dell’amministrazione, restando in talmodo l’amministrazione stessa esentata dall’obbligo, ai sensidell’art. 97, comma 3, Cost., di bandire un nuovo concorso perla copertura di quegli stessi posti.- Il ricorso va, dunque, rigettato.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, cheliquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 percompensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 9714/2023Numero sezionale 1485/2026Numero di raccolta generale 11194/2026Data pubblicazione 26/04/2026unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 19.3.2026La PresidenteIrene Tricomi