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Ordinanza — n. 11193/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for challenging factual interpretation of selection notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11193/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to award points based on a specific public competition regulation. The appellant argued the selection notice violated contract law by selectively applying rules, but failed to provide the full text of the disputed regulation or cite specific legal norms. The court ruled that merely opposing the lower court's interpretation without concrete evidence or legal citations constitutes a mere factual dispute reserved for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 1368 c.c.: A cassation complaint challenging a court's interpretation of a contract or administrative notice is inadmissible if it offers only an alternative reading without citing specific violated legal norms or providing the full text of the disputed document.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal factual interpretation contractual interpretation public competition selection notice cassation review legal citation

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 1368 c.c.
Art. 40 d.lgs. n. 165/2001
285/1988 el’omessa valutazione della censura sollevata in sede di gravamein relazione alla violazione dell’art. 40 d.lgs.
Art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002
Gli altri lavoratori sono rimastiintimati.RAGIONI DELLA DECISIONE- Con il motivo di ricorso, l’Istituto ricorrente, nel denunciare laviolazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c.
art. 1362 c.c
Gli altri lavoratori sono rimastiintimati.RAGIONI DELLA DECISIONE- Con il motivo di ricorso, l’Istituto ricorrente, nel denunciare laviolazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c.
art. 111 Cost
285/1988 in relazioneall’art. 111 Cost., comma 7, in una lettura integrata con l’art.
art. 40 d.lgs. n. 165/2001
285/1988 el’omessa valutazione della censura sollevata in sede di gravamein relazione alla violazione dell’art. 40 d.lgs.

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Testo completo

sentato e difeso dagli avvocati PAOLA MASSAFRA,ANGELO GUADAGNINO;- ricorrente -contro2026 TRIVISONE GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato1484 MAURIZIO BALLETTA;- controricorrente -nonchè controSTEFANELLI ORAZIO, DE MARTINO ALFONSO, CARUSOGIANFRANCO, DE NICOLAIS ALFREDO, MAIONE FRANCESCO,Numero registro generale 4817/2023Numero sezionale 1484/2026Numero di raccolta generale 11193/2026- intimati -Data pubblicazione 26/04/2026avverso la sentenza n. 2858/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 13/12/2022 R.G.N. 987/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/03/2026 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS.- Con sentenza del 13 dicembre 2022, la Corte d’Appello di Napoliconfermava la decisione resa dal Tribunale di Santa Maria CapuaVetere e accoglieva la domanda proposta da Giuseppe Trevisonenei confronti dell’INPS e degli intimati in epigrafe, in qualità dicontrointeressati, rispetto ai quali il primo giudice avevadisposto l’integrazione del contraddittorio, domanda avente adoggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, transitato alledipendenze dell’INPS, sede di Piedimonte Matese, coninquadramento in C3, proveniente dall’Università degli Studi diBologna, presso la quale era risultato vincitore di un concorsopubblico per Segretario amministrativo, VIII qualificafunzionale, area amministrativo-contabile, a vedersi attribuirenell’ambito della selezione indetta dall’Istituto datore per lacopertura nella Regione Campania di 89 posti in posizione C4l’ulteriore punteggio di 5 punti previsto dall’art. 7, comma 3,dell’avviso di selezione a favore di quanti tra i candidati avesserosuperato un concorso per la ex VIII qualifica funzionale “banditoai sensi del d.P.R. n. 285/1988” formula prospettata comerelativa non ai concorsi indetti da amministrazioni, ivi compresol’INPS, rientranti nel comparto Enti pubblici non economici cui ilpredetto d.P.R. n. 285/1988 è riferito ma anche daamministrazioni appartenenti ad altro compartoNumero registro generale 4817/2023Numero sezionale 1484/2026Numero di raccolta generale 11193/2026- La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questaData pubblicazione 26/04/2026ritenuto non accoglibile l’interpretazione prospettata dall’INPSper cui il riferimento al d.P.R. n. 285/1988, recante la disciplinadel rapporto di lavoro del personale dipendente dalleamministrazioni del comparto EPNE, risultava tale dacircoscrivere a quell’ambito le procedure di pubblico concorsorilevanti ai fini dell’attribuzione del punteggio utile per laselezione in atto presso l’INPS, dovendo, al contrario, leggersiquel richiamo come specificativo della tipologia di concorsolegittimante quell’attribuzione, ovvero le procedure relativeall’accesso alla ex VIII qualifica funzionale quale disciplinata peril comparto EPNE dal d.P.R. n. 285/1988 e ciò a motivodell’assenza nell’avviso di selezione e nel CCNI del 22.6.2007 dialcuna esplicita limitazione nel senso voluto dall’INPS e delcarattere discriminatorio di un tale limite rispetto a dipendentidell’Istituto che, come nella specie, avessero superato lo stessotipo di concorso presso amministrazioni di altro comparto.- Per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidandol’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, concontroricorso, il Trevisone.

Gli altri lavoratori sono rimastiintimati.RAGIONI DELLA DECISIONE- Con il motivo di ricorso, l’Istituto ricorrente, nel denunciare laviolazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. anche inriferimento all’art. 7 dell’avviso di selezione per la posizione C4,dell’art. 1, l. n. 70/1975, del d.P.R. n. 285/1988 in relazioneall’art. 111 Cost., comma 7, in una lettura integrata con l’art. 6CEDU, lamenta a carico della Corte territoriale l’erroneainterpretazione dell’avviso di selezione, riproponendo la tesiNumero registro generale 4817/2023Numero sezionale 1484/2026Numero di raccolta generale 11193/2026Data pubblicazione 26/04/2026dell’idoneità selettiva del riferimento al d.P.R. n. 285/1988 el’omessa valutazione della censura sollevata in sede di gravamein relazione alla violazione dell’art. 40 d.lgs. n. 165/2001 cheintegrerebbe la ritenuta illegittimità dell’opzione selettivaoperata dall’Istituto nell’avviso di selezione.- Il motivo si rivela inammissibile atteso che - al di là dell’evidentedifetto di specificità, non avendo l’Istituto ricorrente trascritto inricorso il testo integrale della regolamentazione pattizia delrapporto o della parte in contestazione, cui era tenuto perchéfosse consentita la sicura ricostruzione del diverso significatoche ad essa il ricorrente pretenda di attribuire – non avendo ilricorrente, al fine di far valere la dedotta violazione da partedella Corte territoriale, in sede di accertamento della volontàdelle parti in relazione al contenuto del negozio, dei canoni legalidi interpretazione contrattuale o la doglianza per cui la Cortemedesima avrebbe reso a riguardo una motivazione inadeguata,né fatto esplicito riferimento alle regole legali di interpretazionemediante specifica indicazione delle norme asseritamenteviolate ed ai principi in esse contenuti, né precisato in qualemodo e con quali considerazioni il giudice del merito si siadiscostato dai canoni legali assunti come violati o li abbiaapplicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti,la censura si risolve nella mera confutazione del risultatointerpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fattoriservati al giudice del merito e, così, in un riesame del meritonon consentito in sede di legittimità, tanto più chel’interpretazione accolta in sentenza deve ritenersilegittimamente accolta in relazione alla sua mera plausibilità,Numero registro generale 4817/2023Numero sezionale 1484/2026Numero di raccolta generale 11193/2026Data pubblicazione 26/04/2026dovendosi pertanto escludere l’ammissibilità di una censura chesi limiti ad opporre a quella un’interpretazione alternativa.- Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo in favore della parte costituita con distrazione infavore dell’avv.

Maurizio Balletta difensore del controricorrente. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna partericorrente al pagamento delle spese del presente giudizio dilegittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altriaccessori di legge con distrazione in favore dell’avv. MaurizioBalletta, dichiaratosi antistatario.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 19.3.2026La PresidenteIrene TricomiNumero registro generale 4817/2023Numero sezionale 1484/2026Numero di raccolta generale 11193/2026Data pubblicazione 26/04/2026