Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific interpretative rules and failure to cite procedural grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the exact interpretative rules violated by the lower court. The appellant argued that the accounting report was irregular and that services were rendered outside working hours, but the court found the complaint lacked the required specificity under Article 115 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court rejected the request for a re-evaluation of factual findings, ruling that the lower court's choice of interpretation was not arbitrary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1324 c.c.; Art. 115 c.p.c.: A cassation complaint alleging violation of contractual or regulatory rules must explicitly cite the specific interpretative principles violated and the procedural grounds for inadmissibility, as mere disagreement with the lower court's interpretation is insufficient.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
ITO MARCELLO, rappresentato e difeso dall'avvocato2026 NICOLA ZAMMIELLO;510 - controricorrente -avverso la sentenza n. 370/2022 della CORTE D'APPELLO diSALERNO, depositata il 20/07/2022 R.G.N. 325/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/02/2026 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO GARRI.Numero registro generale 3143/2023Numero sezionale 510/2026Numero di raccolta generale 11099/2026Data pubblicazione 25/04/20261. La Corte d’appello di Salerno ha respinto l’impugnazioneproposta dalla Azienda Sanitaria Locale Salerno avverso lasentenza di rigetto dell’opposizione ai decreti ingiuntivi emessidal Tribunale di Nocera inferiore a titolo di compenso perprestazioni rese in regime di attività libero professionaleintramuraria.2.
La Corte territoriale, richiamata la contrattazione collettiva inmateria e i regolamenti aziendali (in particolare: Regolamentoaziendale n. 1863 del 23/12/2002; Regolamento approvato condelibera n.199 del 2004, lett. A comma 3, comma 8, lettera B,comma 10, relativa alle modalità di esercizio delle attivitàambulatoriali delle strutture del Dipartimento dei servizidiagnostici in regime libero professionale), ha ritenuto che dalrendiconto depositato agli atti e non specificamente contestatorisultasse provato il diritto alla remunerazione rivendicata, inquanto dal documento si evinceva:il fatturato complessivo delle attività erogate dell’equipe perl’annualità in questione; la quota assegnata alla equipe; la quotapro-capite del singolo medico in termini economici di costo,l’elenco nominativo dei singoli lavoratori, l’indicazione analiticadei singoli ruoli, le quote economiche determinate in relazionealla tariffa applicabile, l’attività prestazionale eseguita, laqualifica, l’individuale partecipazione esecutiva, lasottoscrizione di ciascun lavoratore, il totale degli esamieseguiti, con indicazione analitica delle prestazioni eseguite, ilrelativo costo unitario.Numero registro generale 3143/2023Numero sezionale 510/2026Numero di raccolta generale 11099/2026Data pubblicazione 25/04/20263.
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione laAzienda Sanitaria Locale Salerno sulla base di un unico motivo,cui resiste con controricorso il lavoratore.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 1, 2,3, 4, 5, 6, 7 nonché A.2.1. dell’art. 2 del Regolamento aziendaleapprovato con delibera n. 1863 del 23 dicembre 2002 della ASLSalerno 1 (ora ASL Salerno) nonché lettera A e B commi 10, 11,e 15 del Regolamento aziendale approvato con delibera n. 199del 19 febbraio 2004 della ASL Salerno 1 (ora ASL Salerno), inrelazione all’art. 55, comma 1 e 2, del CCNL 8 giugno 2000,come modificato ed integrato dagli artt. 14 e 18 del CCNL 3novembre 2005, in relazione all’art. 2697 c.c. Si assume che laCorte d’appello non abbia considerato la doglianza relativa alladifformità del rendiconto depositato rispetto alle prescrizioni delregolamento, difformità che aveva precluso l’accertamento circala fondatezza della pretesa azionata in via monitoria, che,contrariamente a quanto ritenuto dai giudici d’appello, era statacontestata nei suoi presupposti, anche in ordine al fatto che leprestazioni fossero state svolte fuori dell’orario di lavoro.2.
La censura, nei termini formulati, presenta plurimi profili diinammissibilità.2.1. In primo luogo, nel dedurre la violazione dei regolamentiaziendali (peraltro neppure indicati come allegati al ricorso), èstata omessa l’indicazione specifica delle regole ermeneuticheche si assumono violate, secondo il principio consolidato per cuil’interpretazione del contratto – nella specie l’attoNumero registro generale 3143/2023Numero sezionale 510/2026Numero di raccolta generale 11099/2026Data pubblicazione 25/04/2026unilaterale/regolamento della ASL che è soggetto al medesimoregime ex art. 1324 c.c. - può essere sindacata in sede dilegittimità solo nel caso di violazione delle regole legali diermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente per ilsolo fatto che il giudice di merito abbia scelto una tra lemolteplici interpretazioni del testo (così Cass.
Sez. L,25/07/2024, n. 20787, e precedenti ivi citati).2.2. Inoltre, con riferimento all’asserita contestazione delrendiconto, in violazione del principio di specificità dellacensura, è stata pure omessa l’indicazione della sedeprocessuale in cui sono state dedotte le tesi ribadite o lamentatecome disattese, in modo da consentire alla Corte di valutare lasussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell’art.115 c.p.c. (così, fra molte, Cass. Sez. 3, 29/05/2024, n. 15058).2.3. Infine, la censura, sotto l’apparente deduzione del vizio diviolazione o falsa applicazione di legge, mira, in realtà, ad unarivalutazione dei fatti storici e delle risultanze probatorieoperata dal giudice di merito (così, in particolare, Cass.
Sez. U.,27/12/2019, n. 34476).3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, con condannaalle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza, condistrazione in favore dell’avvocato Nicola Zammiello,dichiaratosi antistatario.4. Occorre, invece, dare atto, ai fini e per gli effetti indicati daCass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza dellecondizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.MNumero registro generale 3143/2023Numero sezionale 510/2026Numero di raccolta generale 11099/2026Data pubblicazione 25/04/2026Dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al rimborso di € 3.000,00, a titolo dicompensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborsoforfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agliaccessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato NicolaZammiello dichiaratosi antistatario.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezionelavoro del 03/02/2026.Il PresidenteIrene Tricomi