Cassation court remands case to fix public debt recognition and prescription term issues for technical incentives.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against the second-instance judgment, ordering a remand for a public hearing. The parties contested whether administrative liquidation acts constitute debt recognition and which prescription period applies to technical incentives. The court decided to postpone the substantive examination of these legal questions to a public session for fuller debate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 2948 c.c.: The Court of Cassation may remand a case to a lower court when substantive legal issues regarding debt recognition by public administrations or the applicable prescription term require examination in a public hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
entata e difesa dall’avvocatoALESSANDRO RIZZO;- ricorrente -controDI CICCO ARNALDO, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMOPISTILLI;- controricorrente - ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 2090/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA,depositata il 23/05/2023 R.G.N. 2894/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del08/04/2026 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.1. Con ricorso al Giudice del lavoro, Roma Capitale proponevaopposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale, con cui leNumero registro generale 16334/2023Numero sezionale 1687/2026Numero di raccolta generale 11098/2026Data pubblicazione 25/04/2026era stato ingiunto il pagamento in favore di Arnaldo Di Cicco della sommadi € 8.000,00 a titolo di incentivi tecnici.L’odierna ricorrente principale eccepiva preliminarmente l’intervenutaprescrizione dei crediti vantati dal Di Cicco; nel merito, l’Enterappresentava che nessun riconoscimento di debito poteva ravvisarsi nelledeterminazioni dirigenziali di liquidazione, rimaste a livello di meraproposta in quanto non seguite dalla necessaria verifica positiva dilegittimità da parte degli organi di vigilanza e deduceva l’infondatezzadell’incentivo relativo ai lavori eseguiti su affidamento diretto poiché nonrientranti tra quelli previsti dall’art. 113, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016.Si costituiva il Di Cicco, contestando l’eccezione di prescrizione eaffermando che le determinazioni dirigenziali integravano riconoscimentodi debito ai sensi dell’art. 1988 c.c.2.
Il Tribunale accoglieva in massima parte l’opposizione, riducendo lasomma dovuta da Roma Capitale al Di Cicco a titolo di incentivo.Ricorreva in appello Arnaldo Di Cicco ribadendo le difese svolte inprimo grado in punto di prescrizione e lamentando il mancatoassolvimento dell’onere probatorio, da parte di Roma Capitale, in ordine almancato riconoscimento degli incentivi per il lavoro in affidamento diretto.Si costituiva Roma Capitale, replicando nel merito ai motivi di gravame echiedendo il rigetto dell’appello.3. La Corte d’appello di Roma accoglieva il motivo sulla prescrizione.In particolare, reputava le determinazioni dirigenziali di liquidazione attiincompatibili con la volontà di avvalersi della prescrizione e, nel rilevareche l’Ente non aveva svolto più difese al riguardo, considerava l’eccezionenon riproposta4.
Per la cassazione della sentenza di secondo grado, Roma Capitaleha proposto ricorso affidato a due motivi.5. Arnaldo Di Cicco ha resistito con controricorso e proposto ricorsoincidentale condizionato, successivamente illustrato da memoria.Numero registro generale 16334/2023Numero sezionale 1687/2026Numero di raccolta generale 11098/2026Data pubblicazione 25/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo Roma Capitale denuncia, ai sensi dell’art. 360c. 1 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 339 e 346 c.p.c.,sotto il profilo dell’insussistenza di una rinuncia in appello da partedell’Amministrazione Capitolina all’eccezione di prescrizione formulata inprime cure ed accolta dal Tribunale di Roma nella sentenza di primogrado, in particolare alla luce della natura devolutiva del giudizio diappello.2.
Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 1988 c.c., relativo allaricognizione di debito, nel combinato disposto con gli artt. 149 e ss. delTUEL e, in particolare, degli artt. 153, 184 e 185, in materia di controllodella Ragioneria sulla legittimità delle determine di liquidazione degli EntiLocali, nonché dell’art. 23 c. 5 della L. 289/2002, in materia di obbligo ditrasmissione alla Corte dei Conti degli atti di ricognizione di debito adottatidalle P.A. e dell’art. 78 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008), istitutiva dellaGestione Commissariale del Comune di Roma.3.
Con il ricorso incidentale condizionato Arnaldo Di Cicco deducel’inapplicabilità della prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 c.c.4. Rileva il collegio che al vaglio di legittimità sono sottoposte leseguenti questioni: - i requisiti dell’atto ricognitivo di debito provenienteda una pubblica amministrazione (anche alla luce delle previsioni di cui iall'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 2002) e la possibilità che lostesso spieghi effetti anche nell’ipotesi di mancato rispetto dell’iterprocedimentale richiesto dalla legge ai fini del suo perfezionamento; - iltermine di prescrizione applicabile all’incentivo tecnico che non è elementocostante della retribuzione e comunque ha carattere retributivo e nonindennitario ed entra a far parte della mensilità nella quale, al maturaredei requisiti, va corrisposto.Numero registro generale 16334/2023Numero sezionale 1687/2026Numero di raccolta generale 11098/2026Data pubblicazione 25/04/20264.
È opportuno che l’esame di tali questioni, aventi valenzanomofilattica, avvenga all’esito di udienza pubblica, quale momentoprivilegiato del giudizio di cassazione nel quale devono essere assunte, informa di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra leparti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievo di diritto. P.Q.MLa Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la fissazione in pubblicaudienza.Così deciso nella Camera di consiglio dell’8 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa Di Paolantonio