Cassation court dismisses appeal and remands case for public hearing regarding public administration contract abuse claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's arguments challenging the lower court's finding of contract abuse by the public entity. The appellant alleged violations of non-discrimination principles and failure to examine specific damage claims regarding salary differences and career progression. Consequently, the court determined that these issues require a joint examination in a new public hearing alongside similar ongoing cases.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; The Court of Cassation may order a remand for a new public hearing when multiple similar appeals raise identical legal issues requiring a joint examination to ensure procedural efficiency.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o -avverso la sentenza n. 819/2024 della CORTED’APPELLO di MESSINA, depositata il 20/11/2024R.G.N. 550/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 08/04/2026 dal Consigliere Dott.CATERINA MAROTTA.1. Con ricorso al Giudice del lavoro di BarcellonaP.G., Salvatore La Spada, premesso di essereNumero registro generale 12108/2025Numero sezionale 1690/2026Numero di raccolta generale 11093/2026Data pubblicazione 25/04/2026impiegato come lavoratore socialmente utile (lsu)presso il Comune di Barcellona P.G. dal 1996,lamentava l’abusiva reiterazione dei contratti a tempodeterminato stipulati con l’ente, prorogati fino al2013, chiedendo la conversione in tempoindeterminato e la condanna dell’ente al risarcimentodei danni e al pagamento delle differenze retributive.2.
Il Tribunale rigettava le domande escludendoche l’abuso del ricorso al contratto a termine potessedare luogo ad assunzione in ruolo nella pubblicaamministrazione, ostandovi l’art. 36, comma 5, T.U.165/2001 e ritenendo che non potesse esserericonosciuto alcun risarcimento del danno permancanza di allegazioni.3. La Corte d’appello di Messina confermava taledecisione.4. In seguito a ricorso per cassazione, questaCorte, con ordinanza n. 13864/2023, ha accolto ilricorso principale del lavoratore e dichiaratoinammissibile il ricorso incidentale del Comune; hacassato la sentenza di secondo grado, rinviando allastessa Corte d’appello di Messina in diversacomposizione.
Riassunto il giudizio in sede di rinvioda parte del La Spada, la Corte d’appello di Messina,con sentenza n. 819/2024, pubblicata il 20 novembre2024, ha dichiarato l’abuso del ricorso al contratto atempo determinato da parte del resistente Comune,condannandolo a risarcire al resistente il danno inmisura pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzioneglobale di fatto; ha rigettato le rimanenti domandeNumero registro generale 12108/2025Numero sezionale 1690/2026Numero di raccolta generale 11093/2026Data pubblicazione 25/04/2026del La Spada perché non riproposte nell’atto diriassunzione.5.
Per la cassazione della sentenza Salvatore LaSpada ha proposto ricorso affidato a due motivi,illustrato da memoria.6. Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto non hasvolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrentedenuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3,4 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 392, 394, 84,112 c.p.c., l’illegittima motivazione per contrasto conl’ordinanza di rinvio della Corte di cassazione, conriferimento all’obbligo di esame di tutte le domandeavanzate nei precedenti gradi di giudizio, la violazionedel principio di non discriminazione di cui alla clausola4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegatoalla direttiva n.1999/70/CE e dell’art. 7 del CCNI EntiLocali del 14 settembre 2000, con riferimento almancato riconoscimento del diritto al conseguimentodelle differenze retributive contributive rispetto ailavoratori a tempo indeterminato di pariinquadramento contrattuale.2.
Con il secondo motivo di ricorso, partericorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., l’illegittima motivazione percontrasto con l’ordinanza di rinvio dalla Corte dicassazione, nonché per la violazione dell’art. 36 deld.lgs. n.165 del 2001, delle clausole 4 e 5dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato allaNumero registro generale 12108/2025Numero sezionale 1690/2026Numero di raccolta generale 11093/2026Data pubblicazione 25/04/2026direttiva n.1999/70/CE e dell’art. 12 della legge n.196 del 1997, con riferimento al mancato esame dellarichiesta di risarcimento del danno da ritardonell’assunzione, da perdita di chances di assunzionemediante concorso, di conseguimento degli scatti dianzianità, progressioni di carriera, di trasformazionedel contratto a tempo parziale a tempo pieno.3.
La Corte rileva che i due motivi di ricorso soprasintetizzati sono sovrapponibili a quelli proposti daaltri lavoratori in giudizi analoghi (RG nn. 12607,12610, 12640, 13768, 13776, 13783, 16626 del2025) nei quali è stato disposto il rinvio a nuovo ruoloper la fissazione in pubblica udienza e che appareopportuna una trattazione congiunta. P.Q.MLa Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per lafissazione in pubblica udienza.Così deciso nella Camera di consiglio dell’8 aprile2026.La PresidenteAnnalisa Di Paolantonio