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Ordinanza — n. 11078/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court allows INPS to recover litigation costs when a party loses on jurisdictional objections.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11078/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the INPS to recover litigation costs against the applicant, Cinzia Buraglia, reversing the lower court's decision on reciprocal costs. Buraglia argued she was entirely victorious because the INPS lost on jurisdictional objections, but the court held that winning on an exception does not equate to total victory. Consequently, the court ruled that the INPS, having initiated proceedings before an incompetent judge, must bear the costs associated with that procedural error.

Regesto Legislator

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Art. 91, 92, 112 c.p.c.; When a party initiates proceedings before a judge lacking territorial jurisdiction, they are solely responsible for the procedural phase to establish such incompetence and are therefore liable for the associated litigation costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
litigation costs allocation territorial jurisdiction incompetent judge procedural error liability reciprocal costs exception of incompetence Cassazione civile

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 32061/22
Cass. n. 27964/25
Cass. n. 1124/86

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Testo completo

ALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli2026 avvocati DANIELA ANZIANO;1215 - controricorrente –avverso la sentenza n. 3748/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMA,depositata il 05/11/2024 R.G.N. 3327/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/03/2026 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.RILEVATO CHELa Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia diprimo grado che aveva compensato le spese di lite nelNumero registro generale 23977/2024Numero sezionale 1215/2026Numero di raccolta generale 11078/2026Data pubblicazione 24/04/2026giudizio di opposizione a precetto introdotto dall’Inps neiconfronti di Cinzia Buraglia, giudizio conclusosi condeclaratoria di incompetenza in favore del Giudice diPace di Roma.Riteneva la Corte d’appello che vi fosse soccombenzareciproca, poiché Buraglia aveva eccepito l’incompetenzasia per valore sia per territorio, indicando come giudicecompetente il Giudice di Pace di Latina, e sulla eccezionedi incompetenza per territorio era risultato soccombente,avendo il giudice dichiarato competente il Giudice di Pacedi Roma.Avverso la sentenza Cinzia Buraglia ricorre per unmotivo, illustrato da memoria.L’Inps resiste con controricorso.All’odierna adunanza camerale il collegio riservavatermine di 60 giorni per il deposito del presenteprovvedimento.CONSIDERATO CHECon l’unico motivo di ricorso, Cinzia Buraglia deduceviolazione o falsa applicazione degli artt.91, 92, 112c.p.c., per avere la Corte compensato le spese di litenonostante ella fosse totalmente vittoriosa e, inparticolare, vittoriosa sul criterio della incompetenza pervalore, prioritario rispetto al criterio della competenzaper territorio.Il motivo è fondato.Va innanzitutto premesso che non può qui applicarsiCass.

S.U. n.32061/22 a vantaggio della ricorrente, laNumero registro generale 23977/2024Numero sezionale 1215/2026Numero di raccolta generale 11078/2026Data pubblicazione 24/04/2026quale è risultata vittoriosa non su una propria domanda,bensì su un’eccezione di incompetenza. L’unica domandaera stata proposta dall’Inps a mezzo dell’opposizione aprecetto.Tanto premesso, occorre qui richiamare il principio percui, di fronte a un’eccezione di incompetenza territoriale,la parte che ha adito il giudice incompetente è l’unicaresponsabile della fase processuale volta a rilevare talevizio ed è soccombente su tale punto (Cass.27964/25,Cass.1124/86).In forza del principio di causalità, l’Inps deve quindi dirsisoccombente, avendo instaurato l’opposizione davanti aun giudice incompetente.Né sussiste soccombenza reciproca, come inveceritenuto dalla sentenza impugnata, poiché l’esatta oerronea indicazione del giudice territorialmentecompetente non può incidere sulla fondatezza o menodell’eccezione di competenza, restando che il processo diopposizione fu radicato dinnanzi a un giudiceincompetente, con instaurazione di una fase processualeinutile.La sentenza va dunque cassata, con rinvio alla Corted’appello di Roma, in diversa composizione, per unanuova statuizione sulle spese di lite, nonché per lastatuizione sulle spese di lite del presente giudizio dicassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnatae rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversaNumero registro generale 23977/2024Numero sezionale 1215/2026Numero di raccolta generale 11078/2026Data pubblicazione 24/04/2026composizione, anche per le spese di lite del presentegiudizio di cassazione.Roma, deciso all’adunanza camerale del 10.3.26La PresidenteLucia Esposito