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Decreto — n. 11002/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to lack of request for decision within statutory period.

Numero d'incarto Decreto — n. 11002/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the forty-day period following the proposal of settlement. The appellant's lawyer argued for an interruption of proceedings, but the Court rejected this as the cassation process is driven by official impulse and does not admit interruption. Consequently, the judgment was declared void, and costs were allocated based on the complexity of the jurisdictional issues regarding land boundaries.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, primo comma; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo; Art. 391, secondo comma del codice di procedura civile: The cassation procedure is officiously driven and does not admit interruption; failure to request a decision within the statutory period results in the automatic withdrawal of the appeal and extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal statutory time limit officious impulse procedure interruption of proceedings extinction of judgment costs allocation jurisdictional complexity

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.
1057 del 2020 della Corte d’appello di Roma,depositata il 15 maggio 2020 (RG 4273/2017),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.
1057 del 2020 della Corte d’appello di Roma,depositata il 15 maggio 2020 (RG 4273/2017),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.
1913), l’interruzione non si applica al giudizio dilegittimità;Numero registro generale 28831/2020Numero sezionale 362/2026Numero di raccolta generale 11002/2026Data pubblicazione 24/04/2026CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
1913), l’interruzione non si applica al giudizio dilegittimità;Numero registro generale 28831/2020Numero sezionale 362/2026Numero di raccolta generale 11002/2026Data pubblicazione 24/04/2026CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. I, 19 giugno 1972, n. 1913

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Testo completo

so lo studio del difensore, in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 94ricorrentecontroISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagliavvocati GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI, SERGIOPREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ed elettivamente domiciliato pressol’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29controricorrenteAvverso la sentenza n. 1057 del 2020 della Corte d’appello di Roma,depositata il 15 maggio 2020 (RG 4273/2017),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.);la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giornidalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primoperiodo, cod. proc. civ.;non si può accogliere l’istanza di interruzione del giudizio formulata dalprocuratore del ricorrente, in quanto il giudizio di cassazione è rettodall’impulso officioso e, per giurisprudenza risalente (Cass., sez.

I, 19giugno 1972, n. 1913), l’interruzione non si applica al giudizio dilegittimità;Numero registro generale 28831/2020Numero sezionale 362/2026Numero di raccolta generale 11002/2026Data pubblicazione 24/04/2026CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.),dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese (art.391, secondo comma, cod. proc. civ.), che vanno compensate, allastregua della complessità delle questioni di giurisdizione in ordineall’actio finium regundorum tra giurisdizione ordinaria e giurisdizionecontabile;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio e compensa le spese del presente giudizio,ogni altra istanza disattesa.Roma, 23 aprile 2026 Il Consigliere delegatoAngelo Cerulo- 2 -