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Decreto — n. 10998/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within statutory forty-day period.

Numero d'incarto Decreto — n. 10998/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinguished because the applicant failed to request a decision within the mandatory forty-day period following notification of the settlement proposal. The procedural outcome relied on the applicant's silence after the proposal was communicated to both parties under the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the compensation of litigation costs against the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the statutory period following a settlement proposal results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
deemed withdrawal settlement proposal statutory period extinction of proceedings litigation costs civil procedure code failure to act

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.
582 del 2025 della Corte d’appello di Bari,depositata il 15 maggio 2025 (RG 496/2024),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.
582 del 2025 della Corte d’appello di Bari,depositata il 15 maggio 2025 (RG 496/2024),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.
582 del 2025 della Corte d’appello di Bari,depositata il 15 maggio 2025 (RG 496/2024),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.
civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

a in calce al ricorso, dall’avvocato ALESSANDRO COSTA, condomicilio eletto presso il suo indirizzo PECricorrentecontroPOSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tem-pore, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce al con-troricorso, dall’avvocata PAOLA PEZZALI, con domicilio eletto presso ilsuo studio, in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE, 10controricorrenteISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagliavvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE,ESTER ADA VITA SCIPLINO, ed elettivamente domiciliato pressol’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29controricorrenteAvverso la sentenza n. 582 del 2025 della Corte d’appello di Bari,depositata il 15 maggio 2025 (RG 496/2024),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.);Numero registro generale 17006/2025Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 10998/2026Data pubblicazione 24/04/2026la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giornidalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primoperiodo, cod. proc. civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.),dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese (art.391, secondo comma, cod. proc. civ.), che vanno compensate, alla lucedelle ragioni illustrate anche dai giudici d’appello e non censurate inordine alla controvertibilità delle questioni dibattute, controvertibilitàavvalorata anche dal fatto che solo di recente si riscontra l’interventochiarificatore di questa Corte;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio e compensa le spese del presente giudizio.Roma, 23 aprile 2026 Il Consigliere delegatoAngelo Cerulo- 2 -