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Decreto — n. 10992/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 10992/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 10992/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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in calce al ricorso per cassazione, dalle avvocate DANIELA MANASSEROe LUCIA GIAMMARCO, con domicilio eletto presso la cancelleria dellaCORTE SUPREMA DI CASSAZIONEricorrentecontroISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagliavvocati MAURO SFERRAZZA, MARIA PASSARELLI, VINCENZOSTUMPO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto,in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29controricorrenteAvverso la sentenza n. 584 del 2022 della Corte d’appello di Milano,depositata il 26 agosto 2022 (RGN 364/2022),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.);la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giornidalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primoperiodo, cod. proc. civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.),Numero registro generale 28157/2022Numero sezionale 359/2026Numero di raccolta generale 10992/2026Data pubblicazione 24/04/2026dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese (art.391, secondo comma, cod. proc. civ.), che vanno compensate, alla lucedella controvertibilità delle questioni dibattute, solo di recenteapprofondite da questa Corte, e della complessità delle tematiche, perl’interazione tra il diritto interno e il diritto dell’Unione europea;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 10992/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 584 del 2022 della Corte d’appello di Milano,depositata il 26 agosto 2022 (RGN 364/2022),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.);la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giornidalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primoperiodo, cod. proc. civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.),Numero registro generale 28157/2022Numero sezionale 359/2026Numero di raccolta generale 10992/2026Data pubblicazione 24/04/2026dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese (art.391, secondo comma, cod. proc. civ.), che vanno compensate, alla lucedella controvertibilità delle questioni dibattute, solo di recenteapprofondite da questa Corte, e della complessità delle tematiche, perl’interazione tra il diritto interno e il diritto dell’Unione europea;

Parole chiave

Generato dall'IA
art. 391 cod. proc. civ

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

in calce al ricorso per cassazione, dalle avvocate DANIELA MANASSEROe LUCIA GIAMMARCO, con domicilio eletto presso la cancelleria dellaCORTE SUPREMA DI CASSAZIONEricorrentecontroISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagliavvocati MAURO SFERRAZZA, MARIA PASSARELLI, VINCENZOSTUMPO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto,in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29controricorrenteAvverso la sentenza n. 584 del 2022 della Corte d’appello di Milano,depositata il 26 agosto 2022 (RGN 364/2022),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.);la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giornidalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primoperiodo, cod. proc. civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.),Numero registro generale 28157/2022Numero sezionale 359/2026Numero di raccolta generale 10992/2026Data pubblicazione 24/04/2026dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese (art.391, secondo comma, cod. proc. civ.), che vanno compensate, alla lucedella controvertibilità delle questioni dibattute, solo di recenteapprofondite da questa Corte, e della complessità delle tematiche, perl’interazione tra il diritto interno e il diritto dell’Unione europea;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio e compensa le spese del presente giudizio.Roma, 23 aprile 2026 Il Consigliere delegatoAngelo Cerulo- 2 -