Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within statutory period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal withdrawn because the appellant failed to request a decision within the forty-day period following the proposal of case definition. The material facts show that the appellant, represented by NYRANNE MOSHI and others, did not act within the timeframe mandated by Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the Court extinguished the proceedings and ordered the compensation of costs, ruling that the appeal was deemed renounced by inaction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the statutory period following a proposal of case definition constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati NYRANNE MOSHI,DANIELA PALMIERI, IVAN ASSAEL, con domicilio eletto presso lacancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEricorrentecontroISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagliavvocati MAURO SFERRAZZA, MARIA PASSARELLI, VINCENZOSTUMPO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto,in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29controricorrenteAvverso la sentenza n. 522 del 2022 della Corte d’appello di Milano,depositata il 9 giugno 2022 (RGN 1149/2021),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.);la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giornidalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primoperiodo, cod. proc. civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.),Numero registro generale 29635/2022Numero sezionale 358/2026Numero di raccolta generale 10990/2026Data pubblicazione 24/04/2026dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese (art.391, secondo comma, cod. proc. civ.), che vanno compensate, alla lucedella controvertibilità delle questioni dibattute, solo di recenteapprofondite da questa Corte, e della complessità delle tematiche, perl’interazione tra il diritto interno e il diritto dell’Unione europea;
P.Q.MDichiara estinto il giudizio e compensa le spese del presente giudizio.Roma, 23 aprile 2026 Il Consigliere delegatoAngelo Cerulo- 2 -