Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal for case settlement. The appellant, represented by two lawyers, challenged a lower court judgment against regional labor authorities but did not act within the required timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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avvocato SalvatoreAgnello unitamente all’avvocato Giuseppe Leonardi-ricorrente-controIspettorato Territoriale Del Lavoro Di Catania in persona del legalerappresentante pro tempore, Assessorato Regionale Della Famiglia, DellePolitiche Sociali e Del Lavoro Della Regione Sicilia - Dip. Regionale DelLavoro, rappresentati e difesi dall'avvocato Avvocatura Generale delloStato.-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.803/2023depositata il 05/05/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 21868/2023Numero sezionale 357/2026Numero di raccolta generale 10975/2026Data pubblicazione 24/04/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.940,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 23/04/2026Carla Ponterio