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Ordinanza — n. 10959/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for late resumption of proceedings after lawyer suspension without legal knowledge requirement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10959/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Sonja Zeoli against a Rome Court of Appeal judgment declaring the case extinguished. The appellant argued that the lower court erred in dismissing her late resumption request following the indefinite suspension of her lawyer, Gina Tralicci. The court rejected this claim, holding that the lawyer's legal knowledge of the suspension order is not required and that the defense counsel failed to resume the proceedings within the statutory deadline.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 102, 301-305 c.p.c.: The requirement for a lawyer to resume proceedings after a suspension is a matter of professional diligence, not dependent on their legal knowledge of the interruptive event.

Parole chiave

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late resumption of proceedings lawyer suspension indefinite procedural deadline expiration legal knowledge requirement cassation appeal dismissal retroattività della rendita d'invalidità sospensione della rendita ripristino dell'effetto sospensivo

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 3, of the Code of Civil Procedure
Art. 102, 301, 302, 303 and 305 of the Code of Civil Procedure
Art. 13, second paragraph, of D.P.R. n. 115 of 2002
P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R.
art. 2697 cod. civ
civ.,dell’art. 2697 cod. civ., degli artt.

Giurisprudenza citata

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Cass., S.U., 7 April 2014, no. 8053
Cass., 1st Section, 18 August 2025, no. 23472
Cass., 1st Section, 1 April 2025, no. 8584
Cass., S.U., 20 February 2020, no. 4315
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Testo completo

rilasciata amargine del ricorso per cassazione, dall’avvocato SAVERIO COSI, condomicilio eletto presso il suo studio, in ROMA, VIA FRANCESCO DESANCTIS, 15– ricorrente –controISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazionenotificato, dagli avvocati SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO,ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO ed elettivamente domiciliatopresso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESAREBECCARIA, 29– resistente con procura –per la cassazione della sentenza n. 68 del 2020 della CORTE D’APPELLODI ROMA, depositata il 6 agosto 2020 (R.G.N. 8442/2011).Numero registro generale 4303/2021Numero sezionale 782/2026Numero di raccolta generale 10959/2026Data pubblicazione 24/04/2026Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 13febbraio 2026 dal Consigliere Angelo Cerulo.1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Romaha dichiarato estinto il giudizio di gravame proposto dalla signora SonjaZeoli, nella qualità di erede della signora Hajdnjak Rozalija Kusturin,contro la pronuncia del Tribunale della medesima sede, che ha respintola domanda di pagamento dei ratei della pensione di reversibilità dal1997 al 2005.La Corte territoriale afferma di aver dichiarato l’interruzione delprocesso, con ordinanza del 16 gennaio 2014, per la sospensione atempo indeterminato dell’avvocata Gina Tralicci, procuratricedell’appellante.Risulta tardivo il ricorso per riassunzione, depositato il 30 luglio2019, in quanto il termine semestrale previsto dal codice di rito, nellaformulazione applicabile ratione temporis, decorre dalla data dellacessazione della sospensione: non è necessaria, per il procuratore, laconoscenza legale dell’ordinanza d’interruzione, contraddistinta da unvalore meramente dichiarativo, e non ha rilievo, per la parte, laconoscenza legale dell’evento interruttivo.Il difensore che non sia stato revocato o che non abbia rinunciatoalla procura ha dunque l’onere di riassumere il giudizio nel termine didecadenza e a tale onere il difensore non ha ottemperato, nonrisultando agli atti, peraltro, alcuna prova di una rituale revoca delmandato.2.– Per la cassazione della sentenza d’appello la signora SonjaZeoli, nella qualità specificata in epigrafe, ricorre sulla base di unmotivo.3.– L’INPS ha conferito procura.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.- 2 -Numero registro generale 4303/2021Numero sezionale 782/2026Numero di raccolta generale 10959/2026Data pubblicazione 24/04/20266.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con l’unico, complesso, motivo, la ricorrente denuncia, inriferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazioneo falsa applicazione degli artt. 102, 301, 302, 303 e 305 cod. proc. civ.,dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 43 e 44 del regio decreto-legge 27novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22gennaio 1934, n. 36, dell’art. 60 della legge 31 dicembre 2012, n. 247,e, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra leparti.Avrebbe errato la Corte di merito nel dichiarare estinto il giudiziodi gravame, in contrasto con la disciplina che fa decorrere il termineper la riassunzione, anche nelle ipotesi di sospensione, dalla«conoscenza legale dell’evento interruttivo da parte della parterappresentata dal difensore sospeso» (pagina 3 del ricorso percassazione).

Peraltro, nel caso di specie, sarebbe stato emesso unprovvedimento cautelare di sospensione a tempo indeterminato, sullascorta di una disciplina «soppressa dall’ordinamento» (pagina 7 delricorso), e non il provvedimento di sospensione per la durata annualedi cui discorre la Corte di merito. Né l’originaria procuratrice, cui ilmandato era stato revocato, avrebbe avuto alcun obbligo di riassumereil processo.2.– Le censure, nel loro complesso, devono essere disattese.3.– I giudici d’appello hanno rettamente applicato i princìpienunciati a più riprese da questa Corte nella peculiare fattispeciedell’interruzione del processo a seguito di un provvedimento disospensione del procuratore dall’esercizio della professione (pagine 4e 5 della pronuncia impugnata).- 3 -Numero registro generale 4303/2021Numero sezionale 782/2026Numero di raccolta generale 10959/2026Data pubblicazione 24/04/2026In tale ipotesi, rilevante nel presente giudizio, una volta che giungaal termine il periodo di sospensione, non è necessaria una nuovaprocura alla lite e neppure è richiesta una nuova costituzione ingiudizio.

Invero, è sufficiente che il procuratore, già regolarmentecostituito, riprenda a svolgere le proprie funzioni in base allaprecedente procura e alla già esperita costituzione, entrambe divenutenuovamente valide ed efficaci in séguito alla cessazione dellasospensione.Pertanto, dalla data della cessazione della sospensione ilprocuratore stesso, che non sia stato revocato o abbia rinunciato allaprocura, ha l’onere di provvedere alla riassunzione del processo.Non ha rilievo, per il procuratore, la conoscenza legaledell’ordinanza d’interruzione del processo, provvista di naturameramente dichiarativa, e non è necessario che la parte abbiaconoscenza legale dell’accadimento interruttivo (Cass., sez.

I, 10dicembre 2010, n. 24997; nello stesso senso, Cass., sez. II, 8 agosto2019, n. 21186).In controversie sovrapponibili a quella odierna, questa Corte haribadito che il procuratore, ben consapevole sia dell’accadimentointerruttivo dipendente dalla sanzione sia della relativa durata, hal’onere di provvedere alla prosecuzione del giudizio allorché cessi lacausa di sospensione (Cass., sez. II, 13 aprile 2022, n. 11918).Nel caso di specie, non si ravvisa quell’esigenza di tutela della parterappresentata che caratterizza le ipotesi di definitiva cessazione delloius postulandi e impone di ancorare la decorrenza del termine per laprosecuzione alla conoscenza legale del venir meno dell’accadimentointerruttivo (Cass., sez.

VI-II, 11 novembre 2019, n. 29144).Alla luce di un orientamento oramai consolidato, che le critiche dellaricorrente non inducono a rimeditare, non rileva, dunque, quellaconoscenza legale dell’evento interruttivo che rappresenta il fulcrodell’odierno ricorso.- 4 -Numero registro generale 4303/2021Numero sezionale 782/2026Numero di raccolta generale 10959/2026Data pubblicazione 24/04/2026A tali princìpi, confermati anche di recente (Cass., sez. lav., 18agosto 2025, n. 23472, e 1° aprile 2025, n. 8584), occorre darecontinuità e il ricorso si palesa, sotto tale profilo, infondato.4.– La Corte di merito, nella ricognizione della fattispecie concretaalla stregua dei richiamati princìpi di diritto, non è neppure incorsa inquell’omesso esame di circostanze decisive che il ricorso sologenericamente prospetta.Quanto alla revoca del mandato, la Corte territoriale ha ponderatotale circostanza e ha escluso in punto di fatto che sia intervenuta unarevoca rituale (pagina 6 della pronuncia d’appello), con valutazione chele critiche non confutano in modo persuasivo, limitandosi a reiterare unargomento già vagliato e disatteso dai giudici del gravame.Per quel che attiene, invece, alla circostanza della sospensione atempo indeterminato, la ricorrente (pagine 6, 7, 8 e 9) non chiarisce inquali termini il fatto sia stato sottoposto al contraddittorio processualee tale deduzione riveste rilievo cruciale ai fini della ritualità dellacensura (Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053).La ricorrente si limita a censurare un “incompleto” esame degli attidi causa (pagina 6 del ricorso) e a configurare, senza gl’indispensabilie più circostanziati ragguagli, una sospensione sine die, mai revocatain sede amministrativa (pagina 9 del ricorso).Tali allegazioni, nondimeno, non soddisfano gl’indefettibili canoni dispecificità e neppure valgono a corroborare l’asserita decisività delfatto pretermesso, anche perché trascurano di confrontarsi con i rilievidella pronuncia d’appello: la Corte di merito comunque accerta unasopravvenuta cessazione della sospensione (pagina 6 della sentenzad’appello), alla luce di una procura conferita, anche per il giudizioriassunto, all’avvocata Tralicci.Da quest’angolazione, il motivo non supera il vaglio diammissibilità.- 5 -Numero registro generale 4303/2021Numero sezionale 782/2026Numero di raccolta generale 10959/2026Data pubblicazione 24/04/20265.– Dalle considerazioni esposte consegue il complessivo rigetto delricorso.6.– Non si devono regolare le spese, in quanto l’Istituto non hasvolto sostanziale attività difensiva, limitandosi a conferire procura.7.– L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto deipresupposti dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 13 febbraio 2026.La PresidenteRossana Mancino- 6 -