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Ordinanza — n. 10932/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's unilateral withdrawal without acceptance by the opposing party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10932/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal extinguished following the plaintiff's unilateral withdrawal of the case. Although the withdrawal was formally submitted, the opposing party did not accept it, yet the court ruled that acceptance is not required for the termination of a cassation proceeding. Consequently, the judgment was dismissed, and the plaintiff was ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A unilateral withdrawal in a cassation appeal is immediately effective and extinguishes the proceedings without requiring acceptance by the opposing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
unilateral withdrawal cassation appeal extinction of proceedings litigation costs Italian Civil Procedure

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
rileva il Collegio che la rinuncia al ricorso è rituale erispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulatain atto univocamente abdicativo, sicché deve trovareapplicazione l'effetto estintivo di cui all’art.
Art. 391 c.p.c.
390 c.p.c., poiché formulatain atto univocamente abdicativo, sicché deve trovareapplicazione l'effetto estintivo di cui all’art. 391 c.p.c.;2.
Art. 306 c.p.c.
la rinuncia non risulta accettata, ma tale circostanza, nonapplicandosi l'art. 306 c.p.c.
art. 390 c.p
rileva il Collegio che la rinuncia al ricorso è rituale erispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulatain atto univocamente abdicativo, sicché deve trovareapplicazione l'effetto estintivo di cui all’art.
art. 391 c.p
390 c.p.c., poiché formulatain atto univocamente abdicativo, sicché deve trovareapplicazione l'effetto estintivo di cui all’art. 391 c.p.c.;2.
art. 306 c.p
la rinuncia non risulta accettata, ma tale circostanza, nonapplicandosi l'art. 306 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 10140/2020
Cass. n. 10140/2020, n.9474/2020, n.
Cass. n. 9474/2020
Cass. n. 3971/2015
Cass. n. 19071/2018
3971/2015), spese che sono liquidateNumero registro generale 25598/2023Numero sezionale 1392/2026complessivamente in dispositivo, escluso il raddoppNuiom erod dei ral ccolta generale 10932/2026Data pubblicazione 24/04/2026contributo unificato (Cass. n. 19071/2018, n.
Cass. n. 23175/2015

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Testo completo

DO;- ricorrenti -controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro2026 tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA1392 GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 3145/2023 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 14/09/2023 R.G.N. 2766/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/03/2026 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI.Numero registro generale 25598/2023Numero sezionale 1392/2026RILEVATO CHE Numero di raccolta generale 10932/2026Data pubblicazione 24/04/20261. la Corte di Appello di Napoli ha rigettato il gravameavverso la sentenza del Tribunale della stessa sede di rigettodelle domande proposte dagli originari ricorrenti in epigrafe perl’accertamento dello svolgimento di fatto di rapporto di lavorocon il Ministero della Giustizia con mansioni di ausiliario (perdifformità dai progetti di LSU cui erano stati assegnati) e lacondanna al pagamento di prestazioni retributive e previdenzialiconsequenziali;2. gli stessi hanno proposto ricorso per cassazione conquattro motivi; l’amministrazione ha resistito con controricorso;3. successivamente i ricorrenti hanno depositato rinuncia alricorso, che risulta comunicata, ma non accettata dacontroparte, e hanno chiesto la compensazione delle spese.CONSIDERATO CHE1. rileva il Collegio che la rinuncia al ricorso è rituale erispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulatain atto univocamente abdicativo, sicché deve trovareapplicazione l'effetto estintivo di cui all’art. 391 c.p.c.;2. la rinuncia non risulta accettata, ma tale circostanza, nonapplicandosi l'art. 306 c.p.c. al giudizio di cassazione, non rilevaai fini dell'estinzione del processo; la rinunzia al ricorso percassazione, infatti, non ha carattere cosiddetto accettizio (cherichiede, cioè, l'accettazione della controparte per essereproduttivo di effetti processuali);3. rimane salva la condanna del rinunciante alle spese delgiudizio, per il principio di causalità (v.

Cass. n. 10140/2020, n.9474/2020, n. 3971/2015), spese che sono liquidateNumero registro generale 25598/2023Numero sezionale 1392/2026complessivamente in dispositivo, escluso il raddoppNuiom erod dei ral ccolta generale 10932/2026Data pubblicazione 24/04/2026contributo unificato (Cass. n. 19071/2018, n. 23175/2015). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità.Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite, cheliquida in € 3.000 per compensi, oltre spese prenotate adebito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 marzo2026.La PresidenteAnnalisa Di Paolantonio