Civil appeal dismissed due to withdrawal after settlement agreement reached between parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeal process extinguished following a formal declaration of withdrawal by the appellant. Alessia Valentina Parlatore, a former regional employee, had previously won a partial victory against the Abruzzo Region regarding a selection procedure, but subsequently withdrew her cassation request. The Court ruled that the withdrawal, accepted by the opposing party, satisfied the conditions for process extinction under Article 390 of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The process is extinguished upon the parties' agreement to settle the dispute and the subsequent withdrawal of the appeal, without entitlement to further unified contribution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
corrente -2026 contro788 PARLATORE ALESSIA VALENTINA, rappresentata e difesadall'avvocato LORENZO CONFESSORE;- controricorrente -avverso la sentenza n. 161/2024 della CORTE D'APPELLO diL'AQUILA, depositata il 06/05/2024 R.G.N. 358/2023;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 17/02/2026 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore GeneraleDott. MARIO FRESA, che ha concluso per estinzione delricorso per rinuncia.Numero registro generale 24432/2024Numero sezionale 788/2026Data pubblicazione 24/04/20261.
La sentenza gravata conferma quella resa in primecure che, in parziale accoglimento delle domande proposteda Alessia Valentina Parlatore, già dipendente della RegioneAbruzzo e partecipante alla selezione per il conferimentodell’incarico dirigenziale del Servizio Accreditamento, indettaex art. 20 e 22 l. r. n. 77/1999 e 19 co. 5 bis e 6 d.lgs. n.165/2001 con determinazione del direttore del dipartimentoRisorse del 15.5.2020, ha condannato l’Ente territoriale a darcorso alla relativa procedura.2. Ricorrendo perché sia cassata la Regione Abruzzoformula contro di essa due motivi di censura.3.
Alessia Valentina Parlatore resiste con controricorso.4. Il Procuratore Generale deposita requisitoria scrittaconcludendo per il rigetto del ricorso.Ragioni della decisione1. Nelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione dirinuncia al ricorso in cassazione nell’interesse dellaricorrente, con relativa accettazione per lacontroricorrente, per essere stata la controversiaconciliata con un accordo transattivo.2. Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390c.p.c. perché venga dichiarata l’estinzione del processo,nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art.391 comma quarto c.p.c.3.
Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna alversamento di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002,art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti dirigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione(Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15).Numero registro generale 24432/2024Numero sezionale 788/2026 P.Q.MData pubblicazione 24/04/2026La Corte dichiara estinto il processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il17.2.2026Il Consigliere estensore La PresidenteGuglielmo Cinque Annalisa Di Paolantonio