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Ordinanza — n. 10888/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses procedural objections but allows substantive claims regarding employee classification and contribution base verification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10888/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the first two cassation grounds as inadmissible due to lack of autonomy and failure to specify the alleged procedural violations. However, it allowed the remaining substantive arguments concerning the incorrect classification of workers and the improper application of the three-phase judicial test for determining contribution bases. Consequently, the appellate judgment was quashed and remanded to the Court of Appeal of Catania for a new decision.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.; Art. 2697 c.c.; Art. 49 l. 88/1989; Art. 181, 309, 348, 359 c.p.c.: The court must examine the autonomy of cassation grounds; procedural defects regarding non-participation are inadmissible if memorials were filed; the employer bears the burden of proving different employee classification; the correct determination of the contribution base requires a three-phase judicial test comparing actual duties with normative provisions.

Parole chiave

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cassation admissibility employee classification social security contributions three-phase test burden of proof procedural autonomy remand to appellate court reintegrazione dei beneficiari di una rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Agricoli e Florovivaisti, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.6.1.
Art. 366 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
Con il quarto mezzo è denunziata la violazione degli artt.2699 e 2700 c.c., in relazione all’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art.360, comma 1, n.
Art. 49 l. n. 88 del 1989
5 c.p.c.La censura ruota intorno alla erronea evocazione del concettodi “prevalenza”.Sostiene la parte ricorrente in cassazione che detta nozione,evocata dall’art. 49 l. n. 88 del 1989, è volta alla solaindividuazione (quando una azienda svolga più attivitàpromiscuamente ad es.
Art. 181, 309, 348, 359 c.p.c.
Art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2010
181, 359, 309 e 348 c.p.c., dell’art. 83,comma 7, lett.
Art. 221, comma 4, l. n. 77 del 2020
18 del 2010 e dell’art. 221,comma 4, l.
art. 414 c.p
La Corte di Appello di Catania, in accoglimento del gravameproposto dall’INPS, rigettava l’opposizione proposta con ricorsoex art. 414 c.p.c.
art. 115 c.p
5 c.p.c.E’ dedotta la violazione dell’art. 115 c.p.c.
art. 2135 c.c
Con la terza doglianza è denunziata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2135 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 22873/2008
Cass. n. 22873/2008).A tanto va poi aggiunto che la verifica del correttoinquadramento, sulla base delle mansioni concretamentesvolte dai dipendenti, va effettuata, secondo la giurisprudenzacostante di questa Corte, attraverso l’effettuazione del cd.Numero registro generale 1417/2022giudizio trifasico (cfr.
Cass. n. 5942/2004
ex plurimis, Cass. n. 5942/2004, ma Numero sezionale 1812/2026Numero di raccolta generale 10888/2026anche Cass.
Cass. n. 15677/2024
5942/2004, ma Numero sezionale 1812/2026Numero di raccolta generale 10888/2026anche Cass. n. 15677/2024 e giurisprudenza ivi citata), aData pubblicazione 23/04/2026compiersi sulla base:
Cass. n. 23804/2014
Cass. n. 36381/2021
Cass. n. 32415/2021
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Testo completo

dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLAD'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO,ANTONIETTA CORETTI;- resistente con mandato -avverso la sentenza n. 556/2021 della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositata il 24/09/2021 R.G.N. 1138/2018;Numero registro generale 1417/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 1812/2026Numero di raccolta generale 10888/202615/04/2026 dal Consigliere Dott. ANTONELLA FILOMENAData pubblicazione 23/04/2026SARRACINO.1. La Corte di Appello di Catania, in accoglimento del gravameproposto dall’INPS, rigettava l’opposizione proposta con ricorsoex art. 414 c.p.c. da Petrolino Concetta, titolare della ditta“Grandi Vivai del Mediterraneo”, avverso il verbale diaccertamento ispettivo n. 2016015994 del 12.12.2016 con cuil’ente previdenziale aveva chiesto il pagamento di €446.033,47 a titolo di differenze contributive e recuperoagevolazioni in ragione del superiore inquadramentocontrattuale dei dipendenti quali “vivaisti”, inseriti nella 2^area, V livello, del CPL, anziché nella 3^ area, IV livello, “operaiesterni polivalenti”, del predetto contratto.2.

Proponeva ricorso per cassazione, articolato in sei motivi,Petrolino Concetta, titolare della ditta “Grandi Vivai delMediterraneo”.3. INPS è resistente con mandato4. La parte ricorrente in cassazione deposita altresì memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo Petrolino Concetta, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., denunzia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 181, 359, 309 e 348 c.p.c., dell’art. 83,comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2010 e dell’art. 221,comma 4, l. n. 77 del 2020, in relazione all’ordinanza del7.6.2021, comunicata l’8.6.2021, ed insiste esser nulla lasentenza impugnata.Numero registro generale 1417/2022Numero sezionale 1812/2026La censura lamenta che la causa sarebbe stata erroneaNmumeenrot dei raccolta generale 10888/2026Data pubblicazione 23/04/2026posta in decisione nonostante la mancata partecipazioneall’udienza del 16.9.2021 dei difensori delle parti e nonostanteil mancato deposito delle note di trattazione scritta.1.1.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza eper violazione, del principio di specificità di cui all’art. 366c.p.c.Rileva il Collegio che il motivo non dà atto di quanto emergentedallo storico di lite depositato dalla stessa parte ricorrente incassazione, ovvero che la Corte di Appello aveva già fissato peril 7.6.2021 udienza di discussione, udienza in relazione allaquale entrambe le parti risultano aver depositato memorie(rispettivamente in data 26.5.2021 e 31.5.2021).Ne consegue che la mancata conoscenza del contenuto delprovvedimento “a monte” di rinvio all’udienza del 7.6.2021(nel regime cd. covid) non consente apprezzare ilcomportamento delle parti, astrattamente presenti all’udienzadel 7.6.2021 in ragione, come detto, del deposito di note, né ilcontenuto del successivo provvedimento di rinvio all’udienzadel 19.6.2021, di tal che il mezzo è, irrimediabilmente,inammissibile.2.

Con la seconda censura è lamentato l’omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.E’ dedotta la violazione dell’art. 115 c.p.c. e la sentenza diappello criticata per non aver valutato lo svolgimento da partedegli operai anche di attività diversa da quella vivaistica,nonché l’omesso esame della documentazione prodotta ovveroi contratti di affitto dei terreni, le fatture e gli altri documentiin atti.Numero registro generale 1417/20222.1. Il mezzo è inammissibile, perché, nella sostanza, con esso Numero sezionale 1812/2026Numero di raccolta generale 10888/2026è richiesta una diversa valutazione ed apprezzamento delleData pubblicazione 23/04/2026risultanze istruttorie, compiuta nella sentenza impugnata allepagg. 3-5, laddove, come noto, il giudizio per cassazione èpreposto alla sola interpretazione nomofilattica.3.

Con la terza doglianza è denunziata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2135 c.c. e dell’art. 49 della l. n. 88 del1989, per esser la motivazione apparente ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5 c.p.c.La censura ruota intorno alla erronea evocazione del concettodi “prevalenza”.Sostiene la parte ricorrente in cassazione che detta nozione,evocata dall’art. 49 l. n. 88 del 1989, è volta alla solaindividuazione (quando una azienda svolga più attivitàpromiscuamente ad es. agricola ed industriale) di quale siaquella prevalente ai fini contributivi, laddove nel caso di speciela ditta individuale svolgeva, senza dubbio alcuno, una attivitàesclusivamente agricola.4.

Con il quarto mezzo è denunziata la violazione degli artt.2699 e 2700 c.c., in relazione all’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. e la conseguente motivazioneapparente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.Petrolito Concetta assume esservi stato un capovolgimentodell’onere della prova che, nella specie, è a carico dell’INPS cheavrebbe dovuto provare che la ditta fosse tenuta ad unadiversa iscrizione contributiva.5. Con il quinto motivo è lamentato il mancato esame delledisposizioni della contrattazione collettiva rilevanti ai fini delcorretto inquadramento dei dipendenti e, in particolare,dell’art. 26, lett. I), del CPL di Siracusa che contiene lamansione di operaio esterno polivalente.Numero registro generale 1417/20226.

Con la sesta ed ultima censura è denunziata la violazione e Numero sezionale 1812/2026Numero di raccolta generale 10888/2026falsa applicazione dell’art. 26, lett. I) del CPL di Siracusa eData pubblicazione 23/04/2026dell’art. 28 e 31 del c.c.n.l. Agricoli e Florovivaisti, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.6.1. I motivi dal terzo al sesto, nonostante il non semprecorretto ricorso al canale di accesso al giudizio per cassazione,superano il vaglio di ammissibilità in quanto, in forza di unalettura complessiva del censorio, il Collegio ben può veicolaree perimetrare le critiche nei canali di cui all’art. 360, comma 1,n. 3., c.p.c. essendo nella sostanza denunziata la violazione:a) dell’art. 49 l. n. 88 del 1989;

b) dell’art. 2697 c.c., in temadi onere della prova;

c) dei principi tutti in tema diaccertamento dell’inquadramento dei dipendenti sulla basedelle mansioni effettivamente svolte, in ragione dell’esamedelle declaratorie dei contratti collettivi in rilievo (sullapossibilità di riqualificazione dei motivi si veda S.U. n.17931/2013, nonché, tra le tante, di recente Cass. n.32415/2021).6.2. Tanto premesso, essi possono essere esaminaticongiuntamente, involgendo nella sostanza la medesimaquestione (l’accertamento dell’inquadramento dei dipendentisulla base delle mansioni effettivamente svolte), e sono fondatie vanno accolti nei limiti segnati dalla presente motivazione.6.3.

Innanzi tutto, osserva il Collegio, che effettivamente, inapplicazione dell’art. 2697 c.c., incombe sull’Inps offrire laprova del differente inquadramento contrattuale dei dipendenti(cfr. Cass. n. 22873/2008).A tanto va poi aggiunto che la verifica del correttoinquadramento, sulla base delle mansioni concretamentesvolte dai dipendenti, va effettuata, secondo la giurisprudenzacostante di questa Corte, attraverso l’effettuazione del cd.Numero registro generale 1417/2022giudizio trifasico (cfr. ex plurimis, Cass. n. 5942/2004, ma Numero sezionale 1812/2026Numero di raccolta generale 10888/2026anche Cass. n. 15677/2024 e giurisprudenza ivi citata), aData pubblicazione 23/04/2026compiersi sulla base:

a) dell’individuazione – nella specieinquadramento in rilievo;

b) dell’accertamento delle concretemansioni di fatto;

c) della comparazione tra queste e lesuddette previsioni normative.Ebbene, nella specie detto giudizio trifasico non risulta affattoespletato.Le doglianze sollevate nei motivi qui in esame sono poi altresìfondate nella parte in cui denunziano la falsa applicazionedell’art. 49 l. n. 88 del 1989, norma non invocabile nel caso dispecie.E’ infatti erroneo il richiamo al concetto di prevalenzacontenuto in detta disposizione effettuato dalla Corteterritoriale.Il citato art. 49, infatti, ha il diverso scopo di individuare tra levarie attività svolte da un’impresa, industriale, agricola, etc.,quella effettivamente prevalente ai fini del calcolo dellacontribuzione (sul punto, sebbene a fini diversi da quelli qui inrilievo, si veda quanto questa Corte ha già affermato in Cass.n. 23804/2014, ma anche in Cass. n. 36381/2021 e lagiurisprudenza ivi citata), laddove dalla sentenza impugnata inalcun modo emerge che la ditta “Grandi Vivai delMediterraneo” svolgesse attività ulteriori oltre quella agricola.Conclusivamente, l’unico concetto di prevalenza rilevante èsolo quello per l’effettuazione del giudizio cd. trifasico, in virtùdel richiamato insegnamento di questa Corte.Ai sopraindicati principi la sentenza impugnata non si èconformata, sicché essa va cassata.Numero registro generale 1417/2022Numero sezionale 1812/20267.

Conclusivamente, vanno accolti i motivi dal terzo al Nsuemsertoo d,i raccolta generale 10888/2026Data pubblicazione 23/04/2026nei limiti segnati dalla presente motivazione, inammissibili ilprimo ed il secondo motivo, cassata la sentenza impugnata,con rinvio alla Corte di Appello di Catania, in diversacomposizione, che provvederà anche sulle spese del presentegiudizio di legittimità.La Corte accoglie il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivoper quanto di ragione, inammissibili il primo ed il secondo,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello diCatania, in diversa composizione che provvederà anche sullespese del presente giudizio di legittimità.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 15.4.2026.La PresidenteRossana Mancino