Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was declared extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal for settlement. The appellant, represented by Sammartano and Bilardello, did not act to preserve the right to a ruling, while the respondent, represented by Perricone, argued for dismissal based on this procedural lapse. The court ruled that the failure to request a decision within the statutory timeframe constituted a waiver of the appeal, leading to the termination of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Sammartanounitamente all’avvocato Ignazio Massimo Bilardello-ricorrente-controBianco Angelo, rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Perricone-controricorrente-nonché controNorrito Mario-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n.840/2023depositata il 24/10/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 25559/2023Numero sezionale 355/2026Numero di raccolta generale 10788/2026Data pubblicazione 23/04/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.205,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 23/04/2026Carla Ponterio