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Decreto — n. 10765/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 10765/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal was declared withdrawn and the proceedings extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the court's proposal. The appellant, represented by Alessandro Costa, did not act against the lower court's judgment against INPS and Poste Italiane. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal renounced and extinguished the case.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days following the proposal for settlement constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal statutory time limit procedural extinction art 380-bis cpc failure to act spese di esecuzione condono delle spese procedurali compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

all'avvocato AlessandroCosta-ricorrente-controInps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Carla d'Aloisio unitamente agli avvocati Ester AdaSciplino, Emanuele De Rose, Antonino Sgroi-controricorrente-controPoste Italiane S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Ghia-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.585/2025 depositata il22/05/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 24443/2025Numero sezionale 348/2026Numero di raccolta generale 10765/2026Data pubblicazione 23/04/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo ( in ragione dei recenti interventi della Corte) P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 22/04/2026Gabriella Marchese