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Decreto — n. 10764/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 10764/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation appeal was declared withdrawn because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the court's proposal for case settlement. The appellant, represented by the State Attorney General, challenged a lower court ruling against the Ministry of Education and the Regional School Office for the Marche region. Consequently, the court declared the proceedings extinguished and ordered the mutual cancellation of litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: A cassation appeal is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision on the proposal for settlement within forty days, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal withdrawal statutory time limit proposal for settlement extinction of proceedings mutual cancellation of costs

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 24516/2025Numero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 10764/2026Data pubblicazione 23/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art.

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Testo completo

'avvocato AlessandroBargoni-ricorrente-controMinistero dell'Istruzione e Del Merito in persona del legale rappresentantepro tempore, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall' AvvocaturaGenerale Dello Stato .-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.349/2025depositata il 17/10/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 24516/2025Numero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 10764/2026Data pubblicazione 23/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, come da dispositivo. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 20/04/2026Il Consigliere DelegatoGuglielmo Cinque