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Decreto — n. 10682/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 10682/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 10682/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAlessandro Angelini-ricorrente-controBalderi Alberto, Bozzalla Cassione Francesca, Esposito Corradina, BorghiGabriele, Manca Aldo, Leotta Luigi, Malfi Giuseppe, Ponzo Silvia, OppezziGian Filippo, Papaleo Alberto, Tivan Mauro, rappresentati e difesidall'avvocato Maria Novella Piera Faletti unitamente all’avvocato Giancarlo-controricorrenti-nonché controCaramella Francesca, Ignaccolo Nunziatina, Gagliano Attilio, MinarelliAngelo, Lombardo Federica, Mondino Fiorella, Taricco Mariangela-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n.131/2025 depositatail 19/03/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 19578/2025Numero sezionale 339/2026Numero di raccolta generale 10682/2026Data pubblicazione 22/04/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 10682/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Numero registro generale 19578/2025Numero sezionale 339/2026Numero di raccolta generale 10682/2026Data pubblicazione 22/04/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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recupero dei costi accollo delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato spese d'esecuzione dispensa dal versamento delle spese anticipi delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAlessandro Angelini-ricorrente-controBalderi Alberto, Bozzalla Cassione Francesca, Esposito Corradina, BorghiGabriele, Manca Aldo, Leotta Luigi, Malfi Giuseppe, Ponzo Silvia, OppezziGian Filippo, Papaleo Alberto, Tivan Mauro, rappresentati e difesidall'avvocato Maria Novella Piera Faletti unitamente all’avvocato Giancarlo-controricorrenti-nonché controCaramella Francesca, Ignaccolo Nunziatina, Gagliano Attilio, MinarelliAngelo, Lombardo Federica, Mondino Fiorella, Taricco Mariangela-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n.131/2025 depositatail 19/03/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 19578/2025Numero sezionale 339/2026Numero di raccolta generale 10682/2026Data pubblicazione 22/04/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 20/04/2026Il Consigliere DelegatoGuglielmo Cinque