Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The case involved a dispute between the appellant and the Ministry of Justice regarding a decree, with the opposing party also listed as a contrarecurrent. The court ruled that the statutory time limit for requesting a decision had expired, legally terminating the proceedings and allocating costs between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
vocato Gianni EmilioIacobelli;-ricorrente-controMinistero Della Giustizia in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-nonché controBe Shaping The Future Spa in persona del legale rappresentante protempore;-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.570/2024 depositatail 15/02/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine digiorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che laparte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 4140/2025Numero sezionale 327/2026Numero di raccolta generale 10637/2026Data pubblicazione 22/04/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali che possono essere compensate fra leparti, avuto riguardo all’epoca di definizione della questione da parte diquesta Corte (con la pronuncia richiamata nella proposta di definizione)rispetto alla data di introduzione del ricorso.
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Compensa fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 20/04/2026Il Consigliere DelegatoCaterina Marotta