Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request ruling within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Bari Court of Appeal's decision extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, Alessandro Costa, challenged decisions by INPS and Poste Italiane but did not act on the court's proposal for case termination. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the mutual compensation of litigation costs between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a ruling on a proposal for case termination within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ato Alessandro Costa-ricorrente-controIstituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlad'Aloisio unitamente agli avvocati Emanuele De Rose, Ester Ada Sciplino,Antonino Sgroi-controricorrente-controPoste Italiane Spa in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Marazza-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.1567/2024 depositata il18/11/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 2439/2025Numero sezionale 325/2026Numero di raccolta generale 10634/2026Data pubblicazione 22/04/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che sussistono i presupposti per disporre la compensazione dellespese del presente giudizio di legittimità; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 20/04/2026