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Ordinanza — n. 10516/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses claim for refund of insurance premiums due to prior request for sector reclassification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10516/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the Foundation's appeal against the appellate court's decision regarding its insurance sector reclassification. The Foundation argued that the 2016 reclassification should be retroactive to allow a refund of premiums paid under the incorrect 'tertiary' sector classification. The court held that because the Foundation had previously requested the change in 2010, it waived the right to claim a refund for the period prior to the 2016 administrative act. Consequently, the court rejected the request for premium restitution and ordered the Foundation to pay litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 12 DPR 1124/1965; Art. 49 Law 88/1989: Where an employer requests a sector reclassification that reduces risk premiums, the right to claim a refund of previously paid excess premiums is waived if the employer had previously requested the same reclassification without modifying the actual activity.

Parole chiave

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I.N.A.I.L. reclassification premium refund waiver sector tariff management prior request estoppel DPR 1124/1965 workplace accident insurance litigation costs allocation

Disposizioni normative citate

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Art. 12 DPR 30 giugno 1965 n. 1124
Art. 49 Law n. 88/1989
335/1995 e all’art. 49 della legge n.88/1989 e dell’art.
Art. 1897 cod. civ.
1124, il datore di lavoro - sul qualeincombe l'onere di portare a conoscenza dell'I.N.A.I.L., in baseal principio generale di cui all'art. 1897 cod.
Art. 360 c.p.c.
2033 c.c., in relazione all’art. 360 primocomma n.
Art. 13 DPR 115/2002
P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente a pagare le spese di lite che liquidanell’importo di € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il15% per spese generali, oltre accessori di legge.Numero registro generale 26049/2022Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
art. 2033 c.c
49 della legge n.88/1989 e dell’art. 2033 c.c., in relazione all’art.
art. 2733 c.c
12.12.2000, che siriferiscono anche alla possibilità della restituzione dei maggioripremi versati.Con il quarto motivo di ricorso, la Fondazione ricorrente deduceil vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2733 c.c.,in relazione all’art.
art. 1897 cod. civ
1124, il datore di lavoro - sul qualeincombe l'onere di portare a conoscenza dell'I.N.A.I.L., in baseal principio generale di cui all'art. 1897 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10248/95
Cass. n. 3058/90
10248/95, secondoCass. n. 3058/90, le dichiarazioni del denunciante, ove siano ilrisultato di errore, possono essere rettificate dallo stesso datoredi lavoro, ma la rettifica deve avvenire mediante lapresentazione di altra denunzia nelle forme di cui all'art.
Cass. 4983/80
Cass. n. 4516/79
4983/80, Cass. n. 4516/79, Cass.
Cass. n. 2360/87

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Testo completo

-controI.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE2026 CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO;1289 - intimata -avverso la sentenza n. 147/2022 della CORTE D'APPELLO diBRESCIA, depositata il 10/05/2022 R.G.N. 40/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/03/2026 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.Con sentenza del giorno 10.5.2022 n. 147, la Corte d’appello diBrescia accoglieva parzialmente il gravame proposto dall’InailNumero registro generale 26049/2022Numero sezionale 1289/2026avverso la sentenza del tribunale di Brescia che aveva Naucmceroo ldti ora ccolta generale 10516/2026Data pubblicazione 21/04/2026la domanda, proposta della Fondazione Pompeo e CesareMazzocchi Onlus, volta a far dichiarare l’illegittimità delprovvedimento Inail del 10.11.2010 di variazione del rapportoassicurativo nell’ambito del settore “terziario”.Il tribunale ha accolto la domanda ed ha conseguenzialmenteaccertato il diritto della Fondazione ricorrente ad essereinquadrata nella gestione tariffaria Inail del settore “altreriattivare detto inquadramento, sin dal 25.11.06, con condannaalla rifusione delle spese.La Corte d’appello, per quanto ancora d’interesse, confermavail reinquadramento della Fondazione nella gestione tariffariaInail del settore “altra attività”, ma in punto di decorrenza delreinquadramento, lo fissava al momento dell’adozione delprovvedimento di detto reinquadramento, escludendo lapossibilità, per la Fondazione di ripetere i premi versati ineccesso.

In buona sostanza, ad avviso della Corte d’appello, lavariazione nel settore “altre attività” del 25.11.16, eraintervenuta a seguito di espressa richiesta della stessavariazione del 15.9.10, dalla stessa Fondazione sollecitata, perinquadrarsi erroneamente nel settore “terziario”.Avverso tale sentenza, la Fondazione Pompeo e CesareMazzocchi ricorre per cassazione sulla base di quattro motivi,mentre l’Inail non ha spiegato difese scritte.Il Collegio si è riservato il deposito dell’ ordinanza nel terminedi sessanta giorni dall’adozione della presente decisione incamera di consiglio.Numero registro generale 26049/2022Numero sezionale 1289/2026RAGIONI DELLA DECISIONE Numero di raccolta generale 10516/2026Data pubblicazione 21/04/2026Con il primo motivo di ricorso, la Fondazione ricorrente deduceil vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 11, 14 e15 del d.m. 12.2.2000, norma delegata in forza degli artt. 39,40 e 41 del d.P.R. n. 1124/1965, anche con riferimento all’art.3 comma 8 della legge n. 335/1995 e all’art. 49 della legge n.88/1989 e dell’art. 2033 c.c., in relazione all’art. 360 primocomma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte territorialeaveva ritenuto non retroattivo gli effetti giuridici delreinquadramento aziendale della Fondazione, nella Gestionetariffaria “altre attività”, ma solo a partire dal provvedimento direttifica, senza alcuna possibilità di ripetere i premi pregressigià pagati.Con il secondo motivo di ricorso, la Fondazione ricorrentededuce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1362c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché laCorte d’appello non aveva correttamente interpretato gli artt.14 e 15 delle modalità per l’applicazione della Tariffa (MAT) dicui al d.m. 12.12.2000, per cui indipendentemente da ognivalutazione circa la responsabilità dell’errore, per i datori dilavoro soggetti alla classificazione Inps, l’azienda poteva esseredestinataria di un rimborso per i maggiori premi versati, nellimite della prescrizione decennale, trattandosi di indebitooggettivo.Con il terzo motivo di ricorso, la Fondazione ricorrente deduceil vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 12 del d.P.R.n. 1124/1965, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.,perché la norma di cui in rubrica, non era applicabile allapresente vicenda processuale, perché relativa alla modifica diestensione e natura del rischio coperto da assicurazione, ai finidella individuazione del tasso di premio e non alla classificazioneNumero registro generale 26049/2022Numero sezionale 1289/2026settoriale di cui alla normativa speciale applicabile, di cuNiu maeir og dii àra ccolta generale 10516/2026Data pubblicazione 21/04/2026menzionati artt. 11, 14 e 15 del d.m. 12.12.2000, che siriferiscono anche alla possibilità della restituzione dei maggioripremi versati.Con il quarto motivo di ricorso, la Fondazione ricorrente deduceil vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2733 c.c.,in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché neipropri scritti difensivi d’appello, la difesa dell’Inps avevainquadrato l’istanza del 25.11.16, di rettificadell’inquadramento, nel perimetro normativo di cui all’art. 15del d.m. 12.12.2000, con valenza confessoria, quindi, rispettoa quanto richiesto dalla Fondazione.I primi tre motivi che possono essere oggetto di un esamecongiunto, sono infondati.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Ai sensi dell'art. 12del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il datore di lavoro - sul qualeincombe l'onere di portare a conoscenza dell'I.N.A.I.L., in baseal principio generale di cui all'art. 1897 cod. civ., gli elementi divariazione che determinano una diminuzione del rischio - nonpuò ripetere dall'Istituto i premi pagati in eccedenza, per effettodi un erroneo inquadramento da questo operato, se non a fartempo dal primo giorno del mese successivo a quello nel qualefu spedita l'istanza di rettifica” (Cass. n. 10248/95, secondoCass. n. 3058/90, le dichiarazioni del denunciante, ove siano ilrisultato di errore, possono essere rettificate dallo stesso datoredi lavoro, ma la rettifica deve avvenire mediante lapresentazione di altra denunzia nelle forme di cui all'art. 12 delDPR n. 1124/65, con la prova dell'asserita discordanza e senzapossibilità di ripetere le somme corrisposte in eccesso rispettoa quelle dovute. (Cass. 4983/80, Cass. n. 4516/79, Cass. n.2360/87).Numero registro generale 26049/2022Numero sezionale 1289/2026Nella specie, va data continuità al presente orientameNnumtoer,o dii nra ccolta generale 10516/2026Data pubblicazione 21/04/2026quanto la rettifica era avvenuta dietro espressa richiesta dellagestione “altre attività” e che faceva seguito rispetto a unaprecedente richiesta della stessa Fondazione, presentata il15.9.2010 dove, a seguito di trasformazione in ente privatodella struttura ex Ipab, era stato richiesto dalla Fondazione equindi riconosciuto da parte dell’Inail, l’inquadramento nelsettore “terziario”: la richiesta di variazione dell’inquadramentoda parte della Fondazione, in assenza di modifica dell’attività, aisensi dell’art. 49 della legge n. 88/1989, ma per asseritaerronea precedente richiesta non consente, alla stregua deisuperiori pronunciamenti, la ripetizione dei ratei pagati ineccesso.Il quarto motivo è inammissibile, in quanto la Fondazione nonriporta dove e quando abbia dedotto tale eccezione nel corsodel giudizio di appello, così che la censura appare formulata perla prima volta in sede di legittimità.Al rigetto del ricorso, consegue la condanna alle spese secondoil principio della soccombenza.Sussistono i presupposti, per il versamento da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo rispetto a quello già versato atitolo di contributo unificato.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente a pagare le spese di lite che liquidanell’importo di € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il15% per spese generali, oltre accessori di legge.Numero registro generale 26049/2022Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002N, umero sezionale 1289/2026Numero di raccolta generale 10516/2026dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, oveData pubblicazione 21/04/2026dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, anorma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.3.2026Il Presidente