Italian Court dismisses appeal on litigation costs, upholding INPS fee waiver due to employer's delayed data submission.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against a lower court decision that waived litigation costs for the INPS. The lower court found that the employer's delayed submission of required agricultural unemployment data created exceptional reasons for the delay in recognizing the right to benefits. The court upheld this factual finding, ruling that the INPS's non-payment was a direct consequence of the employer's actions rather than a procedural failure by the INPS itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 92 c.p.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The Supreme Court reviews only the plausibility of reasons for cost compensation, rejecting appeals that attempt to reconstruct facts contrary to the lower court's established findings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
IA NERI;1004- controricorrente -avverso la sentenza n. 135/2023 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 23/01/2023 R.G.N. 1926/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 26/02/2026 dalla Consigliera Dott. GABRIELLA MARCHESE.Numero registro generale 16908/2023Numero sezionale 1004/2026Data pubblicazione 20/04/20261. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza indicata inepigrafe, ha rigettato l’appello avverso la sentenza delTribunale di Torre Annunziata che, dichiarata la cessazione dellamateria del contendere, aveva compensato integralmente lespese di lite.1.1.
In discussione solo la statuizione sulle spese, laCorte di merito ha osservato come l’Inps avesse accolto ladomanda di accertamento del diritto a percepire ladisoccupazione agricola per l’anno 2028 in corso di giudizio,perché il datore di lavoro aveva trasmesso in ritardo il modelloDMAG, necessario per provvedere.1.2 In tale situazione, la Corte territoriale ha riscontrato legravi ed eccezionali ragioni di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c.;per i giudici di appello, diversamente da quanto argomentatodal ricorrente, non è stata la notifica del ricorso introduttivo aprovocare la liquidazione; il ritardo nel riconoscere il diritto èdipeso piuttosto da «un elemento ( la comunicazione di dati daparte del datore) che, a monte, ha notevolmente condizionatoil procedimento di liquidazione della prestazione».2.
Avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazioneSilvestro Aprea con un motivo, successivamente illustrato conmemoria. Ha resistito con controricorso l’INPS.3. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 26 febbraio2026, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza neltermine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma,c.p.c.).RAGIONI DELLA DECISIONE4. Con l’unico motivo di ricorso – ai sensi dell’art. 360 n. 3c.p.c.- è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 91Numero registro generale 16908/2023Numero sezionale 1004/2026e 92 c.p.c. per omessa condanna dell’INPS nonostaNnumteer o dlia ra ccolta generale 10399/2026Data pubblicazione 20/04/2026soccombenza virtuale dell’Istituto e l’insussistenza, nel caso dispecie, di condizioni legittimanti la compensazione delle spese.4.1.
Parte ricorrente contesta la decisione della Corte ela ricostruzione in fatto della fattispecie concreta.5. Le censure vanno complessivamente disattese.5.1. Va, in primo luogo, osservato che le censure sonoinammissibili nella parte in cui prospettano una diversaricostruzione dei fatti di causa. A tale riguardo, è solo il caso diribadire che l’applicazione di norme di diritto viene in rilievo inrelazione al fatto nei termini in cui è accertato in sentenza e nonrispetto a fatti diversamente ricostruiti dalla parte ricorrente.5.2. La ricostruzione del fatto costituisce invero un priusrispetto all’applicazione delle norme di diritto ed è censurabile,in sede di legittimità, nei ristretti limiti del vizio di cui all’art.360 nr. 5 c.p.c., qui non ritualmente evocato.6.
Ora, il nucleo motivazionale centrale della pronunciaimpugnata valorizza la tardiva trasmissione di dati necessarialla liquidazione da parte del datore di lavoro.6.1. In altre parole, attribuisce al fatto del terzo il ritardonell’adempimento della prestazione.6.2. Con queste precisazioni, vanno, dunque, esaminatii rilievi di cui al ricorso.7. Il procedimento è disciplinato, ratione temporis, dall'art.92 c.p.c. nel testo attualmente vigente (il giudizio risultaintrodotto nel 2020), a tenore del quale le spese possono esserecompensate, parzialmente o per intero, «se vi è soccombenzareciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questionetrattata o mutamento della giurisprudenza rispetto allequestioni dirimenti»; alle ipotesi tipizzate dalla norma, vaaggiunta -per effetto della sentenza della Corte CostituzionaleNumero registro generale 16908/202319 aprile 2018 nr. 77, additiva di accoglimento- quella in cuiN umero sezionale 1004/2026Numero di raccolta generale 10399/2026«sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni».Data pubblicazione 20/04/20268.
La Corte, confrontandosi con la disposizione in oggetto,ha chiarito il perimetro del proprio sindacato.8.1. A tale riguardo, ha affermato che il giudice deveastenersi da motivazioni stereotipate, che si esauriscano inclausole di mero stile o facciano leva su circostanze ininfluenti,prive di ogni attinenza con le evidenze di causa o con lagiurisprudenza consolidata.8.2. Contestualmente, ha precisato che il sindacato dellaCorte si arresta, pur sempre, al «vaglio di non implausibilità»delle ragioni di compensazione ( Cass. n. 23051 del 2024 e, percitare le più recenti, in motivazione, Cass. nn. 23914, 24806 e30363 del 2025) poiché non è «indefettibilmente coessenzialealla tutela giurisdizionale la ripetizione d( elle) […] spese» infavore della parte vittoriosa (Corte cost., sent. 21 maggio 2014,n. 157)» (Cass. n. 21400 del 2021).9.
Nella specie, i giudici di merito hanno argomentato leragioni della compensazione; i motivi valorizzati dai giudici dimerito, ancorati alla vicenda controversa, sono dotati primafacie d'indubbia consistenza e superano ampiamenteil controllo, come innanzi precisato, rimesso a questa Corte.10. Segue pertanto il rigetto del ricorso, nulla dovendosiprovvedere in ordine alle spese, sussistendo le condizioni diesonero ex art. 152 disp.att. c.p.c.11. In considerazione dell’esito del giudizio, sussistonoinvece i presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 16908/2023Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1N umero sezionale 1004/2026Numero di raccolta generale 10399/2026quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali perData pubblicazione 20/04/2026il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, il 26 febbraio2026.La PresidenteRossana MancinoNumero registro generale 16908/2023Numero sezionale 1004/2026Numero di raccolta generale 10399/2026Data pubblicazione 20/04/2026