Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10391/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against INPS, upholding contribution tax exemption denial for fraudulent hiring. The court rejected the cooperative's claim that hiring occurred within the statutory six-month window, finding evidence of coordinated family group maneuvers to evade social security contributions. The decision clarifies that the absolute presumption of fraud applies when hiring happens within the six-month period following a worker's placement on a mobility list, thereby preventing the circumvention of anti-avoidance legislative intent. The court emphasized that the anti-avoidance purpose of the provision does not preclude the examination of more complex fraud scenarios involving negotiated dismissals and rehiring within the same family corporate group. Consequently, the appeal was dismissed, and the cooperative was ordered to pay litigation costs. The court ruled that the absolute presumption of fraud applies when hiring occurs within the six-month period following a worker's placement on a mobility list, thereby preventing the circumvention of anti-avoidance legislative intent. The court emphasized that the anti-avoidance purpose of the provision does not preclude the examination of more complex fraud scenarios involving negotiated dismissals and rehiring within the same family corporate group. Consequently, the appeal was dismissed, and the cooperative was ordered to pay litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10391/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court dismissed the Cooperative's appeal against the INPS, upholding the lower court's decision to deny a contribution tax exemption. The Cooperative argued that hiring occurred outside the statutory six-month window, but the court found the absolute presumption of fraud applicable due to the timing of the hires relative to the workers' mobility list placements. The court determined that the lower court correctly identified coordinated maneuvers within a family corporate group designed to evade social security obligations, rejecting the Cooperative's claim of good faith. As a result, the appeal was rejected, and the Cooperative was ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 8 comma 4-bis della legge n. 223/1991; The absolute presumption of fraud applies when hiring occurs within the six-month period following a worker's placement on a mobility list, thereby preventing the circumvention of anti-avoidance legislative intent.

Parole chiave

Generato dall'IA
contribution tax exemption fraudulent hiring mobility list presumption anti-avoidance legislation family corporate group social security evasion legitimate hiring window diritto all'indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 8 comma 4 della legge n. 223/1991
civ.) laricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 8, commi 4 e4-bis della legge n.223/1991, «per aver la Corte di Appello inteso lanorma come volta a punire l’intenzionalità fraudolenta della società aprescindere dalla regolarità dell’assunzione dei lavoratori».10.
Art. 8 comma 4-bis della legge n. 223/1991
civ.) laricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 8, commi 4 e4-bis della legge n.223/1991, «per aver la Corte di Appello inteso lanorma come volta a punire l’intenzionalità fraudolenta della società aprescindere dalla regolarità dell’assunzione dei lavoratori».10.
Art. 360 comma primo n. 4 cod. proc. civ.
Con il primo motivo (art. 360 comma primo n.4 cod.
Art. 360 comma primo n. 3 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo (art. 360 comma primo n. 3 cod. proc. civ.) laricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 91 cod. proc. civ.
civ.) laricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
art. 115 c.p
civ.) laricorrente lamenta «error in procedendo in relazione all’art. 115 c.p.c.
art. 2359 cod. civ
16288).Mediante il richiamo al “rapporto di collegamento o controllo”, la legge nonsi riferisce soltanto ai rapporti tipizzati dall’art. 2359 cod. civ.
art. 91 cod. proc.civ
civ.) laricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc.civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 12589/2024
Cass. n. 12589/2024 eCass.
Cass. n. 11935/2019
12589/2024 eCass. n. 11935/2019).14.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

egalerappresentante pro tempore, con diritto di ricevere le notificazioni pressola PEC degli avvocati FERNANDO RIZZO e ANDREA VADALA', che larappresentano e difendono-ricorrente-controI.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato pressol’avvocatura centrale dell’istituto, in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29,rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO SGROI unitamente agliavvocati ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE,LELIO MARITATO-controricorrente-Numero registro generale 3425/2022Numero sezionale 1930/2026Numero di raccolta generale 10391/2026Data pubblicazione 20/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 805/2021pubblicata il 30/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2026 dalConsigliere Fabrizio Gandini.1.

Le parti controvertono - per la materia ancora viva nel giudizio dilegittimità - del diritto di ITALY EMERGENZA Soc. Coop. Sociale (laCooperativa) alla agevolazione contributiva prevista dall’art.8, comma 4della legge n.223/1991, per il periodo dal gennaio al luglio 2011, conriferimento alla assunzione a tempo pieno e indeterminato di dodicilavoratori iscritti nella lista di mobilità.2. Il Tribunale di Palermo rigettò in parte qua l’opposizione ad avviso diaddebito proposta dalla Cooperativa, ritenendo fondata la pretesa dipagamento integrale della contribuzione in ragione della sussistenzadell’ipotesi ostativa prevista dall’art.8 comma 4-bis della leggen.223/1991.3.

La Corte d’appello di Palermo ha rigettato il gravame proposto dallaCooperativa e ha integralmente confermato la sentenza impugnata.4. Per la cassazione della sentenza ricorre la Cooperativa, con ricorsoaffidato a tre motivi, illustrati da memoria, ai quali INPS resiste concontroricorso.5. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo (art. 360 comma primo n.4 cod. proc. civ.) laricorrente lamenta «error in procedendo in relazione all’art. 115 c.p.c. e116 c.p.c. per aver la Corte di Appello posto a fondamento fatti oggetto dicontestazione tra le parti, ma ritenuti erroneamente dalla Corte di AppelloNumero registro generale 3425/2022Numero sezionale 1930/2026Numero di raccolta generale 10391/2026Data pubblicazione 20/04/2026come non contestati, considerandoli facenti piena prova e recependolisenza apprezzamento critico».2.

La Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza della causa ostativaprevista dall’art.8 comma 4-bis della legge n.223/1991 sulla base:

a) delle«plurime cointeressenze e convergenze familiari» tra i soci delle tresocietà del gruppo familiare Calderone (Croce Amica Servizi Sanitari s.r.l.,Croce Amica s.r.l., Croce One s.r.l.), della esistenza di un «comune nucleoproprietario tra le tre società che hanno licenziato i 12 dipendenti e lasocietà opponente», desunte dalla «istruttoria espletata in giudizio»; b)del «dato oggettivo dell’avvenuto subentro della Italy Emergenza nelservizio in precedenza appaltato all’ATI composta dalle tre società delgruppo familiare Calderone» (pagg.3 e 4 della motivazione).3.

Contrariamente a quanto dedotto dalla parte ricorrente la Corteterritoriale non ha fondato le sue conclusioni su circostanze di fattospecificamente contestate dalla parte privata, ma sulla base dellavalutazione degli elementi di prova proposti dalle parti, come previstodall’art.115, comma primo, prima parte, cod. proc. civ.; e ciò nei limiti delprudente apprezzamento ex art.116, comma primo, cod. proc. civ.4. A questo proposito giova rilevare che la parte ricorrente non ha dedottoalcuna specifica violazione delle regole in materia di assunzione evalutazione delle prove, richiamate dalla disposizione da ultimo citata, edunque deve ritenersi che la censura - così come proposta - si risolvanella mera valutazione delle fonti di prova, in questa sede non censurabilenei termini sopra precisati.5.

Deve, inoltre, aggiungersi che secondo il costante orientamento diquesta Corte, al quale il Collegio intende dare continuità, «nell’evocare gli“assetti proprietari sostanzialmente coincidenti” e il “rapporto dicollegamento o controllo”, il legislatore adopera consapevolmenteespressioni contraddistinte da un ampio tenore, che devono essereinterpretate in coerenza con la ratio descritta. Quanto agli “assettiNumero registro generale 3425/2022Numero sezionale 1930/2026Numero di raccolta generale 10391/2026Data pubblicazione 20/04/2026proprietari sostanzialmente coincidenti”, il dettato normativo include tuttele ipotesi in cui l’impresa che assume non sia del tutto estranea a quellache ha licenziato e si possa così individuare un comune nucleoproprietario, in grado di ideare e attuare un’operazione coordinata diristrutturazione, con il licenziamento di taluni dipendenti da un’azienda ela loro assunzione da parte dell’altra (Cass., sez. lav., 2 luglio 2015, n.13583; in precedenza, Cass., sez.

VI-L, 26 luglio 2011, n. 16288).Mediante il richiamo al “rapporto di collegamento o controllo”, la legge nonsi riferisce soltanto ai rapporti tipizzati dall’art. 2359 cod. civ. (Cass., sez.lav., 3 agosto 2018, n. 20504). Vengono in rilievo tutti i rapporti traimprese che si traducano, sul piano fattuale, in condotte costanti ecoordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato, in virtù di uncomune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni che attestinocostanti legami d’interessi anch’essi comuni e denotino finalità diverserispetto a quelle per cui sono riconosciuti i benefici in esame (Cass., sez.lav., 25 luglio 2008, n. 20499)» (Cass., sez. lav., 3 febbraio 2025, n.2528, punto 5 delle Ragioni della decisione).

La valutazione che il giudiceè chiamato a compiere non investe «solo il dato formale del rispetto degliindicatori normativi ma sempre anche quello sostanziale, collegato allasingola vicenda, onde verificare se la stessa abbia avuto la finalità dieludere la ratio della disciplina incentivante, attraverso assunzioni elicenziamenti il cui effetto finale resti privo di incidenza positiva, e dunque,di novità, sul piano occupazionale» (Cass., sez. lav., 3 aprile 2024, n.8786, punto 15 del Considerato)» (Cass. n.7767/2026).6. La Corte territoriale si è attenuta ai principi di diritto sopra richiamatiperchè, con accertamento in fatto in questa sede non sindacabile, haritenuto che le plurime cointeressenze e convergenze familiari tra i socidelle società coinvolte, in uno con il subentro della odierna ricorrente nelservizio in precedenza appaltato all’ATI, fossero concludenti nel sensodella prova di una «complessa operazione strumentale a lucrare ilNumero registro generale 3425/2022Numero sezionale 1930/2026Numero di raccolta generale 10391/2026Data pubblicazione 20/04/2026beneficio contributivo approfittando della situazione generata dal cambiodi appalto».7.

Nel fare ciò la Corte territoriale non è incorsa nella violazione di leggeche le viene addebitata, perché ha correttamente ritenuto che i fattiaccertati fossero sussumibili nella fattispecie astratta prevista dall’art.8comma 4 bis cit., come interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte(cfr. la già citata Cass. n. 7767/2026), attribuendo rilievo prevalente allainterpretazione teleologica della disposizione de qua in ragione della suafunzione antielusiva.8. La censura è dunque infondata.9. Con il secondo motivo (art. 360 comma primo n. 3 cod. proc. civ.) laricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 8, commi 4 e4-bis della legge n.223/1991, «per aver la Corte di Appello inteso lanorma come volta a punire l’intenzionalità fraudolenta della società aprescindere dalla regolarità dell’assunzione dei lavoratori».10.

La ricorrente sostiene che la Corte territoriale ha errato nel ritenereapplicabile la causa ostativa ex art.8 comma 4-bis della legge n.223/1991con riferimento alla assunzione del lavoratore Francesco Soloperto,siccome avvenuta oltre i sei mesi dal suo collocamento in mobilità.11. La Corte territoriale ha ritenuto che anche l’assunzione di questodipendente, seppur in difetto del requisito temporale previsto dalladisposizione citata (assunzione entro i sei mesi dalla iscrizione nelle liste dimobilità), rientrasse nella sua fattispecie astratta, in ragione della«complessiva condotta fraudolenta» divisata dalla odierna ricorrente edalle società già appartenenti all’ATI.12.

Il termine semestrale previsto dall’art.8, comma 4-bis della leggen.223/1991 costituisce una presunzione assoluta di fraudolenzadell’assunzione nel caso in cui essa sia avvenuta entro il semestre dallacollocazione in mobilità del lavoratore.Numero registro generale 3425/2022Numero sezionale 1930/2026Numero di raccolta generale 10391/2026Data pubblicazione 20/04/202613. Non può però affermarsi che per l’assunzione oltre il terminesemestrale vi sia una presunzione assoluta di liceità dell’assunzione, comepreteso dalla ricorrente, perché la finalità antielusiva della disposizionenon impedisce di accertare, come di fatto avvenuto, altre e più articolateipotesi di frode alla legge, consistite nell'attuazione di negoziazioni direttea lucrare gli sgravi contributivi mediante la programmazione dilicenziamenti e riassunzioni di dipendenti concordati nell'ambito delmedesimo gruppo societario di tipo familiare (cfr.

Cass. n. 12589/2024 eCass. n. 11935/2019).14. Diversamente opinando sarebbe sufficiente procedere all’assunzionedel lavoratore collocato in mobilità il primo giorno successivo alla scadenzadel semestre, con ciò vanificando del tutto le finalità antielusive delladisposizione in esame.15. La Corte territoriale si è attenuta a questi principi di diritto, e dunquela censura deve essere disattesa.16. Con il terzo motivo (art. 360 comma primo n. 3 cod. proc. civ.) laricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc.civ. in relazione alla condanna alle spese di lite.17.

La censura è inammissibile, perché non prospetta una violazione dilegge già compiuta dalla Corte territoriale, ma si limita a postulare glieffetti del c.d. effetto espansivo interno a seguito dello speratoaccoglimento del ricorso.18. I rilievi sopra svolti conducono al rigetto del ricorso.19.Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. la ricorrente deve essere condannatoal pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro4.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favoredel controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inNumero registro generale 3425/2022Numero sezionale 1930/2026Numero di raccolta generale 10391/2026Data pubblicazione 20/04/2026euro 4.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 aprile 2026.La PresidenteRossana Mancino