Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10372/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, ruling pre-existing work activity must be declared at NASpI request start.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10372/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court rejected the INPS's appeal against the Court of Appeal's decision denying NASpI benefits to Rocco Murabito. The INPS argued that pre-existing work activities should not trigger the thirty-day declaration deadline, but the Court held that the obligation to declare applies regardless of when the activity began. Ultimately, the Court found the applicant had fulfilled his duty by declaring the income simultaneously with his request, thereby preventing the loss of benefits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 10, comma 1; Art. 11, lett. c) d.lgs. 22/2015: The obligation to declare self-employment income applies to both new and pre-existing activities, but the thirty-day deadline for declaration is only triggered if the activity was not declared at the time of the initial request.

Parole chiave

Generato dall'IA
NASpI benefits pre-existing activity declaration deadline INPS appeal social security law retroattività della rendita d'invalidità preavviso in materia di assicurazioni sociali ricalcolo di prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 10, comma 1, d.lgs. n. 22 del 2015
Va subito chiarito che il Collegio non intende mettere indiscussione il principio di questa Corte secondo cui l’art. 10 deld.lgs.
Art. 11, lett. c), d.lgs. n. 22 del 2015
In tal modo, l’interessato ha osservato l’obbligoimposto dall’art. 11, co.
Art. 12 disp. prelim., c.c.
Art. 360 n. 3, c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
L’esito del giudizio, invece, impone di dare atto dellasussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma1 quater, del D.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 3596 del 2025
Cass. n. 2398 del 2025
Cass. nn. 22924, 22800, 11543, 1053 e 846 del 2024
Cass. n. 846 del 2024
In tal caso, il termine per effettuare lacomunicazione decorre dalla presentazione della domandaamministrativa (Cass. n. 846 del 2024, cit.).4.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pore,rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA,VINCENZO STUMPO, MARIA PASSARELLI, VINCENZO TRIOLO;- ricorrente -controMURABITO ROCCO, rappresentato e difeso dagli avvocati ROSA2026MAFFEI, AMOS ANDREONI;1001- controricorrente -avverso la sentenza n. 243/2021 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 12/04/2021 R.G.N. 457/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/02/2026 dalla Consigliera Dott. GABRIELLA MARCHESE.Numero registro generale 16876/2021Numero di raccolta generale 10372/20261. Con la sentenza n. 243 del 2021, la Corte di appello diData pubblicazione 20/04/2026Torino ha respinto il gravame dell’Inps avverso la decisione diprimo grado che aveva riconosciuto il diritto di Rocco Murabitoad ottenere l’indennità NASpI.1.1.

Per la Corte territoriale, gli artt. 10 e 11 d.lgs22/2015 non prevedono né la comunicazione di attivitàpreesistente, né, in particolare, la necessità di comunicare ilrelativo reddito nel rispetto del termine di trenta giorni dallapresentazione della domanda.2. L’Istituto ha proposto ricorso per cassazione dellaindicata pronuncia. Rocco Murabito ha resistito concontroricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.3. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 26 febbraio2026, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza neltermine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma,c.p.c.).RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps – ai sensi dell’art.360 n. 3 c.p.c.- deduce la violazione degli artt. 10, comma 1, e11, lettera c), del d.lgs. n. 22 del 2015, con riferimento all’art.12 disp. prelim. c.c., per avere la Corte di appello ritenuto chela decadenza dalla prestazione NASpI si verifichi soltantoquando l’interessato, successivamente alla concessione dellaprestazione, intraprenda una nuova attività lavorativa e nonanche quando, come nella specie, si tratti di attivitàpreesistente.2. Il motivo è infondato.3. Va subito chiarito che il Collegio non intende mettere indiscussione il principio di questa Corte secondo cui l’art. 10 deld.lgs. n. 22 del 2015 impone di comunicare all’INPS le attivitàNumero registro generale 16876/2021di lavoro autonomo o d’impresa individuale dalle quali si ricavaN umero sezionale 1001/2026Numero di raccolta generale 10372/2026un reddito, sia quando risultino intraprese ex novo, sia quandoData pubblicazione 20/04/2026risultino preesistenti (giurisprudenza costante: ex multis, Cass.nn. 3596 e 2398 del 2025;

Cass. nn. 22924, 22800, 11543,1053 e 846 del 2024).3.1. La decadenza dalla fruizione dell’indennità NASpIopera anche quando l’attività sia cominciata prima dellapresentazione della domanda amministrativa. Quel che rileva èla contemporaneità tra il godimento del trattamento didisoccupazione e lo svolgimento dell’attività lavorativa (Cass.,n. 846 del 2024). In tal caso, il termine per effettuare lacomunicazione decorre dalla presentazione della domandaamministrativa (Cass. n. 846 del 2024, cit.).4. La fattispecie concreta presenta, però, tratti di indubbiapeculiarità e ciò la sottrae ai rilievi dell’Inps.4.1.

In base all’accertamento contenuto in sentenza - epacifico in causa - l’interessato ha presentato domanda di NASpIe, contestualmente, ha dichiarato il reddito presunto derivantedallo svolgimento di un’attività autonoma.4.2. L’INPS ha tuttavia respinto la domanda, in ragionedi un reddito «incompatibile».4.3. La parte privata ha presentato ricorsoamministrativo: in tale sede, ha rettificato il reddito,precisandolo in altro, non ostativo alla richiesta di prestazione.5. L’evidenziata sequenza esclude l’applicazione delladecadenza perché la parte privata ha dichiarato lo svolgimentodell’attività autonoma, con indicazione del reddito presunto,contestualmente alla domanda di presentazione della Naspi.5.1.

In tal modo, l’interessato ha osservato l’obbligoimposto dall’art. 11, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 22/2015 e haconsentito all’Istituto solleciti ed efficaci controlli; ai fini delNumero registro generale 16876/2021meccanismo decadenziale, rileva, infatti, il rispetto dellaN umero sezionale 1001/2026Numero di raccolta generale 10372/2026comunicazione stabilita per legge e non l’esito della verificaData pubblicazione 20/04/2026demandata all’Inps che riguarda il piano del riconoscimentodella prestazione.6. In definitiva, al di là delle enunciazioni astratte delgiudice di merito, il dispositivo della sentenza impugnata èconforme a diritto e tanto conduce al rigetto del ricorso.7.

La particolarità della fattispecie giustifica piuttostol’integrale compensazione delle spese di lite.8. L’esito del giudizio, invece, impone di dare atto dellasussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art.1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spesedi lite.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte dell’Istituto ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso, a norma dell’art. 1 –bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma il 26 febbraio 2026.La PresidenteRossana MancinoNumero registro generale 16876/2021Numero sezionale 1001/2026Numero di raccolta generale 10372/2026Data pubblicazione 20/04/2026