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Ordinanza — n. 10348/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, upholding contributory relief for indefinite hiring of mobility-listed workers receiving NASpI.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10348/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed INPS's appeal against the lower courts' ruling that confirmed a contributory relief for a worker hired in November 2016. The court held that the principle of law established in Cassation No. 8483/2025 applies, granting relief to those hired indefinitely while on mobility lists, regardless of whether they were actively receiving NASpI benefits at the time. Consequently, the lower court's decision to exempt the employer from contributions for the 2017-2018 period was upheld.

Regesto Legislator

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Art. 25 comma 9 della legge n. 223/1991; Art. 2 comma 10-bis della legge n. 92/2012: The more favorable contributory relief regime under Art. 25, para. 9 of Law 223/1991 applies to indefinite hiring of mobility-listed workers, without requiring proof of active NASpI receipt or absence of other unemployment benefits.

Parole chiave

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contributory relief mobility lists NASpI benefits indefinite hiring principle of law INPS appeal social security contributions arretrati di contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 25 della legge n. 223/1991
n.8483/2025 secondo il quale in tema di sgravicontributivi, il regime di cui all'art. 25 comma 9 della legge n.223/1991,più favorevole rispetto a quello previsto dall'art.
Art. 2 comma 10-bis della legge n. 92/2012
n.8483/2025 secondo il quale in tema di sgravicontributivi, il regime di cui all'art. 25 comma 9 della legge n.223/1991,più favorevole rispetto a quello previsto dall'art.
Art. 7 comma 5 del d.l. n. 76/2013
Art. 360 comma primo n. 3 cod. proc. civ.
Art. 380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8483/2025
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Testo completo

persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato pressol’avvocatura centrale dell’istituto, in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29,rappresentato e difeso dall’avvocato EMANUELE DE ROSE unitamente agliavvocati ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO,ANTONINO SGROI-ricorrente-controCINZIA MARSILI, con diritto di ricevere le notificazioni presso la PECdell’avvocato LORENZA CESCATTI che la rappresenta e difende-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento n. 32/2020 pubblicatail 22/09/2020.Numero registro generale 8041/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 10348/2026Data pubblicazione 20/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2026 dalConsigliere Fabrizio Gandini.1.

Le parti controvertono circa la sussistenza dei presupposti per losgravio contributivo ex art.25 della legge n.223/1991 nel caso diassunzione - avvenuta il 30/11/2016 - di una lavoratrice iscritta nelle listedi mobilità ex art.6 della legge n.223/1991 che, al momento dellaassunzione, percepiva l’indennità di disoccupazione NASpI.2. Il Tribunale di Trento accolse l’opposizione ad avviso di addebitoproposta da Cinzia Marsili con riferimento alla pretesa dell’istitutoprevidenziale di recuperare i contributi previdenziali non versati per ilperiodo 12/2017-01/2018.3.

La Corte d’appello di Trento ha rigettato il gravame proposto da INPSed ha integralmente confermato la sentenza impugnata, ritenendo lasussistenza dei presupposti previsti per lo sgravio contributivo ex art.25della legge n.223/1991.4. Per la cassazione della sentenza ricorre INPS, con ricorso affidato a ununico motivo, al quale la parte privata resiste con controricorso.5. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico mezzo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) ilricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.25 della leggen.223/1991 e dell’art.2 comma 10-bis della legge n.92/2012, aggiuntodall’art.7 comma 5 del d.l. n.76/2013, convertito con modificazioni dallalegge n.99/2013.2. Il ricorrente sostiene che la fattispecie doveva essere sussuntanell’ambito dell’art.2, comma 10-bis della legge n.92/2012, perché alNumero registro generale 8041/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 10348/2026Data pubblicazione 20/04/2026momento della sua assunzione la lavoratrice assunta percepiva l’indennitàNASpI.3.

Sulla questione controversa il Collegio intende dare continuità ai principidi diritto di Cass. n.8483/2025 secondo il quale in tema di sgravicontributivi, il regime di cui all'art. 25 comma 9 della legge n.223/1991,più favorevole rispetto a quello previsto dall'art. 2 comma 10 bis dellalegge n.92/2012, è applicabile alle fattispecie perfezionatesi sotto la suavigenza (cioè, fino al 31 dicembre 2016) ed ha come unico presuppostol'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste dimobilità, non essendo invece richiesta, in positivo, la concreta percezionedell'indennità di mobilità, né, in negativo, la mancata percezione di undiverso trattamento di disoccupazione.4.

Nel caso esaminato dalla Corte territoriale la lavoratrice iscritta nelleliste di mobilità è stata assunta il 30/11/2016, e facendo applicazione delprincipio di diritto sopra richiamato deve concludersi che Cinzia Marsili ─ inrelazione a tale assunzione ─ avesse diritto allo sgravio contributivo exart.25, comma 9 della legge n.223/1991 con riferimento al periodo daldicembre 2017 al gennaio 2018.5. P.Q.M6. La decisione della controversia sulla base di un principio di dirittoformatosi dopo la notifica del ricorso giustifica la compensazione dellespese del giudizio di legittimità.P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese del giudizio di legittimità. Aisensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/04/2026.Numero registro generale 8041/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 10348/2026Data pubblicazione 20/04/2026La PresidenteRossana Mancino